Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18392 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33704/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.D. CODICE_FISCALE) in virtù di
Oggetto: tributi –RAGIONE_SOCIALE riscossione giudizio di cassazione – avvocato libero foro
procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1328/13/18 depositata in data 20 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento e la cartella ad essa sottesa, deducendo nullità dell’intimazione per essere stata omessa la notifica della cartella.
La CTP di Bari ha accolto il ricorso.
La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello che la notificazione della cartella sottesa è nulla per non avere il concessionario della riscossione provato di avere inviato la raccomandata di attestazione della giacenza dell’atto notificato con deposito presso la Casa comunale.
Propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione, affidato a un unico motivo; la società contribuente ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’Agente della riscossione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 140 cod. proc. civ ., per avere la sentenza impugnata ritenuto nulla la notifica dell’atto di intimazione presso la casa comunale, per non essere stato spedito al destinatario l’avviso di deposito . Deduce parte ricorrente che la cartella
è stata ritualmente notificata mediante deposito presso la Casa comunale a termini dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario.
2. Il ricorso è inammissibile per essere lo stesso proposto da avvocato del libero foro. L’Agente della Riscossione, ove si costituisca formalmente in giudizio deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 601; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28741).
3. Diversamente, deve ritenersi l’invalidità della procura speciale ad litem « alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui ‘ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r. d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati
convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio ‘» (Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616). E ciò in coerenza con il fatto che « il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro » (Cass., Sez. U., n. 30008/2019).
L’avvalimento di avvocati del libero foro è, pertanto, ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti (Cass., n. 31616/2023, cit.; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11130). In difetto di ciò il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione (Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2023, n. 6931; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 26531), come nel caso di specie, essendovi agli atti la sola procura speciale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.0 00,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2024