Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6410 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6410 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -TRIBUTI VARI.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5756/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in data 1° novembre 2025, -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege ,
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -sez. n. 8 n. 6696/2018, depositata l’11 luglio 2018;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) notificava, in data 4 gennaio 2016, a NOME l’intimazione di pagamento n. 071-2015-9098911023-000, con cui veniva richiesto il pagamento di n. 23 cartelle di pagamento non onorate, per un importo complessivo di € 1.231.939,52 per tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative ed altro.
Avverso tale intimazione di pagamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 21167/2016, pronunciata il 27 giugno 2016, e depositata il 15 dicembre 2016, lo accoglieva parzialmente, annullando l ‘intimazione di pagamento limitatamente al credito di cui alla cartella presupposta n. 071-2014-1169676060000, dell’importo di € 1.178.939,70, e rigettando nel resto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame sia dall’RAGIONE_SOCIALE che dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché appello incidentale da NOME, la Commissione Tributaria Regionale della Campania -sez. n. 8, con sentenza n. 6696/2018, pronunciata il 27 giugno 2018, e depositata in segreteria l’11 luglio 2018, riuniti i giudizi accoglieva entrambi gli appelli principali , dichiarando legittima l’intimazione di pagamento impugnata anche con riferimento alla cartella di pagamento presupposta n. 071-2014-1169676060-000, e confermando nel resto la sentenza impugnata; rigettava
inoltre l’appello incidentale della contribuente, con spese compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata l’11 febbraio 2019 ).
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
In via preliminare, si dà atto che la comunicazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 non è andata a buon fine, né presso il difensore AVV_NOTAIO, né presso il difensore domiciliatario AVV_NOTAIO , né presso l’indirizzo della ricorrente.
Deve darsi atto, peraltro, che in data 3 novembre 2025 si è costituito in giudizio, quale nuovo difensore della ricorrente, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, il quale ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, essendo stato officiato soltanto in data 1° novembre 2025.
Rilevato che quindi l’avviso di trattazione della causa non risulta tempestivamente comunicato alla parte, e che il nuovo difensore non ha ricevuto il mandato difensivo nel rispetto del termine previsto dall’art. 380 -bis .1 c.p.c., deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, il 13 marzo 2026.
Il Presidente (AVV_NOTAIO COGNOME)