Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME
Oggetto: Tributi 1994/2012 Agenzia delle Entrate Riscossione -Costituzione con Avvocato del libero foro -Conseguenze -Impugnazione di decisione su revocazione.
-intimata – e contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3504/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 19.2.2019, e pubblicata l’8.7.2020;
nonché
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME
-intimata – avverso la sentenza n. 3750/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 27.4.2021, e pubblicata il 4.5.2021, nel giudizio di revocazione introdotto avverso la stessa sentenza n. 3504/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 19.2.2019, e pubblicata l’8.7.2020;
ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 4.6.2025, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME NOME impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli decine di cartelle di pagamento, attinenti ad Irpef ed Ici, nonché cinque atti di iscrizione ipotecaria, relativi agli anni dal 1994 al 2012, contestando in primo luogo vizi procedimentali. La CTP rigettava il suo ricorso.
La contribuente impugnava la decisione sfavorevole pronunciata all’esito de l primo grado del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, rinnovando le proprie critiche in materia di invalidità della notificazione delle
cartelle esattoriali, nonché contestando il vizio di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, perché costituitasi con Avvocato del libero foro.
La CTR riteneva invalida la costituzione dell’ADER mediante Avvocato appartenente al libero foro e dichiarava, perciò, inutilizzabili le sue produzioni documentali. Di conseguenza, ritenuto che la pretesa tributaria fosse rimasta sfornita di prova, il giudice del gravame accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava tutti gli atti impugnati.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione (RGN 2012/2021), affidandosi ad un motivo di impugnazione.
La contribuente non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate.
Avverso la stessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3504/2019 proponeva impugnazione per revocazione, innanzi al medesimo organo giudicante, l’Agenzia delle Entrate.
La CTR, con la richiamata sentenza n. 3750/2921, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo provata la regolare notificazione di alcuni atti, e lo respingeva nel resto.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione (RGN 31165/2021) avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello adìto in sede di revocazione, affidandosi ad un motivo di ricorso.
La contribuente non si è costituita neppure in questo giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Occorre ribadire che le due impugnazioni risultano proposte l’una avverso pronuncia del la CTR, quale giudice di appello, e l’altra contro altra sentenza della stessa CTR che ha deciso sull ‘ istanza di revocazione relativa alla medesima pronuncia.
Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che ‘i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione’ (cfr. Cass. sez. III, 22.5.2015, n. 10534; Cass. sez. I, 29.11.2006, n. 25376).
I giudizi devono, pertanto, essere riuniti.
Con il suo motivo di ricorso, proposto nel procedimento RGN 2012/2021 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Incaricato per la riscossione deduce la nullità della decisione impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 4 novies della legge n. 58 del 2019, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in relazione ad ipotesi in cui non si verte in casi di patrocinio riservato all’Avvocatura dello Stato secondo convenzione, l’Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE non possa costituirsi con Avvocato del libero foro.
Mediante il suo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto nello stesso giudizio iscritto al n. RG 2012/2021 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate sostiene la nullità della decisione adottata dalla CTR in conseguenza della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello espresso una motivazione meramente apparente, avendo omesso di pronunciare sulla produzione da
parte propria della documentazione relativa alle notificazioni, ritenuta dalla CTR inutilizzabile perché prodotta dall’ADER, ma in realtà depositata anche dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Con il suo motivo di ricorso, proposto nel procedimento RGN 31165/2021 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 60, comma 1, lett. b -bis del Dpr n. 600 del 1973 perché, in caso di notificazione diretta a mezzo posta perfezionatasi mediante consegna dell’atto a persona presente nel domicilio del destinatario, oppure al portiere, non è richiesto l’invio della raccomandata informativa, e tanto meno la prova della sua ricezione.
Come evidenziato, con il suo motivo di impugnazione principale proposto nel procedimento RGN 2012/2021, l’Incaricato per l’esazione rappresenta che è consentito all’Agenzia delle Entrate Riscossione costituirsi in giudizio con il patrocinio di Avvocati del libero foro, fatte salve ipotesi particolari, non ricorrenti nella fattispecie.
5.1. Invero la questione, evidenziatasi a seguito della successione ex lege dell’ADER ad Equitalia quale Agente per la riscossione, è risultata controversa nella giurisprudenza, anche di legittimità.
Come segnalato dalla ricorrente, peraltro, sono intervenute a dirimere i contrasti insorti le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, le quali hanno statuito che ‘ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da
sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità , né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità ‘ (Cass. SU, 19.11.2019, n. 30008, evidenza aggiunta).
Questo condivisibile orientamento interpretativo, ormai consolidatosi, è stato recentemente ribadito da Cass. sez. V, 28.8.2024, n. 23304, con segnalazione di ulteriori precedenti conformi (tra i quali Cass. 20.11.2020, n. 26531, e Cass. 10.06.2021, n. 16314).
