Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2988 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2988  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8451/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO  presso  gli  uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa  unitamente  agli  AVV_NOTAIOti  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME
-controricorrente-
 avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  DELLA  LOMBARDIA  n.  4292/2015  depositata  il  5 ottobre 2015
Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico  Ministero,  in  persona  del  Sostituto  Procuratore
AVV_NOTAIO, il quale ha  concluso per l’accoglimento del ricorso
Uditi  l’AVV_NOTAIO  per  la  ricorrente  e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno 2008, contestava alla predetta contribuente l’omessa applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ex art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973 sugli interessi passivi dalla stessa corrisposti alla propria controllante olandese RAGIONE_SOCIALE; e ciò sul presupposto che, dovendo le beneficiarie effettive degli interessi in questione individuarsi in varie società aventi sede in Panama -dalle quali direttamente provenivano i flussi finanziari, per avere a loro volta erogato prestiti alla predetta holding a tasso zero -, non potesse operare nel caso di specie l’esenzione dalle imposte prevista dall’art. 26 -quater del citato D.P.R. per l’ipotesi di pagamento di interessi effettuato in favore di società residenti in altro AVV_NOTAIO membro dell’Unione Europea.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,  che  con  sentenza  n.  362/1/14  del 16 luglio 2014 respingeva il suo ricorso.
La prefata società proponeva, quindi, appello davanti alla Commissione  Tributaria  Regionale  della  Lombardia,  la  quale,  con sentenza  n.  4292/2015  depositata  il  5  ottobre  2015,  in  riforma della decisione gravata, accoglieva l’originario ricorso.
A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice regionale rilevava che l’Ufficio  non  aveva  fornito  adeguata  prova  della  provenienza  da Panama, Paese a fiscalità privilegiata, dei flussi finanziari contestati,  né  tantomeno  del  ruolo  di  mero  soggetto  interposto asseritamente  ricoperto  dalla  società  olandese  nell’àmbito  della
descritta operazione.
Avverso la summenzionata  sentenza d’appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 12 gennaio 2024, in prossimità della quale il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con cui ha chiesto di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. n. 546 del 1992.
Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per essere sorretta da una motivazione solo apparente, in quanto  .
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le
risultanze  processuali  (cfr., ex  permultis ,  Cass.  n.  20598/2023, Cass.  n.  20329/2023,  Cass.  n.  3799/2023,  Cass.  Sez.  Un.  n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass.  n.  7090/2022,  Cass.  n.  24395/2020,  Cass.  Sez.  Un.  n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
In particolare, si suole definire «apparente» la motivazione materialmente  esistente  ma  tale  da  non  rendere  percepibile  il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un.  n.  2767/2023,  Cass.  n.  6758/2022,  Cass.  n.  13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
Con specifico riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, soprattutto di quelle documentali, è stato precisato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico seguìto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi pertanto ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la motivazione meramente assertiva o riferita complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 17915/2023, Cass. n. 13347/2022, Cass. n. 3746/2021, Cass. n. 14762/2019).
Tanto  premesso,  ritiene  la  Corte  che  nel  caso  di  specie  sussista effettivamente l’anomalia motivazionale denunziata dall’Amministrazione Finanziaria.
Come  illustrato  nella  superiore  narrativa,  la  RAGIONE_SOCIALE.T.R.  ha  accolto l’appello  proposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  la  quale  in  primo  grado  aveva impugnato  senza  successo  l’avviso  di  accertamento  emesso  nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  che  relativamente  all’anno  2008  le  aveva  contestato l’omessa applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi passivi   corrisposti   alla   propria   controllante   RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, società di diritto olandese.
A fondamento dell’adottata pronuncia riformativa il giudice tributario di secondo grado si è limitato a rilevare che «l’Ufficio non ha  fornito  adeguata  prova  per  dimostrare  che  i  flussi  finanziari provenissero  da  Panama  e  che  la  società  olandese  fosse  stata fittiziamente interposta per ottenere l’esenzione fiscale» , soggiungendo che «il fatto che la società RAGIONE_SOCIALE fosse partecipata da società residente nelle Antille Olandesi è irrilevante ai fini della decisione» .
Le surriportate affermazioni, del tutto generiche, apodittiche e prive di qualsivoglia intelligibile aggancio con gli elementi probatori acquisiti al giudizio, non consentono di comprendere, e quindi di verificare, il percorso logico -giuridico posto a base dell’impugnata decisione, non potendo lasciarsi all’interprete il còmpito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 17915/2023, Cass. n. 9422/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 34263/2022).
Oltretutto,  come  rilevato  dal  Pubblico  Ministero  nella  memoria depositata ex art. 378, comma 1, c.p.c., la C.T.R. ha completamente tralasciato di considerare che la presente controversia si colloca sul piano normativo nel perimetro della direttiva 2003/49/CE (cd. IRD), la quale è alla base dell’introduzione  in  àmbito  nazionale  dell’art.  26 -quater D.P.R.  n. 600 del 1973.
In  tale  contesto  si  inseriscono  rilevanti  pronunce  della  Corte  di Giustizia dell’Unione Europea e di questa Sezione Tributaria (segnatamente:  Corte  Giustizia  26  febbraio  2019,  nelle  cause riunite C -115/16, C -118/16, C -119/16 e C -299/16; Corte Giustizia 26 febbraio 2019, nelle cause riunite C -116/16, C -117/16 , Cass. n. 24297/2019, Cass.  n.  14756/2020,  Cass.  n.  6005/2023,  Cass.  n.  6050/2023), secondo le quali spetta al contribuente che intenda fruire
dell’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni prevista dal citato art. 26 -quater D.P.R. n. 600 del 1973 l’onere della prova di essere il «beneficiario effettivo» («beneficial owner» o «bènèficiaire effectif» nelle versioni inglese e francese) dei flussi reddituali.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui, come  nel caso di specie, il contribuente interessato ad avvalersi dell’esenzione si identifichi nel soggetto  che  ha  effettuato  il  pagamento  (cioè  in  colui  che  nel rapporto tributario con il fisco assume  il ruolo di sostituto d’imposta),  dovrà  essere  dimostrata  la  qualità  di  «beneficiario effettivo»  rivestita  dal  soggetto  che  quel  pagamento  ha  ricevuto (sostituito).
L’indagine da condurre in questa direzione si articola in tre test, autonomi e disgiunti, e precisamente: (1)il «substantive business activity test», che consiste nel verificare se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (2)il «dominion test», inteso ad accertare se detta società possa disporre liberamente degli interessi o canoni ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli a un soggetto terzo; (3)il «business purpose test», che mira a stabilire se la società percipiente svolga una reale funzione nell’operazione di finanziamento o se invece sia da considerare una semplice «RAGIONE_SOCIALE» (o «RAGIONE_SOCIALE»), la cui interposizione nel flusso finanziario transfrontaliero è finalizzata esclusivamente a un risparmio fiscale.
Orbene,  del  compimento  di  una  simile  indagine  non  si  rinviene traccia nella pronuncia resa dalla C.T.R., che sotto questo aspetto si è completamente sottratta all’obbligo motivazionale.
Alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE  considerazioni  che  precedono,  va  disposta,  a norma  dell’art.  384,  comma  2,  prima  parte,  c.p.c.,  la  cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di  secondo  grado  della  Lombardia,  in  diversa  composizione,  la quale  procederà  a  un  nuovo  esame  della  controversia,  fornendo congrua motivazione.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione