Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3792 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3792 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15092/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di II Grado d ell’ RAGIONE_SOCIALE n. 79/2023 depositata il 26/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e il socio unico NOME COGNOME hanno impugnato due avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Teramo dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui venivano accertati maggiori ricavi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e IVA per l’anno d’imposta 2015, assumendo che la società avesse operato quale ‘master’ per conto del bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE, percependo provvigioni pari al 5% RAGIONE_SOCIALE raccolta di scommesse effettuata da CTD e PVR nell’area di competenza; l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva imputato al socio, per trasparenza ex art. 116 TUIR, il reddito accertato in capo alla società.
Gli avvisi si fondavano su indagini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e sul PVC del 07.08.2019 redatto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché su una segnalazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18.12.2020 e su dati informatici estratti dal file ‘agent profit 2015 -2016.xls’.
La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, con sentenza n. 79/2022, riuniti i ricorsi per litisconsorzio necessario, li respingeva, ritenendo legittimi gli avvisi e congrua la motivazione.
Avverso tale decisione, la società e il socio proponevano appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’RAGIONE_SOCIALE, deducendo plurime censure (difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 L. 212/2000, erronea quantificazione RAGIONE_SOCIALE provvigioni, vizio di motivazione apparente, irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE sentenza, errata valutazione dell’istanza cautelare e RAGIONE_SOCIALE spese).
La Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 79/2023, rigettava l’appello, confermando la legittimità degli avvisi.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Nel corso del giudizio di legittimità la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con provvedimento del 6 giugno 2025, ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; il ricorrente ha opposto la proposta, depositando istanza ex art. 380 -bis, comma 2, c.p.c., in data 11
luglio 2025, e chiedendo la fissazione dell’adunanza e la decisione del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata ai sensi dell’art. 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
Non consta una situazione di pregiudizialità tecnica idonea a giustificare il differimento del presente giudizio di legittimità in quanto obiettivamente difettano accertamenti in rapporto di necessaria interferenza con i temi del processo tributario e ciò, tanto più, che il richiamato procedimento penale risulta ancora in primo grado, neppure essendo stata depositata la relativa decisione, ostandovi, dunque, anche obbiettive esigenze di ragionevole durata del processo.
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. 633/1972, nonché dell’art. 1 L. 212/2000 e dell’art. 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento, nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati per relationem (PVC del 07.08.2019, segnalazione G.d.F., file ‘agent profit 2015 -2016.xls’), già nella disponibilità dell’Ufficio all’atto dell’emissione degli avvisi.
Il primo motivo è infondato.
La Commissione tributaria regionale ha affermato, con motivazione né contraddittoria né apparente, che « Per quanto non dettagliato nella presente motivazione si rinvia allo stralcio del PVC che viene allegato al presente accertamento ». Circostanza, quest’ultima, non contestata. La CTR ha ritenuto che la motivazione dell’atto impositivo societario, in considerazione di tutti gli elementi sopra indicati, fosse sicuramente idonea e sufficiente a rendere la parte contribuente edotta RAGIONE_SOCIALE complessive ragioni RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale, senza alcun pregiudizio RAGIONE_SOCIALE
difese RAGIONE_SOCIALE società (v. Cass. n. 17573 del 2024; Cass. n. 10721 del 2024). D’altronde, ancor di recente questa Corte ha pure perspicuamente affermato che ‘ in tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale ‘ (Cass. n. 34906 del 2024).
Questo quadro di principi trova puntuale travaso e riscontro nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, la quale ha dato atto che l’avviso di accertamento riproduceva espressamente tutti i dati e gli elementi essenziali utilizzati dall’Ufficio per fondare la pretesa, evidenziando come: la segnalazione del RAGIONE_SOCIALE avesse individuato la società quale soggetto operante come ‘master’ per conto del bookmaker estero, specificando l’origine dell’attività investigativa e la natura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite (‘ avvalendosi di una capillare rete di CTD e PVR… ha effettuato la raccolta illegale… ‘); l’avviso contenesse l’elenco completo dei CTD e PVR, corredato dai relativi ID utente, dalle somme raccolte e dalle vincite, così da porre il contribuente nelle condizioni di comprendere immediatamente quale fosse la base dati considerata ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione; fossero chiaramente indicati gli elementi presuntivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa, ritenuti dalla Corte regionale ‘ connotati da gravità, certezza e precisione ‘, e pertanto idonei a sorreggere il procedimento di accertamento; lo stralcio del PVC del 7 agosto 2019 fosse allegato all’atto, e comunque richiamato nei suoi contenuti significativi, con rinvio per relationem a passaggi che il giudice d’appello ha ritenuto sufficienti a consentire ‘ la piena intelligibilità del percorso seguito dall’Amministrazione ‘.
È dunque la Corte regionale ha pienamente valutato, e confermato, che il contribuente era perfettamente in grado di ricostruire il procedimento seguito dall’Ufficio, essendo stati riportati nell’avviso i dati essenziali, la struttura RAGIONE_SOCIALE rete commerciale, l’individuazione dei soggetti coinvolti e il
meccanismo di determinazione RAGIONE_SOCIALE raccolta. In tale prospettiva, la doglianza secondo cui sarebbe mancata la riproduzione integrale degli atti richiamati confonde il tema RAGIONE_SOCIALE completezza RAGIONE_SOCIALE informazioni utili alla comprensione RAGIONE_SOCIALE pretesa con quello, distinto, RAGIONE_SOCIALE disponibilità materiale degli atti istruttori, che non è invece richiesta quando il loro contenuto essenziale sia riportato nell’atto impositivo.
Non è pertinente, inoltre, la tesi secondo cui la mancata allegazione integrale degli atti priverebbe il contribuente RAGIONE_SOCIALE possibilità di contestare puntualmente la pretesa. Anche sotto questo versante, la Corte regionale ha accertato che l’avviso, oltre a ripercorrere le risultanze del PVC, esponeva minuziosamente la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE raccolta, l’elenco dei punti di raccolta asseritamente riconducibili al master, le modalità con cui erano stati estrapolati i dati informatici e le ragioni per cui l’amministrazione aveva ritenuto congrua la percentuale di provvigione.
Una tale rappresentazione consente – e ha consentito – al contribuente di articolare compiutamente le proprie difese.
Parimenti infondata è la prospettazione, ripresa nella sede processuale, secondo cui la motivazione sarebbe carente se non riproduce la modalità tecnica con cui gli atti istruttori sono stati formati o acquisiti. Sul punto, la sentenza d’appello ha condivisibilmente chiarito, per quanto sopra argomentato, che tali profili attengono alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa e non integrano elementi RAGIONE_SOCIALE motivazione in senso stretto, essendo sufficiente che l’atto indichi ‘ da dove provengono i dati utilizzati ‘ e ‘ in che modo essi sono stati valorizzati ‘, senza necessità di riportare l’intero procedimento tecnico che ha condotto alla loro elaborazione.
La motivazione dell’avviso, come ricostruita dalla Corte regionale, risulta dunque pienamente conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali applicabili: non richiede né la riproduzione integrale degli atti richiamati né un’esposizione atomistica del materiale istruttorio, ma la rappresentazione
degli elementi essenziali che sorreggono la pretesa, così da consentire al destinatario di comprenderla e difendersi.
Con il secondo motivo si lamenta nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su affermazioni tra loro inconciliabili, ritenendo da un lato essenziale il PVC richiamato e dall’altro irrilevanti le censure riferite a tale atto.
Il secondo motivo è infondato.
La CTR ha ravvisato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, atteso che le dichiarazioni del dott. COGNOME (Country manager Italia RAGIONE_SOCIALE società maltese) in ordine all’attribuzione degli ID tratti dal database del bookmaker maltese riferiti alla posizione di master RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano state riscontrate da specifiche indagini informatiche svolte dalla RAGIONE_SOCIALE. Agli ID interrogati risultavano corrispondere sempre gli appellanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, pur se con diverse denominazioni. È principio consolidato che le dichiarazioni di terzi possano integrare una prova presuntiva se corroborate da altri elementi di prova (Cass. n. 29757 del 2018; Cass. n. 9876 del 2011; Cass. n. 9402 del 2007).
Peraltro, le indagini informatiche non concretano elementi presuntivi nuovi, in quanto il contenuto dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE è riportato nello stralcio del PVC del 7 agosto 2019 allegato all’avviso di accertamento societario (v. controricorso, pag. 62). La CTR ha anche accertato che nessuna prova contraria era stata fornita dagli appellanti. Il motivo è manifestamente infondato (v. Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 22656 del 2011; Sez. 5, sent. n. 2160 del 2024).
A conferma dell’insussistenza di un vizio di motivazione apparente, la Corte territoriale ha puntualmente ricostruito il percorso logico -inferenziale che conduce all’attribuzione degli ID agli odierni ricorrenti. In particolare,
la sentenza d’appello dà atto che: il dott. COGNOME rivestiva il ruolo di Country Manager Italia RAGIONE_SOCIALE società maltese, figura che la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qualifica come soggetto perfettamente in grado di attribuire gli ID utenti, sulla base RAGIONE_SOCIALE conoscenze gestionali e operative del sistema; le indagini informatiche eseguite dal RAGIONE_SOCIALE hanno verificato, uno per uno, gli ID comunicati dal manager, accertando che agli ID interrogati è risultato corrispondere sempre il master RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALECOGNOME, seppur con diverse denominazioni commerciali (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, eccRAGIONE_SOCIALE), tutte riconducibili allo stesso soggetto economico; l’esito di tali verifiche è descritto nello stralcio del PVC allegato all’avviso, nel quale vengono elencati gli stessi ID e vengono mostrati i collegamenti tra master e agenzie di raccolta.
In tale quadro, diviene evidente che il giudice d’appello non ha considerato irrilevanti le questioni sollevate sul PVC, ma le ha ritenute inconferenti rispetto al profilo motivazionale dell’accertamento e pienamente esaminate alla luce degli altri elementi concordanti. La Corte regionale non ha cioè negato la rilevanza dell’atto, bensì ha ritenuto che le censure mosse su di esso non scalfissero l’impianto logico dell’avviso, che poggia su un compendio di elementi coerenti, già richiamati nel corpo dell’atto impositivo.
Le affermazioni RAGIONE_SOCIALE Corte regionale, lungi dall’essere inconciliabili, si collocano su piani differenti: da un lato, il PVC è essenziale quale contenitore istruttorio, il cui stralcio viene materialmente allegato e il cui contenuto è richiamato per relationem dall’avviso; dall’altro, le doglianze prospettate dai contribuenti su presunte omissioni o incompletezze del PVC vengono ritenute non decisive, poiché il percorso inferenziale trova conferma anche negli ulteriori riscontri (indagini informatiche, dati anagrafici, corrispondenze tra ID e utenze, assenza di prove contrarie).
Per tali ragioni, il ragionamento RAGIONE_SOCIALE CTR è coerente e privo di fratture logiche: il PVC non è svalutato nella sua funzione probatoria, ma la contestazione rivolta al PVC è ritenuta non idonea a inficiare la conclusione.
L’argomentazione secondo cui la sentenza sarebbe apodittica o contraddittoria è, quindi, priva di fondamento, poiché presuppone che la Corte territoriale abbia affermato l’essenzialità del PVC e, contemporaneamente, la sua irrilevanza, mentre la motivazione mostra chiaramente che la Corte distingue tra essenzialità dell’atto e irrilevanza RAGIONE_SOCIALE specifiche censure sollevate contro di esso.
Ne consegue che non ricorre alcun vizio di motivazione apparente: la CTR espone in modo intellegibile il percorso inferenziale seguito, individua gli elementi probatori posti a base RAGIONE_SOCIALE decisione, valuta la tenuta del compendio indiziario e spiega perché le deduzioni avversarie non lo sovvertono.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata attribuito alla società il ruolo di ‘master’ sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (dichiarazioni del dott. COGNOME e indagini informatiche RAGIONE_SOCIALE G.d.F.), nonché per avere fondato la decisione su prove mai prodotte in giudizio.
Il terzo motivo è infondato.
La CTR ha affermato che « l’amministrazione finanziaria ha correttamente quantificato, proprio sulla scorta di quelle dichiarazioni , nella misura del 5 per cento, inferiore a quella (del 15 per cento al lordo dell’I.V.A.) corrisposta agli appellanti negli anni 2016, 2017 e 2018 ». La CTR ha reputato di fondarsi nel commisurare l’entità RAGIONE_SOCIALE provvigioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore di giustizia e
sull’ulteriore dato dell’entità RAGIONE_SOCIALE provvigioni corrisposte alla RAGIONE_SOCIALE nel corso del triennio 2016/2018.
Il motivo si conforma ai principi richiamati in sede d’esame del secondo motivo sulla formazione RAGIONE_SOCIALE prova presuntiva. D’altronde il giudice d’appello ha ricostruito in modo puntuale il quadro indiziario che sorregge l’attribuzione alla società del ruolo di ‘master’, chiarendo che: le dichiarazioni del dott. COGNOME erano considerate attendibili in ragione del ruolo rivestito ( Country Manager Italia RAGIONE_SOCIALE società maltese), cui la stessa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE riconosceva piena competenza nell’individuazione degli ID utenti e nella descrizione RAGIONE_SOCIALE modalità di funzionamento RAGIONE_SOCIALE rete commerciale; le indagini informatiche svolte dal RAGIONE_SOCIALE hanno confermato, attraverso verifiche autonome sugli ID indicati, la corrispondenza sistematica di tali utenze alla società e al suo amministratore, anche quando identificate tramite diverse denominazioni commerciali; dagli esiti dell’attività tecnica emergeva, inoltre, che agli ID riconducibili al master risultavano collegati gli ID RAGIONE_SOCIALE agenzie ‘affiliate’, molte RAGIONE_SOCIALE quali riconducibili direttamente o indirettamente al nucleo familiare o alle società collegate, circostanza valorizzata dalla CTR quale ulteriore indice RAGIONE_SOCIALE riferibilità soggettiva RAGIONE_SOCIALE rete di raccolta alla RAGIONE_SOCIALE.
Tali elementi sono stati considerati nel quadro di una valutazione complessiva del materiale istruttorio che valorizza tanto la dichiarazione del terzo quanto il suo riscontro tecnico, venendo meno, dunque, l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su un indizio isolato e non corroborato. La sentenza impugnata dà conto, invero, del fatto che le verifiche informatiche non costituiscono un autonomo elemento avulso, bensì rappresentano il riscontro obiettivo e tecnico dei dati comunicati dal dott. COGNOME, con esiti pienamente convergenti.
È, inoltre, priva di consistenza la doglianza circa la pretesa utilizzazione di ‘prove non prodotte’: la Corte regionale chiarisce che gli elementi tecnici
valorizzati sono tratti dallo stralcio del PVC allegato all’avviso di accertamento, nel quale sono riportati i risultati RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e non si fonda su documenti ulteriori o estranei al fascicolo. Il riferimento alle indagini informatiche non comporta l’introduzione di una ‘prova nuova’, costituendo la mera descrizione del percorso ricostruttivo già confluito nel PVC e richiamato nell’atto impositivo.
Né può sostenersi che la CTR abbia travisato la logica RAGIONE_SOCIALE prova presuntiva: la Corte territoriale evidenzia come il compendio indiziario dichiarazione del terzo, verifiche tecniche sugli ID, corrispondenze tra utenze, collegamenti con agenzie riconducibili al medesimo soggetto economico, e assenza di prova contraria – integri cumulativamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
In definitiva, il ragionamento presuntivo seguito dalla CTR non presenta le aporie logiche ipotizzate dalla parte ricorrente, né risulta fondato su dati non esistenti o non acquisiti al processo. La motivazione individua in modo compiuto il fatto noto e illustra il percorso logico che conduce al fatto ignoto, con un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova che rientra pienamente nei poteri del giudice del merito.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la percezione di provvigioni nella misura del 5% sulla base di un unico elemento indiziario (dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME), in assenza di ulteriori riscontri.
Il quarto motivo è inammissibile.
Sebbene formulato come violazione dell’art. 2727 c.c., esso non individua alcun errore di sussunzione, ma si limita a contestare la valutazione del compendio indiziario operata dal giudice di merito, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di
legittimità, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, anche presuntiva, e la selezione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’inferenza logica (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Perché possa configurarsi una violazione dell’art. 2727 c.c., è necessario che la critica riguardi – diversamente da quanto accade nella specie – la corretta applicazione dei parametri normativi che governano il ragionamento presuntivo, e non già l’attendibilità, la consistenza o il peso degli indizi. La violazione di legge ricorre infatti soltanto quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga poi inidonei a fondare la presunzione, ovvero, al contrario, reputi sufficienti elementi da lui stesso considerati non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., 30 giugno 2021, n. 18611).
Nel caso in esame, nessun rilievo di tal genere viene efficacemente articolato. La doglianza si risolve invece in una contestazione del percorso logico -valutativo seguito dal giudice territoriale. Il ricorrente, contrapponendo una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE prova presuntiva, mira a ottenere un nuovo giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità, che non consente la revisione dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove né del convincimento del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).