5.1.1. Peraltro le Sezioni Unite non hanno mancato di chiarire che ‘l’esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell’avvalimento dell’Avvocatura erariale è poi riconosciuta, con ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell’art. 43 r.d. 1611/33) è richiesta all’Agenzia per avvalersi degli avvocati del
libero foro, al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio … se … la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici)’ ( ibidem ).
Il ricorso principale risulta, pertanto, fondato e deve essere, quindi, accolto.
Mediante il proprio motivo di ricorso proposto nel procedimento RGN 31165/2021, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate prospetta -come già posto in risalto la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 60, comma 1, lett. b -bis del Dpr n. 600 del 1973 perché, in caso di notificazione diretta a mezzo posta, perfezionatasi mediante consegna dell’atto a persona presente nel domicilio del destinatario, oppure al portiere, non è richiesto l’invio della raccomandata informativa, e tanto meno la prova della sua ricezione.
6.1. Occorre ricordare che nel giudizio per revocazione indicato la CTR, accolta l’impugnazione in relazione all’utilizzabilità per la decisione della produzione documentale cui aveva provveduto l’Agenzia delle Entrate, ha esaminato nel merito la documentazione relativa alla notificazione degli atti tributari ed ha ritenute valide alcune notificazioni ed invalide altre.
L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione con riferimento a quelle notificazioni dirette a mezzo posta che ritiene essersi perfezionate mediante consegna dell’atto a persona presente nel domicilio del destinatario, oppure al portiere,
reputando che in tal caso non è richiesto l’invio della raccomandata informativa, e tanto meno la prova della sua ricezione.
Invero la CTR opera riferimento alla notificazione a mezzo ‘messo’ degli atti tributari per cui è causa, ma non chiarisce quale modalità di notificazione risulti utilizzata con riferimento a ciascuna notificazione.
6.2. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di statuire che ‘in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione’ (v. Cass. sez. V, 14.11.2019, n. 29642; conf., di recente, Cass. sez. V, 13.3.2025, n. 6702).
Non si è, quindi, mancato di specificare che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, ‘in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione,
mentre,’ può aggiungersi, diversamente anche dall’ipotesi in cui la notificazione sia eseguita, mediante consegna al portiere, dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio , ‘ nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta , trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere , essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario’ (cfr. Cass. sez. V, 4.4.2018, n. 8293, evidenza aggiunta).
Non si era, peraltro, mancato di precisare, già in precedenza, che ‘in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 ‘ (v. Cass. sez. VI-V, 13.6.2016, n. 12083, con cui, in applicazione dell’anzidetto principio, è stata cassata la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).
6.3. Nei limiti precisati, pertanto, il motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria nel ricorso RGN 31158/2021 risulta fondato e deve, perciò, essere accolto.
Mediante il suo mezzo di impugnazione incidentale nel processo RGN 2012/2021, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR per avere ritenuto inutilizzabile la documentazione relativa alle notificazioni perché prodotta dall’ADER, ma omettendo di pronunciare sul dato pacifico che la
medesima documentazione era stata prodotta anche da essa Agenzia delle Entrate.
7.1. In effetti la CTR non pronunzia affatto sulla documentazione relativa alle notificazioni prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, la questione risulta affrontata dal giudice dell’appello nella sentenza n. 3750/2021, che ha concluso il giudizio di revocazione, di cui si è disposta la riunione in questo giudizio, ed in relazione alle censure proposte dall’Agenzia delle Entrate si è provveduto esaminando lo specifico motivo di ricorso proposto nel giudizio riunito.
Il descritto motivo di ricorso incidentale rimane, quindi, assorbito.
In definitiva, riuniti i giudizi, deve essere accolto il ricorso principale proposto nel giudizio iscritto al n. RG 2012/2021, assorbito quello incidentale, e deve essere accolto anche, negli indicati limiti di ragione, il motivo di ricorso proposto nel giudizio iscritto al n. RG 31165/2021.
Pertanto, le sentenze impugnate devono essere cassate in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame, tenendo anche conto delle innovazioni legislative intervenute in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo , oltre a provvedere sulle spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M .
La Corte riunisce al precedente giudizio iscritto al n. RG 2012/2021 il successivo giudizio iscritto al n. RG 31165/2021;
accoglie il ricorso principale proposto dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione , assorbito il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate, nel processo RGN 2012/2021 e, negli indicati limiti di ragione, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nel processo n. 31165/2021;
cassa le due sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame e provveda anche a regolare tra le parti le spese dei giudizi di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 4.6.2025.