Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35055 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35055 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto:
,
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5986/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimata – avverso la sentenza n. 523/02/20 della Commissione tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata il 14/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Generale della AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Ritenuto in fatto
La Commissione tributaria regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 523/02/20, depositata il 14/9/2020, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato le imposte ipotecarie e catastali dovute dalla contribuente relative all’ atto di vendita con riserva di proprietà di un immobile seguito da retrocessione per mancato pagamento del prezzo; avviso fondato sul diverso valore attribuito al bene di €. 3.550.000,00 anziché €. 2.465.634,00.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 7 motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE, denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. il difetto di motivazione della sentenza, per essere quest’ultima solo apparente e non correlata e/o riferibile alle questioni di diritto sollevate dalle parti; nonché la violazione degli artt. 112, 132, comma secondo, n. 4. e 161 cod.proc.civ. e, in particolare, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, infine, dell’art. 111 Cost. La ricorrente rileva che oggetto del giudizio non era se l’imposta di registro era dovuta sull’a tto di retrocessione, ma se tale imposta fosse dovuta in misura proporzionale (in ragione del principio di alternatività IvaRegistro) sull’originario atto di compravendita , precisando nell’illustrazione di tale motivo, le doglianze proposte ne corso del giudizio e relative all’errata valutazione dell’immobile oggetto di imposizione e, quindi, la relativa base imponibile.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., che la sentenza impugnata è talmente succinta e laconica da impedire ogni comprensione in merito alle ragioni della decisione, con conseguente violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 118, disp.att.cod.civ. oggetto del richiamo dell’art. 1 del d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546.
Con il terzo motivo viene denunciata, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, dunque, del divieto di doppia imposizione da esso sancito. In particolare, la ricorrente rileva che le parti avevano assoggettato ad Iva l’atto di compravendita, conseguendo da ciò l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di poter procedere all’accertamento del maggior valore -prezzo prevista esclusivamente nei casi di atti sottoposti ad imposta di registro. Da ciò conseguiva che l’RAGIONE_SOCIALE si doveva limitare ad applicare, quale base imponibile, quella indicata nell’atto di compravendita.
Con il quarto motivo si deduce, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 per essere l’atto di rettifica impugnato basato su una perizia bancaria redatta per finalità diverse dalla concessione di un mutuo per compravendita (perizia per un mutuo per ristrutturazione, con calcolo del valore complessivo dell’immobile “a lavori finiti”) e, dunque, priva della valutazione del vero “valore venale in commercio” del bene.
Con la quinta censura viene dedotta, ex art 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., l’omessa motivazione in merito alla idoneità, o meno, della valutazione automatica basata sul valore catastale dell’immobile rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di riferimento.
Con il sesto motivo si deduce ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 per l’asserito illegittimo utilizzo per la rettifica del costo di costruzione dell’immobile, senza l’utilizzo di parametri comparativi e senza riferimenti al valore ipotetico “di mercato” dell’immobile.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., che la CTR ha omesso l’esame sul fatto decisivo del giudizio circa la necessità che l’immobile compravenduto doveva essere sottoposto ad importanti lavori di adeguamento e ristrutturazione.
8. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti sostanzialmente alle medesime questioni, non sono fondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Si è così precisato che «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (vedi Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019) ed ancora che «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull ‘ esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (vedi Cass. 13248 del 2020).
Nella specie, la CTR non è incorsa nel suindicato vizio, avendo i giudici del gravame, diversamente da quanto affermato da quelli di primo grado (cfr. a conferma di ciò pag. 7 del ricorso), ritenuto che, essendo la vendita del bene oggetto di tassazione stipulata con riserva di proprietà a favore della contribuente ed essendo intervenuta la retrocessione del bene, stante il mancato
pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, l’atto di vendita doveva essere sottoposto al l’imposta di registro in misura proporzionale.
Va, infine, rilevato che il richiamo contenuto nel primo motivo di ricorso al presunto difetto di motivazione circa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, non tiene conto del fatto che, per come emerge dal ricorso (pag. 5-11) e dalla sentenza impugnata, il giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente la questione relativa alla base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro per come, peraltro, risulta dallo stesso motivo di ricorso nonché dal terzo motivo.
9. Il terzo motivo non è fondato.
La censura si fonda sul presupposto argomentativo secondo il quale avendo le parti scelto di assoggettare la compravendita oggetto dell’avviso di rettifica al regime dell’IVA e non a quello dell’imposta di registro, ai fini della individuazione della base imponibile RAGIONE_SOCIALE imposte catastali e ipotecarie richieste dall’Amministrazion e, doveva aversi riguardo al prezzo indicato dalle parti nel contratto e non alla disciplina prevista in tema di imposta di registro. Tale ragionamento viene portato fino all’estr ema conseguenza che, essendo unica della base imponibile su cui calcolare le diverse imposte, era carente in capo all’Amministrazione ogni potere di accertamento ai fini catastali e, dunque, l’atto di rettifica impugnato doveva dichiararsi nullo.
9.1 A fronte di tale tesi, il primo comma dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali immobiliari di godimento siano assoggettati ad imposta proporzionale di registro nella misura del nove per cento. Tuttavia, in forza del c.d. ‘ principio di alternatività Iva/imposta di registro ‘ previsto dall ‘ art. 40, comma 1, dello stesso d.P.R., per gli atti relativi a cessioni di beni soggetti ad IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa; la norma precisa che si considerano soggette ad IVA, tra le altre, anche le operazioni esenti, ad eccezione di quelle previste da ll’art . 10, numeri 8) e 8-bis) del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633. Tali ultime operazioni, pertanto, essendo considerate ai fini di cui trattasi, «non soggette» ad IVA,
scontano l’imposta di registro in misura proporzionale. Per le cessioni di beni immobili strumentali, oggetto dell’avviso di rettifica impugnato dalla contribuente, l’esenzione da IVA (nel caso di mancato esercizio dell’opzione per l’assoggettamento dell’o perazione ad imposta) è prevista dal numero 8-ter) dell’art. 10 cit., dunque , non trovando applicazione l’eccezione prevista dall’art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986, torna applicabile il principio di alternatività IVA/Registro.
Ai fini dell’individuazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro, l’art. 43 d.p.r. n. 131 del 1986 sancisce che essa «(…) salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi; (…)», precisando il successivo art. 51 che «1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’Ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni». Infine, il successivo art. 52 dispone che «1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore
dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni».
9.2 Alla luce del riportato quadro normativo, con specifico riferimento alla cessione immobiliare oggetto del presente giudizio, posta in essere da un soggetto IVA e afferente ad un fabbricato strumentale; essa è soggetta all’esenzione da IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8 -ter), del d.p.r. n. 633 del 1972. Tale esenzione, tuttavia, può venir meno nel caso, come nella fattispecie in esame, in cui le parti nell’atto d’acquisto esercitano la specifica opzione per l’imponibilità IVA.
In ragione di tale scelta il suindicato trasferimento sconta, in aggiunta, l’imposta di registro nella misura fissa (ex art. 40 d.p.r. n. 131 del 1986), l’imposta ipotecaria del 3%, l’imposta catastale dell’1% (ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 1-bis della Tariffa allegata allo stesso decreto, come introdotti dall’art. 35, comma 10 -bis, del d.l n. 223 del 2006 conv. con modif. in legge n. 248 del 2006).
L a scelta operata dalla contribuente di sottoporre al pagamento dell’IVA l’atto di trasferimento dell’immobile oggetto dell’avviso di rettifica, non incide sulla disciplina sulla cui base individuare la base imponibile RAGIONE_SOCIALE imposte catastali e ipotecarie; disciplina risultante dagli artt. 43, 51 e 52 del d.p.r. n. 131 del 1986. In ragione di ciò, l’avviso di rettifica con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di rettifica del valore dell’immobile indicato dalle parti nell’atto di compravendita (ex art 52 cit), ha rideterminato le imposte dovute dalla società contribuente deve ritenersi pienamente legittimo.
9.3 E’ , infatti, frutto di un errato presupposto interpretativo l’affermazione della ricorrente secondo cui l’IVA ‘assorbe’ l’imposta di registro per il principio di alternatività ex art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 con la conseguenza che, ai fini della determinazione della base imponibile per le imposte catastali e ipotecarie, occorre prendere in esame il prezzo effettivamente concordato tra le parti anche qualora sia diverso dal valore dell’immobile ex art 13 d.p.r. n. 633 del 1972 e ciò anche in ragione dell’unicità d ella base imponibile sulla cui base calcolare le diverse imposte. Tale assunto non tiene conto dell’autonomia RAGIONE_SOCIALE diverse
imposte prese in esame (registro, IVA, ipotecaria e catastale), autonomia in ragione della quale questa Corte (Sez. 5, n. 8511 del 16/03/2022 Rv. 664265 01) ha affermato che «In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell’immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990».
10. Il quarto il sesto e il settimo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto sostanzialmente afferenti alle medesime questioni, non sono fondati.
Ai fini della verifica del valore dei beni immobili trasferiti con atto soggetto al pagamento dell’imposta di registro e nella prospettiva dell ‘ eventuale emanazione di un avviso di rettifica, l ‘ art. 51 del d.p.r. n. 131 del 1986 prevede che l ‘ Ufficio possa fare ricorso: 1) ai trasferimenti e a divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto; 2) al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili; 3) ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni.
Questa Corte (Cas. n. 18103 del 2021 Rv. 661783-02) ha sul punto affermato che «In tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall’art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente “pariordinati”, sicché l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione”, purché questi ultimi non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa».
Tra tali ‘altri elementi di valutazione’ può certamente rientrare la perizia per la concessione del mutuo indicata dalla ricorrente che, avente valore indiziario, è stata elevata dal giudice ad elemento di prova sul quale fondare il valore venale in comune commercio del bene.
Va, poi, rilevato che, le censure proposte dalla ricorrente sotto il profilo della violazione di legge, in realtà, richiedono di riesaminare gli elementi di fatto posi a fondamento della decisione impugnata al fine di giungere a duna diversa determinazione della base imponibile. Sul punto si osserva che, in tema di prove per presunzione, il controllo della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice del merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, convincimento che costituisce indubbiamente un giudizio di fatto, potendo esclusivamente incidere sulla congruità e logicità della motivazione posta a base del cennato convincimento.
11. Il quinto motivo è inammissibile.
Va ribadito che: «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta RAGIONE_SOCIALE parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Cass. n. 7653 del 2012, Rv. 622441 – 01); «La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione» (Cass. n. 25714 del 2014, Rv. 633682 – 01).
Tali premesse risultano necessarie in quanto la censura in esame, seppure proposta quale violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., si sviluppa quale omesso esame della contestazione relativa al mancato utilizzo da parte dell’Amministrazione, in sede di rettifica, dei valori catastali seppure inferiori al prezzo dichiarato e, dunque, oltre a non tiene conto dei principi sopra
riportati non rispetta neanche il principio di autosufficienza secondo il quale la parte era onerata di indicare in quali atti aveva sollevato la dedotta questione. Va, infine, rilevato che la censura si scontra con il consolidato principio secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in s é coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017, Rv. 643792 – 01).
Nella sostanza, la ricorrente mediante il mezzo in esame richiede, in realtà, alla Corte un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie evidentemente precluso in tale sede.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va disposto in ordine al governo RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cos ì deciso in Roma il 5 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME