Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3809/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA n. 2312/2021 depositata il 24/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro e catastale in relazione alla sentenza numero 480 del 2014 emessa dal tribunale di Rossano con cui veniva dichiarato l’avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio di Rossano a favore della contribuente.
La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione deducendo la carenza motivazionale dell’atto medesimo.
La commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso, affermando che l’atto opposto era privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate. Sull’appello dell’amministrazione finanziaria, la commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza 2312 del 2021 confermava la pronuncia di prime cure affermando che l’avviso di liquidazione per imposta di registro su una sentenza civile è invalido se non allega quest’ultimo ovvero non riproduca le enunciazioni e le statuizioni soggette ad imposta.
Ricorre per la Cassazione della sentenza summenzionata l’amministrazione finanziaria proponendo un unico motivo.
Replica con controricorso la contribuente.
MOTIVI DI DIRITTO
L’unica censura deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n.131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo il decidente affermato un principio contrario a quello citato nella pronuncia della Corte di Cassazione numero 9334 del 7 Aprile 2021.
Si assume che l’avviso di liquidazione impugnato contiene tutte le indicazioni richieste dall’articolo 7 rubricato in quanto idoneo a fornire tutti gli elementi relativi alla causa e all’oggetto della pretesa tributaria.
In particolare, l’avviso di liquidazione contiene la precisa indicazione degli estremi della sentenza civile a cui si riferisce e la normativa ai sensi della quale è richiesto il pagamento, dal che consegue che non era necessaria allegare la sentenza all’avviso.
Si soggiunge che secondo la giurisprudenza di legittimità è valido e legittimo l’avviso di liquidazione che indica soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla in quanto l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem , ovverosia mediante riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento oh, ancora virgola che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.
2. Il ricorso è fondato.
2.1.L’avviso di liquidazione trascritto in ricorso reca la seguente dicitura.
2.2.E’ ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem , tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale – per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento – o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023; n. 8016/2024).
2.3.In particolare, Cass. n. del 2022 ha chiarito che la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell’imposta di registro dovuta, ex artt. 37, d.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. citato, considerato che si è in presenza di un atto giudiziario il cui contenuto è in tutto e per tutto sovrapponibile a quello della domanda proposta con il ricorso da parte del contribuente.
2.4. In ipotesi di tal fatta, avuto riguardo alle caratteristiche dello specifico rapporto tributario e segnatamente alla circostanza che il soggetto passivo non è affatto estraneo all’atto atti giudiziario tassato, appare senz’altro consentita una lettura non formalistica delle garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamente difendere (Cass. n. 35125/2021 ed in termini Cass. n. 30084/2021).
2.5.Coerentemente con detta opzione interpretativa, in analoga fattispecie, si e ritenuta decisiva la circostanza che “dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente” sicché la Corte, ha opportunamente osservato “che al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato.” (Cass. n. 8389/2021).
2.6.L’avviso di liquidazione impugnato, infatti, relativamente all’obbligo di motivazione, trova la propria disciplina nell’art. 54, comma 5, del d.p.r. n. 131 del 1986, che impone la indicazione, “degli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”, indicazioni necessarie e che non devono mai mancare, nonché nell’art. 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), profilo quest’ultimo che non si può scrutinare prescindendo, appunto, dalla legittimità – generalmente ammessa – del rinvio per relationem.
Ritiene il Collegio di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che si è progressivamente consolidato, che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell’imposta di registro siano desumibili -direttamente -dalla motivazione dell’atto recante la pretesa tributaria, o piuttosto – indirettamente dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorché appunto si tratti di atto – nella specie il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano -conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n. 11283/2022; n. 21713/2020, n. 239/2021, n. 30084/2021, n. 26340/2021, 37370/2021, n. 241/2021, n. 24098/2014).
Segue l’accoglimento del ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Calabria cui si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in differente composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in data 14 novembre 2025 in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte di cassazione
Il Presidente NOME COGNOME