Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6753 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6753 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9610/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da loro stessi;
-Controricorrenti- avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. III, n. 687/2021, depositata in data 11 ottobre 2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo il 20 settembre 2023, n. 901/2023, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione degli avvisi di liquidazione dell’imposta di
registro relativa alla sentenza civile n. 104/2019 del 18/01/2019 emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila. Gli avvisi di liquidazione consideravano quale base imponibile per l’applicazione della tariffa in misura proporzionale del 1%, secondo quanto previsto dall’art. 8 Lettera C) della tariffa al T.U.R., la somma di euro 8.182.115,83, corrispondente all’ammontare dei crediti accertati in sentenza nel giudizio di accertamento dell ‘obbligo del terzo.
La sentenza n. 687/2021, pubblicata in data 11 ottobre 2021, della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale, in totale riforma della sentenza appellata, ha accolto il gravame dei contribuenti, annullando gli avvisi di liquidazione e condannando l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsare agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio. Ha rilevato la RAGIONE_SOCIALE che la sentenza del giudice d’appello, della cui tassazione si trattava, ha riconosciuto la sussistenza del credito posto a base dell’attività esecutiva nella misura di €. 350.000, che doveva quindi costituire la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. Il valore della domanda era quindi pari al menzionato importo del credito, di gran lunga inferiore a euro 8.182.115,83, per la cui tutela avevano in effetti agito gli odierni controricorrenti.
2 . L’RAGIONE_SOCIALE ha formulato quattro motivi di ricorso.
I contribuenti hanno resistito con controricorso e hanno depositato memoria illustrativa, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 16 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la sentenza è viziata da violazione del principio della domanda, che impone al giudice di pronunziare su tutta la domanda e non oltre i limiti
della stessa. Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe pronunziata sull’eccezione di inammissibilità formulata in quella sede dall’appellata, riferita alla novità RAGIONE_SOCIALE questioni relative alla violazione dell’art. 20 del TUR e alla falsa applicazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.
1.1. La censura è destituita di fondamento.
Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass., n. 7662/2020, Cass. n. 2151/2021, Cass. 16703/2022). È stato, quindi, ritenuto che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525). Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua , ma rigetto implicito della stessa, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato .
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992,
e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia errato a non rilevare la formulazione di una domanda nuova da parte dei contribuenti, fondata su questioni e temi d’indagine non prospettati in primo grado, individuati con riferimento alla richiesta declaratoria di nullità ovvero di annullamento degli avvisi impugnati. La ricorrente afferma che, nell’atto di appello, i contribuenti, pur ribadendo la censura relativa all’erronea individuazione della base imponibile, avrebbero poi concluso richiedendo la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento dell’avviso di accertamento.
2.1. La censura è infondata e va disattesa.
Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo; i motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento RAGIONE_SOCIALE deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934).
Si ha, quindi, domanda nuova – inammissibile in appello -, per modificazione della causa petendi , quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
Nel caso di specie, le domande di nullità e di annullamento degli avvisi impugnati non hanno determinato alcuna modifica del thema
decidendum , avendo gli appellanti ribadito, come peraltro riconosciuto dall’odierna ricorrente, la censura riferita all’erronea indicazione della base imponibile.
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 lett. C) della Tariffa allegata al TUR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., contestando la sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’affermata minore base imponibile sulla quale andava calcolata l’imposta di registro e rilevando che sotto il profilo fiscale la solidarietà si estende, dal punto di vista soggettivo, a tutte le parti in causa e, dal punto di vista oggettivo, all’intero tributo dovuto sulla base della liquidazione della sentenza. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel formulare conclusioni che potrebbero valere solo con riguardo al profilo civilistico della materia, non già con riferimento al trattamento tributario -di natura speciale -riservato alla fattispecie dal legislatore.
3.1. La censura, che pur presenta profili di inammissibilità tendendo a sollecitare una valutazione di merito non consentita nella presente sede, è destituita di fondamento.
Devono, invero, distinguersi l’individuazione della base imponibile, che attiene alla fase della liquidazione dell’imposta, sulla quale deve calcolarsi la misura del tributo, e la solidarietà passiva che riguarda l’adempimento dell’obbligazione RAGIONE_SOCIALE, individua i soggetti obbligati al relativo pagamento, senza incidere in alcun modo sulla individuazione dell’importo da assumere a base del calcolo dell’imposta.
Quanto alla determinazione della base imponibile, va osservato che l’imposta di registro è applicata “secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”, come previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, alla luce del quale vanno letti il successivo art.
43, concernente la determinazione della base imponibile, nonché l’art. 8 della tariffa. Occorre al riguardo rilevare, come affermato da questa Corte (S.U. n. 14831/2002) che l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c., incidentalmente compiuto nei modi indicati dalla legge in caso di silenzio o di contestazione del terzo, non equivale all’accertamento che sullo stesso diritto quest’ultimo e il debitore possono compiere in via autonoma, diversi essendo i relativi giudizi, con conseguenze del pari differenti quanto alla portata dell’accertamento stesso. Il giudizio di cui all’art. 548 c.p.c. è, infatti, consequenziale non al rapporto sostanziale, ma all’esistenza del credito; benché autonomo, esso è strumentale al processo esecutivo, a questo strettamente attinente, senza rilevanza “esterna”, ed ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito come oggetto della pretesa esecutiva, per come questa è stata indicata nell’atto di pignoramento presso terzi. Tale atto deve, invero, contenere, secondo l’art. 543 c.p.c., oltre e prima della “indicazione, almeno generica, RAGIONE_SOCIALE somme dovute e l’intimazione a terzo di non disporne, “l’indicazione del credito per il quale si procede”. Occorre dunque tener conto dei limiti della sentenza di cui all’art. 549 c.p.c. ai fini della determinazione della base imponibile. L’accertamento compiuto nel caso di specie è stato invero promosso -nella forma del procedimento previsto dall’art. 548 c.p.c. da due creditori, ed aveva un oggetto strutturalmente delimitato dall’ammontare del sequestro conservativo autorizzato, somma sulla quale va commisurata l’imposta proporzionale (Cass. n. 7772/2008; Cass., n. 15159/2009).
Con il quarto motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 57 del D.P.R. n. 131/1986 e 8 lett. c) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’erroneità della decisione dei giudici d’appello nel non aver pronunziato dichiarando dovuta l’imposta di registro, pur calcolata nei
limiti dell’importo del credito per la cui esecuzione avevano agito i contribuenti.
1. Il motivo, da ricondursi al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., è fondato.
È stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di «impugnazione-annullamento», ma tra i processi di «impugnazionemerito», in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio; e che da tale natura discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa RAGIONE_SOCIALE e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 15825/2006; Cass. n. 13034/2012; Cass. n. 11935/2012; Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 13294/2016; Cass. n. 31439/2018; Cass. n. 18777/2020; Cass. n. 34723/2022; Cass. n. 27098/2024; Cass., n. 15971/2025) . Nella specie, in concordanza con il citato principio, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una volta riscontrata l’illegittimità dell’atto emesso dall’Ufficio ha annullato lo stesso, ma avrebbe dovuto, come innanzi rilevato, integrare la pronuncia di annullamento dell’atto con una di merito, tenendo conto della diversa base imponibile individuata.
Il ricorso va in conclusione accolto in relazione al quarto motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di II grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di II grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME