Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22218 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19020/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE NAPOLI E VOLLA, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sede di NAPOLI, n. 1553/2023 depositata il 02/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di pagamento il Consorzio, in epigrafe meglio indicato, ha chiesto all’odierno ricorrente il contributo consortile per l’anno 20 19, in relazione ad un immobile sito in Napoli.
La sentenza di primo grado ha rigettato le censure.
Il contribuente ha interposto appello riaffermando le ragioni della propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando come la CTP fosse incorsa in errore sul punto e ribadendo che l’atto, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, non esplicitasse l’ iter logico matematico della pretesa in violazione della norma citata.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza in contestazione, ha rigettato l’appello, ritenendo che in presenza di piani di classifica non fosse dovuto alcun onere probatorio ulteriore a carico del consorzio e che fosse stata dimostrata l’appartenenza dell’immobile nell’ambito del perimetro .
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di giudicato esterno introdotta con memoria.
1.1. Va osservato che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 14926/13/24 del 31.10.24, ha rilevato che <>.
Invero, è stata prodotta la ricerca eseguita con l’applicazione telecontenzioso che consente di visualizzare le informazioni presenti nella banca dati delle Corti di Giustizia Tributaria, relativamente ai ricorsi/appelli di propria competenza.
1.2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la parte che invoca l’autorità del giudicato ha l’onere di fornire la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., (v. Cass., 23 luglio 2024, n. 20305; Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez. U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. 21469).
1.3. Si è, altresì, affermato che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (v. Cass., 7 dicembre 2021, n. 38767; Cass. Sez. U., 2 dicembre 2016, n. 24646; v., altresì, Cass., 20 marzo 2014, n. 6543; Cass., 25 novembre 2010, n. 23918; Cass., 6 agosto 2009, n. 18041).
1.4. Ne consegue che la eccezione non può ritenersi fondata.
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e dell’art.860 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n° 4. Il contribuente si duole dell’asserita nullità della motivazione per il fatto che la Corte di merito avrebbe ritenuto non contestata la circostanza per la quale l’immobile gravato da contributo consortile fosse ricompreso nel Perimetro di contribuenza del Consorzio.
2.1. Con il motivo di ricorso viene sostanzialmente censurato il travisamento della prova.
Viene dunque in rilievo l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
2.2. Sul punto, recente pronuncia delle sezioni unite ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792).
2.3. Nel caso di specie, esclusa la ricorrenza della c.d. doppia conforme, atteso che la CTP non esamina la questione relativa all’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza , deve invece rilevarsi l’inammissibilità del motivo perché legato al contenuto della censura, che si risolve nella mera riproposizione di una tesi probatoria (cioè che il piano di classifica non include l’immobile de quo ).
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, difatti, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l’omesso esame di elementi istruttori – e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori – non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, così come nella fattispecie, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).
2.4. Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.7, comma 1°, L. 212/00 in relazione all’art. 360 c. 1, n° 5 c.p.c.
3.1. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione derivante dalla mancata notifica del prospetto di calcolo menzionato a pagina 1 dell’avviso di pagamento e la mancata indicazione, all’interno dell’avviso di pagamento, della rendita catastale considerata dall’ufficio, del classamento, degli indici, dei coefficienti e delle aliquote di riferimento, nonché del metodo di calcolo.
3.2. Nella sentenza impugnata non c’è, per vero, alcun esame dell’eccezione di nullità per difetto di motivazione.
3.3. Il motivo, sotto tale profilo, è dunque da ritenersi fondato.
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, inammissibile il primo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.