Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6267  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35982/2018 R.G. proposto da:
NOME,  elettivamente domiciliato in Salerno INDIRIZZO rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.  SALERNO  n. 4175/2018 depositata il 04/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di liquidazione con il  quale  l’Ufficio  recuperava  l’imposta  del  registro  in  relazione all’ordinanza  di  assegnazione  emessa  dal  Giudice  dell’Esecuzione del  Tribunale  di  Salerno  all’esito  della  procedura  esecutiva  presso terzi,  nr.  Rg  2599/12,  promossa  da  NOME    COGNOME    nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, quale  debitore del Banco  di  Napoli, terzo pignorato.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
La  sentenza  veniva  impugnata  dalla  contribuente  in  punto  di spese.  L’RAGIONE_SOCIALE  proponeva  appello  incidentale  e  la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest’ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione a carico del contribuente dell’imposta del registro.
Avverso  la  sentenza  della  Commissione  regionale,  il  contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito depositando controricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
 Con  l’unico  motivo  di  impugnazione,  si  denuncia  la  violazione degli 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., adducendo la carenza di legittimazione passiva  del  ricorrente,  per  non  essere  egli  parte  nel  giudizio  di esecuzione, ma solo procuratore antistatario della parte creditrice.
2.Il motivo è infondato.
Risulta  accertato  dalla  Commissione  Tributaria  Regionale -e  la circostanza  non  risulta  confutata  dal  ricorrente  –   che  il  legale  ha azionato esecutivamente non solo il credito della propria assistita, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore antistatario,  dal  Tribunale  di  Salerno  Sezione  Lavoro.  L’ordinanza
resa dal Giudice dell’Esecuzione, all’esito della procedura di pignoramento  presso  terzo,  ha  assegnato  al  creditore  le  somme dichiarate  dovute dal terzo pignorato al debitore, nonchè  al difensore le spese di lite come liquidate.
2.1.Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell’art. l’art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158).
2.2. Ebbene, questa Corte (cfr. Cass. 31232/2021), con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è giudizio e che vede in causa le stesse parti, ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce (cfr. Cass. 16061/2020; n. 20017/2022) secondo cui, laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso (Cass.,
Sez. VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le  spese  del  presente  giudizio  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore  della  controricorrente  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  presente  giudizio  di legittimità,  che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  della  sezione