Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1118 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1118 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di
accertamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22094/2020 R.G. proposto da
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1322/12/18, depositata il 14 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 1322/12/18 del 14/11/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1842/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno d’imposta 2007, erano stati accertati maggiori ricavi.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE in ragione di fatture emesse e non contabilizzate.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE e rigettava, implicitamente, l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME evidenziando che: a) le fatture prodotte in copia dall’Ufficio non erano state contestate da NOME COGNOME «e comunque ai sensi dell’art. 41 del dpr 600/73 in caso di dichiarazione omessa l’Ufficio può accertare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolte ed anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti»; b) l’accertamento si era basato su fatture, da ritenersi veritiere fino a prova contraria, su dichiarazioni provenienti dall’amministratore di una RAGIONE_SOCIALE due società con le quali l’associazione aveva avuto rapporti e sui conti bancari dell’odierno ricorrente; c) la società non aveva «provato quanto dedotto circa la non riferibilità ad essa RAGIONE_SOCIALE fatture in questione né sono stati giustificati i versamenti sul conto corrente intestato al signor COGNOME».
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: a) la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata; b) l’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito dalla mancata produzione RAGIONE_SOCIALE fatture contestualmente all’avviso di accertamento, con conseguente invalidità dell’atto impositivo; c) l’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito dal disconoscimento RAGIONE_SOCIALE fatture operato, fin dal primo grado, dal contribuente.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione di norme di diritto con riferimento alla illegittima utilizzazione, da parte della CTR, di fatture disconosciute e non oggetto di verificazione.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.
2.1. In primo luogo, va evidenziato che la sentenza impugnata si sottrae al vizio assoluto di motivazione contestato con il primo motivo, sub a), con conseguente infondatezza della censura.
2.1.1. Invero, il giudice d’appello ha dato conto del ragionamento logico-giuridico seguito, indicando le ragioni per le quali le fatture, benché prodotte in copia, possano essere poste a base dell’accertamento dell’Ufficio, unitamente agli ulteriori elementi di prova raccolti.
2.2. Il rilievo di cui al primo motivo, sub b), è, invece, inammissibile.
2.2.1. Il ricorrente contesta non già l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ma l’omessa pronuncia su di un motivo di appello, costituito dall’invalidità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione allo stesso RAGIONE_SOCIALE fatture.
2.2.2. Orbene, ove si ritenga che effettivamente il giudice di appello non abbia pronunciato su detto motivo, la censura avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 29952 del 13/10/2022; Cass. n. 6835 del 16/03/2017; Cass. n. 22759 del 27/10/2014; Cass. n. 1196 del 19/01/2007; Cass. n. 1755 del 27/01/2006).
2.2.3. Ove, invece, si ritenga che il giudice di appello abbia implicitamente statuito in ordine alla legittimità dell’accertame nto dell’Ufficio, la questione attiene alla validità di quest’ultimo, sicché il motivo avrebbe dovuto essere formulato come violazione di legge.
2.3. Il rilievo di cui al primo motivo, sub c), è ugualmente inammissibile perché privo di decisività.
2.3.1. È vero che la CTR ha affermato che il contribuente non avrebbe contestato la riferibilità RAGIONE_SOCIALE fatture all’associazione, tuttavia tale questione non è decisiva, avendo comunque il giudice di appello fornito una motivazione alternativa in ordine alla utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE stesse quale elemento presuntivo su cui fondare l’accertamento, senza che sia necessaria l’istanza di verificazione, trattandosi di contestazione della conformità di copie all’originale (cfr., oltre a Cass. n. 4032 del 12/02/2019, citata dalla controricorrente, anche Cass. n. 1324 del 18/01/2022; Cass. n. 14950 del 08/06/2018).
2.4. Ugualmente inammissibile -e per le medesime ragioni -è la censura oggetto del secondo motivo di ricorso, sostanzialmente identica alla precedente, sebbene formulata come violazione di legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di euro 182.914,00.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2022.