Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7097 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7097 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 810/2024 R.G. proposto da:
NOME NOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 560/2022 depositata il 22/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR della Liguria, con la sentenza n. 560/3/2022 depositata in data 22 giugno 2022, non notificata, confermava la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente
NOME COGNOME avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 3 gennaio 2019 – in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto a registrazione la sentenza n. 10020/2016 pubblicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 9 marzo 2016 resa tra l’odierno ricorrente in qualità di convenuto, e la sorella NOME COGNOME, in qualità di attrice aveva rideterminato le imposte dovute nella misura di cui alla proposta di mediazione pari a complessivi euro 18.351,00, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione con memoria, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo NOME COGNOME ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 L. -bis, d.P.R. vere i giudici di merito ritenuto legittimo l’atto impositivo
212/2000 , dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 52, comma 2 n. 131/1986 , per a de quo non considerando le gravi carenze motivazionale dello stesso.
Nel premettere che il dispositivo della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, oggetto di registrazione, era del seguente tenore: ‘dichiara l’avvenuto scioglimento della comunione ereditaria fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ripartizione dei beni immobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effetto della scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondo l’accordo distributivo ivi contenuto’ ha precisato che la relativa scrittura privata – con cui i fratelli COGNOME NOME e NOME avevano proceduto alla divisione di svariati beni ereditari -non conteneva alcuna specificazione del valore degli immobili oggetto di divisione. In particolare ha rilevato che, pur essendo molteplici i beni assegnati a ciascuna RAGIONE_SOCIALE due parti (fabbricati, terreni e somme di denaro) e pur essendo assai complessa la tassazione degli atti a
contenuto divisionale, nell’avviso di liquidazione non risultavano minimamente indicati né il valore complessivo della massa divisionale – che solo in giudizio l’Ufficio aveva comunicato essere pari ad euro 1.886.825,00 né il valore RAGIONE_SOCIALE quote divisionali attribuito dall’RAGIONE_SOCIALE a ciascuno dei condividenti che solo in giudizio l ‘Ufficio ha comunicato essere pari, ad Euro 1.093.800,00, per l ‘odierno ricorrente ed ad euro 793.025,00 per la sorella NOME, con conseguente tassazione proporzionale del 9% sull’eccedenza della quota di pertinenza del Sig. COGNOME – né le fonti su cui l ‘Ufficio si era basato per determinare il valore degli immobili, che solo in giudizio si era scoperto essere i valori OMI .
Tale motivo è fondato.
2.1. Va premesso che in base alla previsione generale di cui all’articolo 7 l. 212/2000, l’atto dell’Amministrazione finanziaria deve essere motivato, alla stregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990, indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama». Con specifico riferimento all’imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bis dell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur non allegando l’atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa
impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5, 29/09/2021, n. 26340). Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quando la determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di e vidente e semplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto di tassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione. Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52, che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni o diritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali è stato determinato tale valore.
Va, per vero, osservato che nell’adattare queste prescrizioni alla liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ex art.37 d.P.R.131/86, questa Corte di legittimità ha stabilito – con ciò raggiungendo un condivisibile punto di equilibrio, in chiave di effettività della tutela del contribuente, tra precedenti orientamenti interpretativi non del tutto univoci – che: “in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale, rispondendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 St. contr. all’esigenza di garantire il pieno ed immediato esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili” (Cass. n. 239/2021).
Ed, ancora, nello stesso senso si è espressa Cass. n. 15895/2021 la quale, nel ripercorrere anch’essa le diverse opzioni interpretative, ha individuato nell’autosufficienza (indipendentemente dalla materiale allegazione dell’atto giudiziario) il criterio discretivo fondamentale della adeguatezza motivazionale dell’avviso di liquidazione.
Tra la tesi della necessaria ed ‘esimente’ allegazione all’avviso dell’atto giudiziario tassato (v. Cass.nn.18532/2010; 12468/2015; 29402/2017) e quella, opposta, della non necessità in ragione del fatto che il contribuente, in quanto parte del processo, sempre conosce o è comunque in grado di conoscerne l’esito e gli effetti anche fiscali (Cass. nn. 24098/2014; 21713/2020; 9344/2021), si è addivenuti ad una soluzione intermedia che respinge l’assolutezza di entrambe ed i cui passaggi argomentativi fondamentali possono così individuarsi: – la natura di ‘imposta d’atto’ attribuibile al registro (ribadita anche dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi; v. C. Cost. nn. 158/2020 e 39/2021) rileva pure nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta dovuta sugli atti giudiziari e, in particolare, sulle sentenze, nel qual caso per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione (tanto ai fini della base imponibile ex art.43, 4^ co., d.P.R.131/86, quanto ai fini dell’aliquota applicabile ex art.8 Tariffa, Prima Parte, all. al d.P.R. cit.) occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui sia formato (se si è formato) il giudicato (Cass. nn. 12013/2020; 19247/2012; 23243/2006); – è indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi da porre a base della liquidazione dell’imposta di registro siano desumibili direttamente dalla motivazione dell’atto impositivo, ovvero indirettamente dal contenuto di un diverso atto da questo richiamato (seppure ad esso non allegato) allorché si tratti di un atto conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dal contribuente; ciò perché l’obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico e va anch’esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fede
nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art.10, co. 1″, L.212/2000), in modo tale che “l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all’avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all’esercizio della potestà impositiva e, dall’altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria” (Cass. n. 21713/2020 cit.); – non è neppur detto, per contro, che l’obbligo motivazionale sia sempre e comunque soddisfatto con la sola allegazione all’avviso di liquidazione dell’atto giudiziario tassato, dovendosi anche in tal caso, ed in attuazione dello scopo pratico ed effettivo della motivazione, verificare caso per caso se il contribuente sia stato con ciò solo posto in condizione di prontamente (al fine di evitare attività di ricerca ed indagine erosive dei tempi liberi di impugnazione) ed esattamente (al fine di ben delimitare petitum e causa petendi dell’eventuale impugnazione) cogliere tutti gli elementi (fattuali, giuridici e matematici) del prelievo, tanto che: “la mera allegazione della sentenza civile può essere talora insufficiente ad integrare il contenuto dell’avviso di liquidazione, come nel caso in cui l’elevato grado di complessità RAGIONE_SOCIALE statuizioni giudiziali non assicuri un’agevole comprensione in ordine alle modalità di individuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell’imposta.” (Cass. n. 21713/2020 cit.).
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche ne segue che, allorquando, come nel caso in esame, il contribuente deduca il mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione finanziaria stante la affermata esistenza di ben specificati elementi di dubbio e di non comprensibilità della pretesa, la valutazione di fondatezza di questa deduzione non si esaurisce nel mero riscontro della formale allegazione all’avviso della sentenza assoggettata all’imposta di registro (trattandosi di atto che, per un verso, si presume conosciuto o comunque conoscibile dal
contribuente e che, per altro verso, può essere caratterizzato, sotto il profilo del contenuto informativo che qui interessa, dai vari ed anche complessi enunciati), richiedendo piuttosto una globale valutazione di sufficienza circa l’indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, quali la base imponibile e l’aliquota applicata, vedi Cass. n. 13402/2020) sui quali la liquidazione dell’imposta si fonda; e ciò tanto nel caso in cui questi elementi siano immediatamente riportati nell’avviso impugnato, tanto in quello in cui essi siano desumibili dal provvedimento giudiziario richiamato nell’atto impositivo (anche se a quest’ultimo non materialmente annesso), purché in entrambi i casi si tratti di un corredo di informazioni che integri, anche per relationem, una motivazione dell’atto impositivo adeguata secondo i suddetti parametri di sostanza ed effettività (Cass. n. 9344/2021).
E nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti RAGIONE_SOCIALE statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero RAGIONE_SOCIALE parti interessate dal giudizio, del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori, della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato, della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l’imposizione, della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall’integrazione di motivazione e dispositivo, della pluralità RAGIONE_SOCIALE voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc… Deriva, quindi, da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il
criterio discretivo non passa attraverso la formalità della ‘allegazione – non allegazione’, vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell’atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione – bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell’avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell’imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione.
Riassumendo, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo.
2.2. Orbene, nel caso di specie risulta che l’avviso di liquidazione (riportato nel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza) faceva riferimento alle norme applicate (artt. 37 e 57 d.P.R.131/86, 8 Tariffa all.) ed alla scrittura enunciata nella sentenza n. 10020/2016, limitandosi, poi, a quantificare l’imposta con la seguente motivazione: ‘Registro trasf. fabbricati 9% imponibile euro 150.387,50…. Registro 1% imponibile 1.804.253,56… registro 3% imponibile euro 225.000,00 causa COGNOME NOME NOME/NOME NOME/ Banca di Imola SPA/ RAGIONE_SOCIALE‘.
Ancorché il contribuente intimato avesse effettivamente partecipato al giudizio, da questo solo elemento non scaturivano elementi di immediata ed esatta percezione del criterio di determinazione dell’imposta dovuta, specie ove si ponga mente alla circostanza che non è dato comprendere sulla base di quali elementi siano state individuate le specifiche basi imponibili sopra indicate.
Pervero nel caso de quo , in cui l’atto tassato è una sentenza che ha accertato l’intervenuto scioglimento della comunione fra i coeredi NOME COGNOME e NOME COGNOME, con divisione dei beni immobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effetto di una scrittura inter partes ‘, non risultando che la stessa conteneva, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore dei beni oggetto di divisione, risultava essenziale che l’atto impos itivo specificasse, oltre che l’importo della base imponibile, anche i criteri utilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, al contribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumere le sue determinazioni difensive.
Secondo l’ indirizzo interpretativo di cui si è poc’anzi dato conto, la mancata specificazione di questi elementi applicativi fondamentali determinava in effetti una lesione dei diritti dei contribuenti, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza tassata (il cui dispositivo è stato anch’esso trascritto nel ricorso per Cassazione) faceva riferimento
all’avvenuto scioglimento della comunione con ripartizione di numerosi beni immobili ivi compresi e costituzione del diritto di servitù di passaggio sulle aree indicate, per effetto della scrittura del 17 Dicembre 2011 e secondo l’accordo distributivo ivi contenuto; statuizione che implicava di per sé la necessità che l’ufficio procedesse ad esplicitare con chiarezza nell’avviso di liquidazione – indipendentemente dalla allegazione o non allegazione della sentenza – i criteri seguiti nel calcolo dell’imposta. Va inoltre considerato come, nella complessità della fattispecie, l’amministrazione finanziaria dovesse farsi carico anche del fatto che la tassazione dell’atto giudiziario implica la considerazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, al fine di ravvisare ed argomentare la qualità di parte sostanziale assunta in quest’ultimo dal contribuente raggiunto dall’avviso di liquidazione; ciò a maggior ragione in un contesto di una divisione consensuale di svariati beni, con costituzione di una servitù di passaggio.
Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento del primo motivo del ricorso (rimanendo assorbito il secondo in forza del quale il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 37 , 43, 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 131/1986, per avere i giudici di appello ritenuto congruo il valore stimato dall’ufficio il quale aveva fatto riferimento ai soli valori OMI), con la cassazione della sentenza impugnata.
3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando evidente la carenza motivazionale ‘a monte’ dell’atto impositivo, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente.
3.2. Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
originario del contribuente; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti e, per il grado di appello, in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; condanna, altresì, l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 gennaio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME