Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5547/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con l ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (ORA RAGIONE_SOCIALE PUGLIA),
RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sezione di LECCE, n. 2077/2022 depositata il 25/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 02030332, notificata il 13.07.2016 ed emessa dal concessionario RAGIONE_SOCIALE per il pagamento, relativo all’anno 2014, del contributo di RAGIONE_SOCIALE cod. 630, previsto dall’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 4/2012, per un importo pari ad euro 107,91 preteso dal RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Con sentenza n. 3913/20174, depositata il 27/12/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto, ha annullato l’ing iunzione di pagamento impugnata, compensando le spese di lite
Il RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello.
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso, respingendo le eccezioni preliminari RAGIONE_SOCIALEa contribuente e confermando la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta divenuto definitivo l’avviso di pagamento per mancata impugnazione nei termini, l’ingiunzione costituisce una mera intimazione esecutiva e può essere contestata solo per vizi propri, non per questioni di merito. Poiché l’avviso prodromico no n era stato opposto nei termini, la CTR ha indi accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE e riformato la sentenza di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Le parti intimate non hanno depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c . nonché per motivazione apparente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
1.1. La CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso: la decisione si fonderebbe su un presupposto probatorio mai dimostrato, ossia l’esistenza e la regolare notifica di un avviso/AVV_NOTAIO di pagamento considerato atto impositivo autonomamente impugnabile. Poiché tale atto non è mai stato prodotto in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE, su cui gr avava l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, la sentenza violerebbe l’art. 115 c.p.c., in quanto basata su un ragionamento privo di riscontro documentale. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa CTR sarebbe dunque solo apparente, perché l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘atto impedisce qualsiasi verifica RAGIONE_SOCIALEa c orrettezza RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica attribuita e rende l’ iter logicoargomentativo astratto e non controllabile.
1.2. Il motivo va rigettato.
1.3. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni
contro
llo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023).
1.4. Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE, nel proprio ragionamento, ha soddisfatto il c.d. minimo costituzionale, affrontando le questioni dedotte, che vanno lette non solo nella loro logica consequenzialità, ma anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe affermazioni rese in premessa e RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del fatto.
1.5. Ne consegue il rigetto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., c. 1, n. 4 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. .
2.1. In sintesi, il motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. poiché la CTR, dichiarando inammissibile il ricorso per mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico, ha omesso di esaminare l’eccezione con cui la contribuente aveva evidenziato che l’ingiunzi one impugnata riportava espressamente la possibilità di ricorrere nel merito contro l’ente creditore. Tale omissione rende rebbe la motivazione viziata e illogica, in quanto la CTR non ha chiarito la contraddizione tra la presunta definitività RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione che riconosceva invece la facoltà di contestare nel merito l’imposizione.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del RD 215/1933, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
3.1. Si censura l’errore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nell’aver ritenuto che la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso/AVV_NOTAIO di pagamento comportasse
la decadenza dal diritto di contestare il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa. La ricorrente evidenzia che tale atto non rientra tra quelli obbligatoriamente impugnabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 D.Lgs. 546/1992, essendo un atto meramente esortativo e non impositivo, la cui impugnazione può costituire una facoltà ma mai un obbligo. La CTR avrebbe inoltre errato nell’assimilarlo a d un avviso di accertamento o liquidazione senza che l’atto fosse stato prodotto e provato in giudizio.
3.2. In materia di contributi consortili, la legge prevede la riscossione diretta mediante cartella o ingiunzione, sicché nel caso concreto l’ingiunzione notificata costituiva il primo atto effettivamente impugnabile. A conferma, lo stesso provvedimento indicava espressamente la possibilità di ricorso anche nel merito, che la contribuente ha esercitato nei termini. La decisione impugnata è quindi contestata per aver applicato in modo distorto la normativa, trasformando una facoltà di tutela in un onere, e n egando l’accesso al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Per il principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida deve essere analizzato per primo il motivo n. 3.
4.1. Esso merita accoglimento.
Questa Corte ha già affermato che l’avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa, il quale non determina alcuna preclusione in ordine alla impugnazione successiva RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo o impo -esattivo tipico: In tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE, l’omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione RAGIONE_SOCIALEe imposte dirette, e l’avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (Cass. 25/06/2025, n. 17120 (Rv. 675491 – 01)).
4.2. Ne consegue che la CTR ha malgovernato il principio in analisi, ritenendo che la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso/AVV_NOTAIO di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
4.3. Ne consegue l’accoglimento del motivo n. 3.
4.4. Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esito del motivo di ricorso appena esaminato, la censura di cui al motivo n. 2 può ritenersi assorbita.
In conclusione, il ricorso va accolto, essendo fondata la censura n. 3, assorbita la seconda e rigettata la prima, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME