Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7218 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7218 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
Oggetto: Avviso di accertamento – Costi non inerenti – IRPEF, IVA ed IRAP 2012 – Delega – Indicazione di importo massimo – Rilevanza – Esclusione – Opposizione PDA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22971/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 580/06/2021, depositata in data 2 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava al ricorrente, esercente la professione di avvocato, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale recuperava a tassazione, per
l’anno di imposta 2012, costi ritenuti non inerenti per complessivi Euro 87.457,00.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma lamentandone la nullità, per quanto ancora rilevi, per vizi della sottoscrizione e della motivazione.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado. In particolare, riteneva insussistente l’asserita mancanza del potere di firma in capo al sottoscrittore dell’atto, in quanto nella specie doveva ritenersi rispettato il limite di valore (Euro 100.000,00) indicato nella delega dovendo essere presi in considerazione a tal fine solo gli importi RAGIONE_SOCIALE imposte (non anche le sanzioni e gli interessi); inoltre, riteneva non pertinenti le spese (per carburante, locazione, manutenzione dell’abitazione, ristorazione, viaggi ed acquisti) dedotte come costi.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.
È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente tenore:
Il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, nel quale il ricorrente contesta sostanzialmente la violazione dell’art. 42 DPR. 600/1973 sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, lo stesso è da ritenere inamm issibile poiché si imbatte nella preclusione di cui all’art. 384 ter c.p.c. in tema di c.d. ‘doppia conforme’. La giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito il principio, ormai granitico sul punto, per cui in presenza di un conforme pronunciamento di merito nei due
gradi di giudizio, il ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione per difetto di motivazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. Nelle ipotesi di ‘doppia conforme’ (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comm a 2, del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. il ricorrente in RAGIONE_SOCIALEzione deve infatti indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (cfr. ex multis Cass. n. 5947/2023; n. 26774/2016; in senso conforme: Cass. Sez. U. n. 22430/2018). Cosa che, nel caso di specie, non può dirsi essere avvenuta, essendosi limitato l’odierno ricorrente ad una mera riproposizione, assolutamente inammissibile in questa sede, RAGIONE_SOCIALE doglianze di merito già valutate e giudicate conformemente nei precedenti gradi di giudizio, senza mai evidenziarne invece eventuali punti di contrasto. Ed invero quello che sembra chiedere il ricorrente a codesta Corte di legittimità sotto il profilo dell’ommessa motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risulta essere in realtà la surrettizia richiesta di una nuova valutazione nel merito la quale, come noto, è assolutamente inammissibile nell’odierna sede.
Ciò detto, il presente motivo è comunque da ritenersi infondato, considerato che in gran parte della sentenza di secondo grado viene data in ogni caso debita risposta ai motivi di gravame circa l’asserita irregolarità della delega e l’illegittimità del pot ere di firma (quale fatto controverso e decisivo per il giudizio), per cui non si capisce dove sarebbe allora da individuare il relativo difetto di motivazione.
Con riguardo, poi, al primo motivo, lo stesso è da ritenersi inammissibile nonché manifestamente infondato. Con riferimento alla natura della delega alla sottoscrizione dell’avviso di
accertamento ex art. 42 DPR. n. 600/1973, va evidenziato innanzitutto come anche di recente la Suprema Corte abbia nuovamente chiarito come la stessa vada considerata quale delega ‘di firma’ e non ‘di funzioni’, tale per cui la stessa può avvenire ‘anche m ediante ordini di servizio, senza necessit à di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa’ (cfr. ex multis Cass. Ord. n.31884/2024). Alla luce di ciò ogni doglianza del ricorrente in punto di presunte irregolarità circa la nominatività della delega non ha alcun fondamento. Quanto poi alle altre presunte irregolarità lamentate, prima fra tutte quella relativa al potere di firma (limitato, nel caso di specie, ad atti il cui importo massimo non superi euro 100.000,00), va osservato come il ricorrente, pur avendo contestato il valore attribuito a siffatta delega, ha omesso di riprodurne doverosamente il contenuto, contravvenendo così al principio di autosufficienza del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. Se è vero, infatti, che il principio di autosufficienza non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non può quindi tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, è altrettanto vero, però, che nel caso in cui senza l’esame di quell’atto o di quel documento la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili, proprio come nel caso ci riguarda, lo stesso debba essere indicato e poi allegato in modo tale da consentirne l’immediata reperibilità e l’agevole lettura da parte del giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 27298/2025; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640). Considerato che il relativo motivo di doglianza è sostanzialmente incentrato tutto sul contenuto della delega, e ciò con particolare riguardo al valore soglia ivi indicato in relazione al potere di firma del delegato, l’omessa
allegazione della stessa e la mancata trascrizione dei punti contestati rendono lo stesso inammissibile per difetto di autosufficienza.
In ogni caso, anche a voler entrare nel merito della questione, non può che ribadirsi quanto già detto in precedenza circa la natura della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento la quale deve essere considerata quale delega ‘di firma’ e non ‘di funzioni’, con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini servizio in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza alcuna rilevanza esterna, avendo valore solo nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio e restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. ex multis Cass. 19473/2021). La scelta contenuta nell’ordine di servizio sulle modalità oggettive di delega di firma (come quella relativa agli importi massimi, propria del caso di specie) non può essere pertanto contestata dal contribuente, attenendo all’organizzazione interna dell’Ufficio, senza avere alcuna rilev anza esterna.
