Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26809/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 18/2020 depositata il 10/01/2020. 08/04/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugna la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che ha respinto l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di rigetto del ricorso per l’annullamento dell’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro del l’importo di euro 12.688, 75, inerente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo n. 1202/2015.
La C.T.R. ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione in quanto contenente tutti gli elementi necessari per la comprensione degli addebiti formulati dall’Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte relativa alla validità della cartella esattoriale che faccia rinvio ad atto presupposto senza indicarne esattamente i relativi estremi, allorquando il contribuente che impugni la cartella abbia piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo l’effettiva limitazione della difesa solo nell’ipotesi in cui il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ed alleghi il pregiudizio patito.
Con nota del 15 dicembre 2020 la parte ricorrente ha formulato richiesta di trattazione ex art. 6, comma 13 d.l. 119 del 2018, assumendo di averne interesse.
Con nota del 6 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha formulato istanza di trattazione, dando atto che la ricorrente non si è avvalsa né del condono ex art. 6 D.L. 119/2018, né della definizione ex art. 1, comma 186, della Legga n. 197/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della l. 212 del 2000 e dell’art. 3 della l. 241 del 1990, per avere la sentenza ritenuto che non sia necessario allegare all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro il provvedimento giudiziale che ne costituisce il presupposto. Assume che la regola generale di cui all’art. 7 della l. 212 del 2000, secondo il quale se la motivazione dell’atto impositivo fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, vale anche per l’avviso di pagamento, come chiarito dalla Corte di legittimità, non potendo riversarsi sul contribuente l’onere della ricerca dell’atto, ciò comprimendo il termine a sua difesa. Sostiene che il disposto dell’art. 54 d.P.R. 131 del 1986 deve essere letto alla luce del disposto dell’art. 7 della l. 212 del 2000. Rileva che il precedente richiamato dalla C.T.R. è inconferente, non solo perché riguarda l’impugnazione della cartella di pagamento, ovveros sia un atto successivo all’avviso di liquidazione, ma perché in quel caso il contribuente aveva già impugnato il relativo avviso di pagamento.
Il motivo è per un verso inammissibile e, per l’altro, infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte ‘In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa,
realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente’ (Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11283; Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26340; Cass. Sez. 6, 26/10/2021, n. 30084; Cass. Sez. 6, 07/04/2021, n. 9344; Cass. Sez. 5, 12/01/2021, n. 239).
Ora, la C.T.R., premesso che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto dalla medesima società contribuente, dà atto della completezza dei dati recati dall’avviso di liquidazione -ancorché richiami un precedente giurisprudenziale relativo ad una cartella di pagamento, non perfettamente calzante al caso di specie- mentre la parte ricorrente neppure indica quali siano gli elementi omessi de ll’atto che hanno reso così complessa la sua conoscibilità, tanto da comportare un sacrificio dell’esercizio della difesa in giudizio – di qui il profilo di l’inammissibilità della censura, mentre la sua infondatezza è ricavabile dall’orientamento giurisprudenziale supra richiamato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 aprile 2025 .