Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11531 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20835/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 337/2017, depositata il 7 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -In data 3 dicembre 2009 aveva inizio una verifica fiscale della Guardia di finanza di Viareggio circa la posizione di NOME COGNOME, scultore, relativamente agli eventuali redditi prodotti nel territorio nazionale per gli anni 2005-2009. Le risultanze dell’indagine, trasfuse nel processo verbale di constatazione del 30 agosto 2010, evidenziavano l ‘esistenza in Pietrasanta di un laboratorio di scultura, nel locale a disposizione del l’ COGNOME in cui erano stati rinvenuti, in occasione dell’accesso della Guardia di finanza, numerosi oggetti deponenti per l’esercizio di tale attività (148 sculture, bozzetti, levigatrice per marmo, tagliatrice, saldatrice); la circostanza risultava corroborata dalle informazioni assunte presso vari laboratori di fonderia della zona, nonché da una collaboratrice, NOME COGNOME anch’essa scultrice. Tali elementi componevano un quadro corrispondente alla ‘base fissa’ richiesta dall’art. 14 della Convenzione Italia -Francia contro la doppia imposizione, ma anche alla residenza effettiva in Italia, in linea con i presupposti per la tassabilità in Italia dei redditi da lui percepiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 23 del TUIR. Dall’esame di un complesso di ulteriori elementi (stipula di contratti di locazione, trasferimenti di denaro, operazioni di importazioni ed esportazioni, proprietà di terreni e di abitazioni), appariva confermato che l’ COGNOME avesse avuto in questi anni il proprio domicilio in Italia. Posto che per il periodo 2006-2009 il maestro COGNOME non risultava residente in Italia, né aveva dichiarato i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitata sul territorio nazionale, la Guardia di finanza conduceva a suo carico un’indagine finanziaria ex art. 32 d.P.R. n.600/73 e art. 51 d.P.R. n.633/72. Riscontrato un ammontare totale di versamenti non giustificati per € 507.938,80, l’Ufficio delle entrate, sulla base del processo verbale di constatazione, emetteva per il 2009 l’avviso di accertamento n. T8K01C100379/2012 . Avverso
tale atto il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca.
L ‘Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sentenza n. 35/4/14, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello .
Il contribuente si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 337/2017, depositata il 7 febbraio 2017, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
-L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 32 del d.P.R. 600/73, 51 del d.P.R. 633/72, 2, 3 e 23 del TUIR, artt. 14 e 17 della Convenzione con la Francia (ratificata con la 1. n. 10 del 7.1.1992) e artt. 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 ss. cod. civ ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Al riguardo, parte ricorrente evidenzia che le riprese impugnate trovano fondamento nei risultati di indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza ex art. 32 d.P.R. 600/73. Si evidenzia che le movimentazioni risultanti da siffatte indagini sono assistite da una presunzione legale della loro natura reddituale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che dovrà avere oggetto specifico ed analitico in riferimento ai singoli movimenti bancari. Per contro, la Commissione tributaria regionale non avrebbe valutato il corretto assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente . Si deduce, inoltre, che la presunzione di cui all’art. 32 cit. , a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, è rimasta invariata anche con riguardo ai professionisti e lavoratori autonomi, seppure limitatamente ai versamenti. Qualora siano contestati dall’A.F. movimenti bancari o fatti imponibili, spetta dunque al contribuente «dimostrare la estraneità di ciascuna operazione alla propria attività di impresa» (Cass. 20199/2010); si rivela quindi erronea la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, laddove non ha tenuto conto della movimentazione finanziaria che, ai sensi dell’articolo 32 cit., inverte l’onere probatorio a carico del contribuente, così considerando implicitamente giustificate delle movimentazioni bancarie per le quali il contribuente, invece, non aveva fornito alcun elemento idoneo.
Il giudice d’appello avrebbe peraltro risolto in modo altrettanto erroneo il problema dell’assoggettamento dell’ Adami alla tassazione italiana. Ai fini della legittimità del recupero, infatti, ai sensi dell ‘art. 14 della Convenzione con la Francia (ratificata con la l. n. 10 del 7.1.1992), non rilevava tanto la concreta realizzazione di specifiche sculture né tantomeno la dimostrazione puntuale della loro vendita, ma l’effettiva produzione in Italia di un reddito da tassare, per come presumibile dall’accertata potenzialità di tale produzione, a cui si riferisce la c.d. base fissa. La sussistenza di tutte le condizioni necessarie a integrare una tale situazione era stata dettagliatamente ricostruita nell’appello dell’Ufficio . Anche l’ingente movimentazione di capitale costituirebbe un elemento adatto a ritenere in Italia la presenza di un centro di interessi. Ulteriori elementi emergerebbero dalla presentazione della denuncia da parte del l’ COGNOME in data 29 marzo 2008 presso il Commissariato di Polizia di Forte dei Marmi (LU) per un furto subito nella sua abitazione. Il valore di quanto rubato e i riscontri forniti dalla stampa costituirebbero un ulteriore indizio di una presenza dell’artista in Italia tutt’altro che occasionale.
1.1. -Il motivo è infondato.
La convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscali (ratificata con la l. n. 10 del 7.1.1992), prevede all ‘art. 14, riguardo alle professioni indipendenti, prevede che: « 1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili ».
In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. V, 8 aprile 2024, n. 9403; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519).
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie, la Commissione tributaria regionale, in conformità alla decisione di primo grado, ha evidenziato come il prospetto riepilogativo delle movimentazioni sui conti correnti ha lasciato emergere per l’anno 2009 – oggetto del presente giudizio – versamenti inferiori a quelli degli anni precedenti, nonché prelevamenti inferiori agli anni 2005 e 2008 e superiori agli anni 2006 e 2007, avvalorando la prospettazione di una presenza saltuaria del contribuente sul territorio italiano, per lo più limitata al periodo estivo. Lo stesso prospetto delle opere che sarebbero state realizzate in Italia attiene ad anni di imposta precedenti (2004-2008). La Commissione tributaria regionale ha inoltre escluso che gli ulteriori elementi richiamati dall’Agenzia delle entrate (opere, bozzetti, strumenti di lavoro, dichiarazioni dell’allieva) potessero condurre alla prova univoca e concludente della sussistenza di una base fissa, ovvero incompatibile con un soggiorno saltuario in periodi estivi.
A fronte di tale apprezzamento, che ha condotto i giudici del merito a escludere che lo scultore avesse in Italia un centro di attività stabile, inammissibile risulta la deduzione riguardante gli elementi indicati dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento, risolvendosi la relativa censura in una richiesta di una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede a fronte di una ‘doppia conforme’, con conseguente operatività della preclusione già prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. e attualmente dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito (Cass., Sez. III, 11 dicembre 2024, n. 32019).
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione