Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25935/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sede di VENEZIA n. 443/2022 depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente è proprietario di un immobile, adibito a uso commerciale, locato con un contratto datato 21 luglio 2009, regolarmente registrato.
Nel luglio 2017 l’Ufficio ha constatato il mancato pagamento della tassazione annuale pari al 2% sul canone di locazione annuo, ed ha notificato diversi avvisi di liquidazione che, dopo l’inutile esperimento della procedura di mediazione, sono stati impugnati innanzi alla CTP con singoli ricorsi relativi a ciascuna annualità.
La CTP, con la sentenza n. 171/2018, ha rigettato alcuni di tali ricorsi, previa riunione, con condanna del contribuente alle spese del giudizio; mentre con altra sentenza, avente n. 420/2019, la CTP in diversa composizione ha accolto il ricorso, compensando le spese.
Formulato appello da parte del contribuente, la CTR lo ha dichiarato inammissibile, ritenendolo tardivo in ragione dell’inapplicabilità della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11° del D.L. 119/2018 agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro contestati nel merito della pretesa impositiva e non preceduti da altri atti impositivi.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, commi 1° e 11°del D.L. n. 119 del 23.10.2018 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicem bre 2018, n. 136). Ad avviso del contribuente gli avvisi di liquidazione impugnati avevano tutte le caratteristiche per essere qualificati come atti impositivi, in quanto non erano preceduti da altri atti erariali inerenti la pretesa dell’Ufficio, e l’ogge tto delle censure del contribuente era l’an della pretesa impositiva, con conseguente applicabilità del termine di sospensione di cui alla normativa invocata, erroneamente esclusa dalla CTR.
Il motivo è fondato.
3. Con riguardo all’appello del contribuente avverso la sola sentenza della CTP n. 171/2018, il giudice del gravame ha dichiarato la sua inammissibilità per tardività ‘come correttamente sostenuto nelle controdeduzioni dall’Agenzia delle Entrate poiché, come affermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6/2019 e confermato da Cassazione Sez. 5 n. 7099/2019, gli avvisi di liquidazione per omesso pagamento non rientrano tra gli atti definibili ai sensi del D.L. 119/2018 e quindi non possono godere del termine lungo sospeso di 9 mesi, ai sensi dell’art. 6, c.11 della suddetta norma per la definizione delle liti pendenti’.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298 (Rv. 661547 – 01)), e che in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento
della richiesta di registrazione (Cass. 20/07/2021, n. 20683 (Rv. 661935 – 01)).
3.1. Del resto è costante l’indirizzo di legittimità – formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata -secondo cui “in tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria” (Cass.nn. 5158/14; 20731/10; 1 3136/16 ed altre)’ (Cass. 20/07/2021, n. 20683).
3.2. Ne consegue che la CTR ha errato nel non ritenere applicabile il termine di sospensione disposto dal comma 11 dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 23.10.2018 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136) , con ciò dichiarando la inammissiblità del gravame per tardività e non pronunciandosi sulle censure di appello.
3.3. La doglianza merita dunque accoglimento; sussistendo il dedotto vizio di violazione di legge e stante l’applicabilità del termine di sospensione, l’impugnazione, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente COGNOME doveva essere valutata nel merito, non essendo tardiva.
In ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con riferimento all’odierno ricorrente , con rinvio
della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025 .