Anche per tali ragioni, quindi, il ricorso è da ritenersi infondato. Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa con istanza depositata il 9-10/12/2025.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.
Il ricorrente ha depositato, in data 6 marzo 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 , c.p.c. «la violazione e falsa applicazione art. 42 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972 e artt. 7 e 17 D. Lgs. 472/1997»; ribadisce il difetto di legittimazione attiva del funzionario delegato dal capo dell’ufficio con riguardo al valore dell’atto sottoscritto, per il superamento del limite quantitativo imposto dalla delega. Sostiene che ai fini della validità dell’atto il limite indicato nella delega deve ricomprendere anche gli interessi e le sanzioni.
1.1. Il motivo, pur ammissibile, è infondato.
1.2. Il patrono erariale ha eccepito l’inammissibilità della doglianza sotto un duplice profilo: da un lato, perché finalizzato a chiedere una rivalutazione di elementi di merito della causa, dall’altro, perché redatto in violazione del ‘principio di autosufficienza’ del ricorso per cassazione, non essendo la delega riportata nel corpo di questo.
L’eccezione è infondata: sotto il primo aspetto è sufficiente osservare che il motivo non richiede affatto un apprezzamento di fatto da parte di questa Corte, bensì unicamente la valutazione della conformità alla legge (artt. 42 e 54 cit.) della decisione gravata; sotto il secondo profilo la delega di firma, pur non essendo riportata nel corpo del ricorso, è allegata a quest’ultimo (n. 7), ciò che, soprattutto alla luce della giurisprudenza sovranazionale, esclude il vulnus dedotto dall’ADE.
1.3. Ciò posto, nel merito la quaestio iuris devoluta con il motivo è stata di recente risolta da questa Corte (Cass. 12/01/2026, n. 651).
Si è condivisibilmente affermato che è pur vero che l’avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto. (Cass. Sez. 5, 03/11/2022, n. 32386, in ipotesi di superamento del limite quantitativo).
Si deve tuttavia rilevare come tale limite, indicato senza specificazioni, non possa che riferirsi all’importo RAGIONE_SOCIALE imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. Tale dato è agevolmente ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle norme processuali -nella specie l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,
richiamato dall’art. 4 bis e dall’abrogato art. 17 bis del d.lgs. cit. – che indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversie, quantificato nell’importo del tributo al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, fatta salva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE c ontroversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste.
Si è, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: l’avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma, emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato; tuttavia tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo RAGIONE_SOCIALE imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori, fatta salva l’ipotesi di atti relativi alla esclusiva irrogazioni di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste: il dato è ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle norme processuali – nella specie l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1 992, richiamato dall’art. 4 bis e l’abrogato art . 17 bis del d.lgs. cit. – che così indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE controversie.
1.4. Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, atteso che ai fini del limite quantitativo indicato nella delega ha considerato solo le maggiori imposte liquidate, senza calcolare sanzioni ed interessi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’ «omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» ovvero sulle
‘argomentazioni dedotte dalla società nelle sue difese sin dal primo grado di giudizio in ordine al corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del delegatario dell’atto’ (pag. 16). In particolare, la CTR avrebbe omesso qualsiasi pronuncia: a) sulla qualifica del delegatario, ‘non munito del livello gerarchico che permette la sottoscrizione’; b) sulla motivazione della delega; c) sulla nominatività della stessa e d) sulla sua scadenza.
2.1. Il motivo, come eccepito dal patrono erariale, è inammissibile.
2.2. Precisamente, inammissibile è la doglianza relativa all’omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
2.2.1. L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in RAGIONE_SOCIALEzione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo.
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, pu rché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
2.2.2. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in RAGIONE_SOCIALEzione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/20 21, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
2.2.3. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame d i un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non
avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
2.2.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
Nella specie, non solo le sentenze di merito sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), per cui incombeva al ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegare che, di contro, le due decisioni si fondavano su ragioni diverse, ma gli asseritamente omessi lungi dall’integrare ‘fatti’ nell’accezione sopra evidenziata, integrano ‘argomentazioni’ giuridiche.
2.3. La doglianza è inammissibile, altresì, ove ricondotta alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (norma non indicata sia nel titolo sia nel corpo del motivo, ma sostanzialmente evocata in esso) per l’omessa motivazione/decisione sulle medesime argomentazioni.
2.3.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente
abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072).
2.3.2. Nella specie il ricorrente non solo non ha riprodotto nel corpo del ricorso le parti degli atti (impugnazione originaria ed atto di appello) in cui avrebbe proposto le doglianze in scrutinio ma nemmeno, e prima, ha indicato in quale segmento processuale del giudizio le stesse sarebbero state sollevate. Anzi, con una certa confusione fa riferimento indistintamente a ‘difese sin dal primo grado di giudizio’ (pag. 16 del ricorso), ‘contestazione proposta già nel primo giudizio’ (pag. 17) e questione ‘de voluta al Giudice di appello’ (pag. 18).
Di qui l’inammissibilità del motivo.
Il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis comma 3 c .p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c it., codificando altresì un’ipotesi normativa di a buso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , della somma equitativamente determinata di Euro 3.000,00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.0 00,00 in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME