Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33417 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13128/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di SALERNO n. 5112/2020 depositata il 29/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato al contribuente, odierno ricorrente quattro avvisi di liquidazione relativi a imposta di registro
per atti giudiziari, in riferimento a n. 4 distinti decreti ingiuntivi dell’anno 2014 per somme di denaro dovute dai beneficiari dei propri servizi. In particolare, gli atti sono stati tassati in misura fissa (prestazioni soggette ad IVA) con tassazione (sempre in misura fissa) dell’atto enunciato (il contratto di fornitura sotteso al ricorso monitorio).
Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale ha emesso la sentenza n. 4637/2016 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo fondata la cen sura relativa all’annullabilità degli avvisi di liquidazione per intervenuta ed erronea duplicazione dell’imposta 109T.
Tale decisione è stata impugnata dall’amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania (Salerno), la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello .
Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente contesta l’ error in procedendo , la nullità della sentenza impugnata per insufficiente ed apparente motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c .p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 c. I, n. 4 c.p.c.
La sentenza sarebbe viziata sotto il profilo della motivazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto avrebbe dovuto contenere fra l’altro “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e la “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Dalla lettura della decisione impugnata, infatti, emerge che la motivazione è presente, seppur espressa in forma sintetica ed essenziale. Tale concisione non è, tuttavia, indice di carenza argomentativa, bensì espressione della facoltà del giudice di adottare uno stile redazionale improntato alla brevità, purché siano comunque individuabili gli elementi logico-giuridici posti a sostegno della statuizione.
Ne consegue che non può ritenersi sussistente il dedotto vizio di motivazione, il quale, per costante giurisprudenza, si configura soltanto in presenza di un effettivo difetto argomentativo o di un’omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio, circostanza che nella fattispecie non ricorre.
Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che ‘per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
Pe raltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-
5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2029) (Cass. 29/02/2024, n. 6501).
1.3. Nel caso di specie, invece, si può ritenere che la sentenza impugnata contenga la descrizione dei fatti (ivi compreso lo svolgimento del processo), e sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto dell’appello, che è stato idoneamente giustificato con un’analisi in punto di diritto , con conclusione di accoglimento.
1.4. La censura va dunque rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l’ error in iudicando , la violazione e falsa applicazione dell’art. degli artt. 7 comma 1° L. n. 212/2000 e 52 comma 2 bis d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c. L’accoglimento dell’appello, con la conferma integrale degli avvisi impugnati, presuppone, in concreto, l’implicita statuizione di diniego della censura con cui è stata fatta valere la nullità degli avvisi per omessa allegazione degli atti sottoposti a tassazione, che invece dovevano essere allegati all’avviso.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La CTR, invero, si è pronunciata sul punto rilevando che <>.
Quanto al requisito motivazionale, si è rilevato che «l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante,
estremi di ruolo e pubblicazione), sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo» (così Cass., 29 settembre 2021, n. 26340; v., altresì, Cass., 7 aprile 2022, n. 11284; Cass., 12 gennaio 2021, n. 239; Cass., 8 ottobre 2020, n. 21713).
2.3. Nella fattispecie, la parte aveva denunciato (solo) l’omessa allegazione dell’atto tassato che, come appena visto, non era necessaria se le indicazioni riportate nell’avviso erano autosufficienti.
2.4. Il motivo va quindi respinto.
2.5. Del resto, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la giurisprudenza più recente di questa Corte è in senso contrario, ritenendo sufficiente l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto: in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. 07/04/2022, n. 11283 (Rv. 664341 – 01).
La Corte ha difatti da tempo espressamente superato l’orientamento più datato, citato dalla società ricorrente: ‘ La contribuente si limita a dedurre che per individuare la pretesa relativa all’imposta di registro relativa al provvedimento giudiziario non basta riportare data, numero e giudice emittente, essendone necessaria l’allegazione o quantomeno la trascrizione, richiamando un dissonate orientamento di legittimità (Cass. n. 2949172018; n. 29402/2017), superato dalle più recenti pronunce dalla Corte (Cass. n. 9344/2021; n. 30084/2021; 26340/2021; n. 11283/2022; n. 34723/2022 ed altre). Va, in ogni caso, richiamato il principio secondo cui «in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 St. contr. all’esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili.» (Cass. n. 239/2021; v. anche Cass. n. 1696/2020, in riferimento alla tassazione di un decreto ingiuntivo). L’accertamento della adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento non dipende soltanto dagli elementi in esso esposti, ma anche da quelli contenuti nel richiamato provvedimento dell’Autorità giudiziaria tassato (art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986), in quanto destinanti ad integrarsi reciprocamente, ai fini qui considerati, anche se il provvedimento non risulti materialmente allegato, in quanto atto conosciuto o conoscibile dal contribuente ‘ (Cass. 25/01/2024, n. 2456) .
2.6. Il motivo è dunque infondato.
Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la società ricorrente l’ error in iudicando , la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c. Non sarebbe corretto applicare la tassazione ex art. 22 DPR 131/1986, secondo cui la semplice enunciazione di un atto lo assoggetterebbe all’imposta di registro, in quanto costituisce un’illecita duplicazione d’imposta.
3.1. La società ricorrente sostiene che in tema di imposta di registro, ‘p er quanto concerne gli atti enunciati che si sarebbero dovuti registrare in termine fisso, la norma, con innegabile finalità antievasiva, persegue l’obiettivo di sottoporre a registrazione atti sottratti all’imposizione, tanto da rimarcare la necessità dell’irrogazione della sanzione’, ma che la fattispecie non sarebbe riconducibile al caso in esame, tant’è che alcuna sanzione appare applicata in atto al supposto omesso versamento dell’imposta di registro.
Propone una diversa lettura della norma ‘ritenendo che l’imposta per la registrazione degli atti enunciati sia dovuta solo se il caso d’uso si sia verificato, ovvero -a meno di non voler considerare l’enunciazione stessa come un caso d’uso a prescinder e dall’uso, per il solo fatto dell’enunciazione’.
Con il quarto motivo di ricorso, deduce infine l’error in iudicando, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.; l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe operato alcuna distinzione procedendo a tassare in maniera indiscriminata anche presunti atti enunciati, senza neanche conoscerli e la CTR, nonostante l’inesistenza nel fascicolo processuale di alcun documento o atto processuale da cui poter desumere l’insistenza e l’individuazione degli ulteriori atti sottoposti a tassazione, avrebbe arbitrariamente concluso che il caso delibato rientrasse nella fattispecie tipizzata dal più volte richiamato art. 22 del DPR 131/1986.
I motivi nn. 3 e 4 possono essere affrontati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Le censure sono inammissibili perché demandano alla Corte un accertamento in fatto.
Come (anche) di recente rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte, la tassazione per enunciazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22) presuppone «l’autonomia giuridica oggettuale dell'”enunciazione” (RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate), l’identità RAGIONE_SOCIALE parti dell’atto “enunciante” e dell’atto “enunciato”, la permanenza degli effetti di quest’ultimo»; e, in particolare, che l’atto enunciato sia apprezzabile «ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica, ché altrimenti, quantomeno, si renderebbe necessaria l’adozione di una forma provvedimentale impositiva diversa da quella adottata in concreto (avviso di liquidazione) ossia l’emissione di un avviso di accertamento (Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432).
6.1. Del resto, la Corte aveva avuto già modo di rilevare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante; e che, dunque, la tassazione per enunciazione non può operare se nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sè stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (così Cass., 13 novembre 2020, n. 25706; Cass., 6 novembre 2019, n. 28559).
6.2. Il motivo di ricorso -che espone una censura di violazione e falsa applicazione di legge -tende, allora, a rimettere in discussione
l’accertamento in fatto senza considerare, però, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; difatti, il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
6.3. L’enunciazione, nel caso di specie, consegue da un provvedimento giudiziario, e il motivo di ricorso non reca alcuna esplicitazione dei criteri di interpretazione che (in tesi) sarebbero stati pretermessi dal giudice del gravame.
L’attività interpretativa dell’atto enunciante, volta a stabilire se in esso sia stato o meno, secondo i citati criteri, enunciato altro atto non tassato, è certamente questione di merito, che involge un apprezzamento di fatto riservato al relativo giudice (cfr., ex plurimis , Cass., 4 novembre 2020, n. 24480; Cass., 31 maggio 2013, n, 13811), che risulta sindacabile in sede di legittimità solo per il tramite della violazione dei criteri che presiedono all’interpretazione del titolo, nella specie per l’appun to non dedotti.
6.4 La censura prospettata ai sensi del n. 5 del comma I dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile, perché non identifica il fatto decisivo (in tesi) oggetto di omesso esame e si risolve nella riproposizione di un argomento difensivo in fatto.
Come, poi, statuito dalla Corte in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione).
Il ricorso va dunque rigettato nella sua interezza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/09/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO