Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1031 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1031 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
SENTENZA
GLYPH sul ricorso iscritto al n. 26453/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivame domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamen domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di Censo in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1721/39/16 AVV_NOTAIO Commissione Tributari Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositat 1/4/2016;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella adunanza pubblica del
15/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto
Con la sentenza n. 1721/39/16, depositata il 1°/4/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (CTR), rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che, previa riduzione in autotutela dell’importo oggetto di accertamento da parte dell’ente comunale, aveva respinto il ricorso AVV_NOTAIO società contribuente avverso avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2005-2010 emessi per mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito a attività industriale e magazzino. In particolare, la CTR ha rigettato: l’eccezione di inammissibilità AVV_NOTAIO costituzione del Comune di Sora, in ragione AVV_NOTAIO non perentorietà del termine ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992; il dedotto difetto di motivazione e di prova imposto all’ente locale in sede di accertamento del tributo; l’eccepita abrogazione AVV_NOTAIO TARSU per l’anno 2010; la pretesa incomprensibilità dei calcoli delle somme dovute. 2. Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. Il Comune di Sora ha depositato controricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato in diritto
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e artt. 16 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullit AVV_NOTAIO sentenza impugnata per non essere pervenuto al difensore AVV_NOTAIO ricorrente l’avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo la contribuente censura, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la statuizione AVV_NOTAIO CTR con la quale ha rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità AVV_NOTAIO costituzione in primo grado del Comune di Sora, in quanto avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente rile che, in ragione AVV_NOTAIO tardiva costituzione dell’ente comunale (avvenuta il 10.1.2012 a fronte AVV_NOTAIO fissazione dell’udienza il 30.1.2012), era precluso a quest’ultimo il deposito di documenti ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. La parte – pur consapevole dell’indirizzo di questa Corte secondo cui, per effetto dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, è legittim il deposito di documenti in appello tardivamente prodotti in primo grado (Cass. n. 21286 del 2016) – chiede una nuova e diversa interpretazione dell’art. 58 cit. rilevando, altresì, che sulla questione stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla CTR Campania n. 6/5/2016 per violazione degli artt. 3, 24 e 117 AVV_NOTAIO Cost. La contribuente ritiene che oltre a tali parametri costituzionali, l’art. cit., laddove consente la produzione di documenti per la quale si è verificata una decadenza, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi di parità tra le parti e di ragione durata del processo.
Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione peritale depositata con la quale si individuava la superficie tassabile ed aver, al contrario, affermato che l’ent impositore aveva assolto il proprio onere probatorio sul punto con la produzione di una planimetria.
Con il quarto motivo la ricorrente rileva, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione tecnica già indicata nel precedente motivo di ricorso che aveva limitato la superficie dell’azienda a mq 270.
5. Con il quinto motivo si impugna, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la sentenza AVV_NOTAIO CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. per aver invertito l’onere probatorio incombente sulle parti e, in particolare, per non aver preteso dal Comune la prova: dell’esistenza di un regolamento comunale con la tariffa, per la determinazione AVV_NOTAIO categoria e dell’imposta; la disponibilità di superficie tassabile da parte del contribuente; l’appartenenza dell’attività svolta la categoria tariffaria applicata.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che nel contenzioso tributario la comunicazione AVV_NOTAIO data di udienza, ai sensi del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità non sanabile AVV_NOTAIO decisione comunque pronunciata (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 26752 del 2022, n. 23607 del 2012, Rv. 625026 – 01; n. 11487 del 2013, Rv. 627187 01; n. 1786 del 2016, Rv. 638739 – 01; n. 28843 del 2017, Rv. 646430 – 01). Nè rileva se la trattazione sia in udienza pubblica o in camera di consiglio perchè la possibilità di presentare memorie o documenti ex art. 32 sussiste in entrambi i casi. Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3 nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 circostanza sintomatica AVV_NOTAIO conoscenza, da parte dell’interessato, AVV_NOTAIO avvenuta fissazione dell’udienza (pubblica o camerale) di discussione AVV_NOTAIO causa (Cass. n. 13319 del 2017; n. 21224 del 2006, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rv. 593413 – 01). Che quanto dedotto dalla ricorrente sia avvenuto nella fattispecie si desume per implicito e senza necessità di consultare gli atti di causa dalla circostanza che la parte controricorrente non ha in alcun modo contestato la corrispondenza al vero AVV_NOTAIO contestazione avversaria, così riconoscendone la fondatezza. Va premesso che nel contenzioso tributario, la comunicazione AVV_NOTAIO data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi d appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la cui violazione non è riferibi solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che essi si realizzin in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. In ragione di quanto sopra, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità AVV_NOTAIO decisione comunque pronunciata e comporta la retrocessione del processo nel caso, come quello di specie, sono rimessi al giudice di appello accertamenti di fatto e di merito.
L’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, impone la cassazione AVV_NOTAIO sentenza che va dichiarata nulla, con rinvio per nuovo esame innanzi alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina che pure provvederà sul regime delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.