Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22221 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8513/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della CAMPANIA n. 6417/2023 depositata il 20/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ingiunzione di pagamento n. 4892050151, emessa da RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionario
della riscossione per il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Sarno notificata a RAGIONE_SOCIALE in data 28 gennaio 2022, il Consorzio ha reclamato la spettanza del contributo di bonifica per l’anno d’imposta 2021 rel ativamente agli immobili facenti parte dell’opificio industriale sito in Comune di Cava de’Tirreni (SA), per un importo complessivo pari a Euro 9.080,98.
Con ricorso-reclamo notificato al Consorzio e depositato presso la C.T.P. di Salerno, la Società contribuente ha impugnato la suddetta ingiunzione di pagamento, formulando due motivi di ricorso: 1) ‘Mancata adozione del Piano generale di bonifica: violazione dell’art. 6 della Legge Regionale della Campania n. 4/2003’; 2) ‘L’assenza di benefici concreti e diretti per gli immobili di proprietà di MST’.
La contribuente ha depositato consulenza di parte e il Consorzio si è costituito tardivamente, eccependo in via preliminare la definitività dell’atto asseritamente ‘presupposto’, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da MST contro l’ingiunzi one di pagamento, depositando altresì prova della notifica dell’avviso di pagamento.
La C.G.T. di I Grado di Salerno con la sentenza n. 3734, depositata in data 21 dicembre 2022, rilevando la tardività della produzione documentale del Consorzio e ritenendo che la documentazione prodotta non potesse essere presa in esame ai fini della decis ione, ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità e ha accolto il ricorso.
Il consorzio ha formulato appello e la CGT di II grado della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo comprovata la notifica dell’avviso di pagamento e, dunque, la definitività della pretesa creditoria del Consorzio, essendone preclusa la contestazione del credito a mezzo dell’impugnazione dell’atto successivo.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
1.2. Parte ricorrente non contesta che la notifica dell’avviso di pagamento fosse avvenuta, ma ritiene che l’avviso di pagamento dei contributi di bonifica sia un atto impugnabile solo facoltativamente, e la sua mancata impugnazione non precluda la contestazione della pretesa tributaria in sede di impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento.
La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato – in fattispecie relativa ad avviso di pagamento emesso da un Consorzio di bonifica per contributi, e recante allegata una nota, la quale evidenziava al contribuente che “la documentazione che troverà allegata costituisce esclusivamente un avviso di pagamento e cioè un invito a pagare, così da evitare l’emissione della cartella esattoriale ed il conseguente aggravio di spese di riscossione” – che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo
adempimento cui è ” naturaliter ” preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 (Cass. 25/02/2009, n. 4513 (Rv. 606857 – 01)).
Più di recente, a conferma di tale orientamento, è stato ribadito che: ‹‹ 3.2. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11471 del 11/05/2018), in tema di processo tributario, l’impugnazione da parte del contribuente della diffida di pagamento, trattandosi di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa; 3.3. ne consegue che, omessa l’impugnazione della diffida, non era al consorziato preclusa l’impugnazione – nel merito -dell’ingiunzione di pagamento successivamente emessa, e costituente «primo» atto tipico di imposizione ›› (Cass. 21/07/2023, n. 22000).
Alla luce di tali principi, il motivo è dunque da ritenere fondato, atteso che si tratta di atto impugnabile facoltativamente.
3.1. L’avviso di pagamento dei contributi di bonifica deve essere infatti considerato, per quanto sopra illustrato, come un atto preparatorio e sollecitatorio, per il cui carattere l’ impugnabilità è solo facoltativa.
3.2. Ciò significa che il destinatario può scegliere se contestarlo immediatamente o attendere l’eventuale emissione di un successivo atto a contenuto ingiuntivo, quale ad esempio un’ingiunzione fiscale. In tale prospettiva, la mancata impugnazione dell’avviso di pagamento non comporta alcuna preclusione o decadenza rispetto alla possibilità
di sollevare censure sulla fondatezza o legittimità della pretesa tributaria in sede di impugnazione dell’atto successivo, dotato invece di natura lesiva e carattere esecutivo.
Tale ricostruzione risponde all’esigenza di tutelare il diritto di difesa del contribuente, evitando che egli sia costretto ad attivarsi in via anticipata dinanzi a un atto che, di per sé, non incide in modo definitivo sulla sua sfera giuridica.
Il ricorso va quindi accolto.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.