Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18199 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12383/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 4990/2021 depositata il 08/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Dagli atti di causa – sentenza epigrafata e ricorso per cassazione agenziale – si evince – in punto di fatto – che il recupero oggetto del presente giudizio trae origine da una segnalazione inoltrata all’Agenzia delle entrate di Roma dall’Agenzia delle entrate di Cosenza mediante la quale quest’ultima evidenziava che RAGIONE_SOCIALE , corrente in Guidonia, relativamente all’anno di imposta 2012, aveva chiesto ed ottenuto l’immatricolazione di diverse autovetture quali beni strumentali, senza dunque che fosse necessario effettuare il versamento dell’IVA dovuta in relazione alla prima vendita interna, sebbene esse venissero in realtà vendute a breve distanza di tempo, ragion per cui si paventava il sospetto che fossero destinate sin dall’origine alla vendita come ‘beni -merce’.
L’Agenzia delle entrate di Roma, pertanto, invitava la contribuente ad esibire la documentazione contabile relativa alle operazioni esenti e non imponibili effettuate nel 2012.
A seguito di acquisizione di tale documentazione, veniva riscontrato l’acquisto di 15 autovetture per un importo complessivo di euro 305.895,00 immatricolate come beni strumentali.
Il legale rappresentante della contribuente, invitato a contraddittorio, dichiarava che ‘l’immatricolazione quali beni strumentali era stata effettuata per poter avviare un’attività di noleggio’, attività che tuttavia non era stata avviata ‘per problemi organizzativi’, sì che le autovetture erano state vendute applicando l’iva con aliquota al 21%.
1.1. Ne seguiva l’emissione dell’avviso di accertamento n. TK7030204401/2017, oggetto del presente giudizio, mediante il quale erano contestati quattro rilievi, siccome dettagliati nella parte della sentenza epigrafata dedicata allo ‘svolgimento del processo’.
La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 6835/22/2019 depositata il 15 maggio 2019, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio, con la sentenza epigrafata, ritenendo, in estrema sintesi, fondata la doglianza riguardante l’invalidità dell’atto per mancata allegazione della segnalazione dell’Agenzia delle entrate di Cosenza.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo; la contribuente resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 DPR 600/73 e 7 l. 212/00, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’.
1.1. L’avviso di accertamento conteneva la riproduzione degli elementi essenziali della segnalazione dell’Agenzia delle entrate di Cosenza, fermo restando che la mancata allegazione della stessa comunque non avrebbe mai potuto determinare l’invalidità dell’avviso.
1.2. Il motivo -che soddisfa l’onere di autosufficienza, fotoriproducendo le parti rilevanti dell’avviso (pp. 9 e 10 ric.) – è fondato e merita accoglimento.
Esso offre prova del fatto che l’avviso conteneva un riassunto della segnalazione proveniente dall’Agenzia delle entrate di Cosenza, per di più evidenziando che l’esito degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle entrate di Roma coincideva con il contenuto di detta segnalazione, in riferimento a 15 autovetture arbitrariamente immatricolate come beni strumenti, giusta corrispondente prospetto riepilogativo comune alla segnalazione e riprodotto in avviso.
Donde, a differenza di quanto opinato dalla CTR nella sentenza impugnata, l’avviso soddisfaceva pienamente l’onere motivazionale.
Peraltro, anche a prescindere da ciò, rileva quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità sulla segnalazione in riferimento all’accertamento parziale. Essa, infatti, nell’insegnare che l’accertamento parziale rappresenta ‘uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizione debitorie ‘, afferma che ‘l’accertamento parziale, normativamente distinto dall’accertamento integrativo, può basarsi anche su una verifica generale, in quanto ‘la segnalazione costituisce solo l’atto di comunicazione che consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta” (così in motivazione Cass. n. 12010 del 2015, con ulteriori citazioni; recentemente, tra le altre, Cass. n. 3238 del 2023).
Ora, a mente di tale definizione della segnalazione offerta dalla giurisprudenza, tornando ‘tout court’ alla tematica della motivazione dell’avviso di accertamento, motivazione che pacificamente si reputa soddisfatta a misura che essa metta in grado il destinatario di avere contezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, la mancata allegazione all’avviso di una mera segnalazione da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate ad un altro Ufficio competente a compiere l’accertamento e ad emettere l’avviso giammai può comportare l’esito caducatorio dello stesso, posto che, non possedendo la segnalazione alcuna valenza istruttoria, in quanto mero atto interno d’impulso di verifiche e valutazioni da compiersi dall’Ufficio ‘ad quem’, è da escludersi che l’accertamento fondi su di essa , ma semmai
sugli atti istruttori conseguentemente compiuti (anche in ragione della pur e semplice acquisizione dei documenti che in ipotesi siano stati trasmessi con la segnalazione), i quali soli, dunque, rilevano ai fini dell’integrazione motivazionale dell’avviso .
D’altronde, ‘mutatis mutandis’, ad un simile approdo questa SRAGIONE_SOCIALEC. è già pervenuta in riferimento all’ambito finitimo dell’autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972, laddove afferma che ‘, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite ‘ (Cass. n. 3628 del 2017).
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per l’esame di eventuali questioni rimaste assorbite, e per la definitiva regolazione tra le parti delle spese.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per l’esame di eventuali questioni rimaste assorbite e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 10 aprile 2025.