Ne deriva che il motivo, pur evocando l’art. 2727 c.c., è inammissibile perché diretto a far rivalutare il merito dell’inferenza presuntiva, senza denunciare alcun effettivo vizio di sussunzione.
La Corte regionale, difatti, ha individuato con chiarezza i fatti noti posti a base del ragionamento presuntivo, spiegando perché essi presentassero i requisiti richiesti dalla legge. La sentenza d’appello sottolinea che: gli elementi valorizzati (dichiarazioni del collaboratore di giustizia, successive provvigioni percepite nel triennio 2016 -2018, dinamica operativa RAGIONE_SOCIALE rete e compatibilità dei flussi economici) si inserivano in un quadro organico e
coerente; la misura percentuale del 5% era ricavata non già da un’affermazione apodittica, ma dalla convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore e gli importi effettivamente corrisposti negli anni immediatamente successivi, interpretati come indice sintomatico RAGIONE_SOCIALE continuità RAGIONE_SOCIALE remunerazione nel rapporto; le contestazioni degli appellanti circa l’assenza di contratti, flussi bancari o riscontri contabili venivano considerate non decisive, poiché la stessa CTR rilevava che i rapporti intercorsi erano privi di formalizzazione ‘in chiaro’ e dunque non suscettibili di essere tracciati mediante la documentazione tipica dei rapporti regolari.
Da queste premesse, la Corte territoriale ha tratto un’inferenza presuntiva che non è affetta da alcuna violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza: il giudice d’appello ha esaminato il materiale probatorio a disposizione, ha spiegato perché ritenesse attendibile il quadro indiziario complessivo e ha tratto da esso conseguenze logiche in modo non apodittico ma argomentato. L’odierna censura non attinge questo nucleo logico -giuridico: essa non denuncia la falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., ma afferma in sostanza che la prova presuntiva avrebbe dovuto essere valutata diversamente. Così facendo, il ricorrente non contesta l’operazione di sussunzione, ma propone una ricostruzione alternativa del fatto, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità, che non consente di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice del merito quanto alla selezione e alla ponderazione degli indizi.
Con il quinto motivo si lamenta omesso esame di un fatto storico decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME riguardavano esclusivamente la propria rete e non erano estensibili agli altri operatori, né alla RAGIONE_SOCIALE
Il quinto motivo è inammissibile.
Dalla lettura complessiva RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata emerge che il giudice territoriale ha preso in esame il fatto storico indicato dal ricorrente, valutando le dichiarazioni del collaboratore e il relativo contesto probatorio. La doglianza non attinge pertanto un’omissione decisiva, ma si risolve nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale istruttorio, estranea al perimetro del vizio dedotto.
La sentenza d’appello ha espressamente valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, riportando che tali dichiarazioni «confermano incontestabilmente l’esistenza del sistema di raccolta illegale» e che proprio sulla base di esse l’Amministrazione ha ritenuto congrua la misura del 5% quale percentuale provvigionale attribuibile al ruolo di master. La Corte regionale ha inoltre inserito questo elemento all’interno di un quadro più ampio, composto dall’intera ricostruzione fattuale esposta nell’avviso, dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dalle provvigioni effettivamente percepite negli anni successivi dalla società riconducibile ai ricorrenti.
In particolare, il giudice d’appello ha ricordato che le provvigioni corrisposte nel triennio 2016 -2018 costituivano un ulteriore indice dell’esistenza di un rapporto effettivo tra il master e la rete RAGIONE_SOCIALE agenzie operanti sul territorio, osservando che sarebbe illogico ritenere che l’attività svolta nel 2015, già ricostruita sulla base di dati informatici e dichiarativi, fosse priva di qualunque remunerazione. Di tali elementi la decisione dà conto espressamente: si tratta dunque di un fatto storico che la Corte territoriale ha esaminato e collocato all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura motivazionale, traendone le necessarie conseguenze.
Ne consegue che non sussiste alcun omesso esame: il fatto storico individuato dal ricorrente – ossia la portata effettiva RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore e la loro riferibilità al meccanismo provvigionale – è stato non solo preso in considerazione, ma anche integrato nel ragionamento complessivo RAGIONE_SOCIALE CTR. L’argomentazione RAGIONE_SOCIALE censura, imperniata sulla
pretesa omissione di passaggi dell’interrogatorio, non intercetta il nucleo normativo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché denuncia in realtà una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, senza individuare alcun fatto decisivo trascurato dal giudice d’appello.
È altresì evidente che la doglianza tende a valorizzare singole espressioni RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, isolate dal contesto probatorio complessivo: operazione che non rientra nel paradigma dell’omesso esame, il quale si riferisce esclusivamente alla mancata considerazione di un fatto storico decisivo e non alla diversa lettura che una parte ritenga preferibile. Il giudice di merito, infatti, ha ricostruito complessivamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e lo ha raccordato con gli ulteriori indizi, offrendo una motivazione lineare e coerente.
Ciò detto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE predetta norma (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053). L’art. 360, n. 5, c.p.c. è norma profondamente riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, che ha introdotto un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti, nel cui paradigma certamente non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive e di elementi istruttori (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 2785 del 2021; Cass. n. 24584 del 2023).
Il quinto motivo è, in ultima analisi, inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Con il sesto motivo si lamenta nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato il proprio convincimento sulla base di un documento informatico (file ‘agent profit 2015 -2016.xls’) mai prodotto in giudizio, nonché per avere omesso di considerare l’inattendibilità dei dati in esso contenuti.
Il sesto motivo è inammissibile.
È principio consolidato che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, ord. n. 16016 del 09/06/2021).
Nella specie, la CTR, lungi dal fondare il proprio convincimento sulle risultanze del file denominato ‘agent profit 2015 -2016.xlsx’, ha fatto riferimento al passaggio motivazionale dell’avviso d’accertamento che rinviava alla verifica effettuata dal RAGIONE_SOCIALE, successivamente al rinvenimento di tale file.
L’assunto relativo alla pretesa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di un documento non acquisito al processo non è coerente con il tenore
RAGIONE_SOCIALE motivazione, che si limita a richiamare l’attività di verifica svolta dalla RAGIONE_SOCIALE quale elemento descrittivo del percorso logico dell’Ufficio, senza attribuire forza probatoria autonoma al file non prodotto. Ne deriva che nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile.
Peraltro, la sentenza d’appello ha chiarito che l’avviso di accertamento non si fonda sul contenuto integrale del file informatico, ma sugli esiti dell’attività di verifica svolta dal RAGIONE_SOCIALE, esiti che risultano trasfusi nello stralcio del PVC allegato all’atto e puntualmente richiamati nella motivazione dell’avviso stesso. Il giudice regionale ha evidenziato che il file costituisce soltanto il presupposto fattuale dell’operazione tecnica, mentre ciò che rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’atto e RAGIONE_SOCIALE decisione, è il risultato dell’elaborazione svolta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vale a dire la ricostruzione dei volumi di raccolta e RAGIONE_SOCIALE correlate provvigioni.
In questo senso, la Corte territoriale ha chiarito che le modalità con cui il file sia stato acquisito, analizzato o filtrato attengono al piano RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa, non a quello dell’utilizzo probatorio di un documento non acquisito al giudizio. La motivazione RAGIONE_SOCIALE CTR non valorizza infatti il contenuto interno del file come prova, ma si limita a dare conto dell’attività ispettiva che, secondo quanto esposto nell’avviso e nello stralcio del PVC, ha consentito di estrarre i dati necessari per ricostruire la raccolta riconducibile alla rete dei CTD/PVR di competenza del master.
Non è dunque ravvisabile alcuna introduzione surrettizia di materiale probatorio: ciò che la CTR considera è il risultato dell’attività di verifica, non il documento informatico in sé. La censura, al contrario, presuppone un uso diretto del file quale fonte probatoria autonoma, utilizzo che la sentenza impugnata esclude in modo espresso e che non trova riscontro nel percorso motivazionale seguito.
La doglianza tende, quindi, a trasformare in vizio processuale una contestazione che attiene, in realtà, alla valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito, ossia alla ponderazione del significato attribuito ai dati ricostruttivi derivanti dall’attività tecnica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Una simile censura, come già ricordato, non rientra nel paradigma dell’art. 115 c.p.c., giacché non denuncia l’utilizzazione di prove inesistenti o irritualmente acquisite, ma mira a ottenere una diversa lettura dell’attività istruttoria.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.
Le spese sono regolate dalla soccombenza.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna RAGIONE_SOCIALE parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
L’art. 380 -bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze in sede di legittimità̀, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità̀ tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 -bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità̀ aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 24.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 12.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 5.000,00 a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME