Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13354/2020 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 253/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello del contribuente con la conferma dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa ad una omologa di un lodo;
ricorre in cassazione COGNOME MarcelloCOGNOME con cinque motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato.
Con i primi quattro motivi di ricorso (che si trattano unitariamente) il ricorrente prospetta omessa motivazione della sentenza e violazione di legge (art. 7, l. n. 212 del 2000, e art. 112 cod. proc. civ.) rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente ripropone il motivo del ricorso introduttivo, di omessa motivazione dell’avviso di liquidazione e dell’omessa allegazione del provvedimento di omologa del lodo.
La censura complessivamente proposta è infondata.
Non sussisteva un obbligo di allegazione del provvedimento giudiziale come ritenuto da questa Corte di Cassazione: «In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui risulti impugnato un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato, esulano dall’onere motivazionale dell’avviso di liquidazione i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente il richiamo al prodromico titolo giudiziale, alla quantificazione del contributo dovuto ed all’indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 26406 del 07/09/2022, Rv. 665513 -01, espressione dell’orientamento più recente, e ormai consolidato, che ha superato quello richiamato in ricorso).
Nella narrativa, nonché alle pagine 15 e 16 del ricorso, il contribuente riproduce in parte qua il testo dell’avviso di liquidazione che riporta il numero del lodo con l’indicazione delle parti, la distinzione tra somme a titolo di risarcimento dei danni e corrispettivi soggetti a iva, il riferimento al verbale di omologa e l’indicazione delle disposizioni normative pertinenti; del resto, il ricorrente era a conoscenza (in quanto parte) del provvedimento giudiziario oggetto della tassazione.
Relativamente alla questione dell’IVA l’avviso di liquidazione richiamando il provvedimento tassato, evidenziava una parte soggetta ad IVA ed un’altra parte all’imposta di registro. Nel ricorso non si prospettano specifiche critiche a questa distinzione, ma solo considerazioni teoriche irrilevanti. Considerazioni, peraltro, non proposte con il ricorso introduttivo (ricorso introduttivo trascritto interamente nel controricorso).
Irrilevante, comunque, la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché omessa.
Come la Corte ha ripetutamente rilevato alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito delle questioni di nullità per omesso esame di domande o eccezioni o per motivazione apparente, qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass. Sez. U., Sentenza n. 2731 del 02/02/2017; Sez. Trib., Sentenza n. 30505 del 26/11/2024).
Manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 59, d.P.R. 131 del 1986 e dell’art. 158, primo comma, d.P.R. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Anzitutto, nel ricorso introduttivo, integralmente trascritto in controricorso, non era stata proposta tale censura.
Inoltre, non risulta possibile, comunque, prenotare a debito l’imposta di registro per il lodo: « In tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l’art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall’art. 825 c.p.c.» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 9796 del 25/03/2022, Rv. 664272 – 01).
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/11/2024.