Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3082 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3082 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15654/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Sezione Staccata di Foggia n. 3120/2016 depositata il 13/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, ad esito di una verifica fiscale generale condotta dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, si rilevava che la società RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti nel periodo 2008-2010 . L’RAGIONE_SOCIALE contestava, in particolare, alla società di avere ricevuto, in un ambiente di “utilità reciproche”, fatture per
operazioni inesistenti al fine di crearsi un indebito credito Iva e Irap, poi utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 per assolvere, principalmente, agli oneri previdenziali.
1.1. Veniva redatto, a conclusione RAGIONE_SOCIALE operazioni, in data 12 maggio 2011, processo verbale di constatazione, che non era sottoscritto dal contribuente.
In data 2 aprile 2012 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2008, con il quale recuperava a tassazione l’importo di una fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 175.000,00 di imponibile oltre Iva; sempre in data 2 aprile 2012 veniva notificato l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2009, con il quale si recuperavano a tassazione l’importo di altre fatture, emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per complessivi euro 1.082.000,00 oltre Iva.
La società impugnava entrambi gli atti e la CTP di Foggia, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Quindi , in accoglimento dell’appello RAGIONE_SOCIALE part e privata, la CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Sezione Staccata di Foggia, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava gli atti impositivi impugnati, rilevando : i) che l’omessa notificazione del substrato probatorio aveva comportato la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/200 0; ii) che gli atti erano motivati per relationem al p.v.c. redatto in data 12 maggio 2011, che non era stato sottoscritto dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società contribuente e che non risultava essere stato altrimenti notificato, con conseguente nullità degli stessi per difetto di motivazione.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con sei motivi e resiste la società contribuente con controricorso.
Si dà, inoltre, atto che è pervenuta comunicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa al fatto che la sentenza in oggetto sarebbe stata oggetto di accordo corruttivo tra il relatore RAGIONE_SOCIALE sentenza NOME COGNOME, il
segretario RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Sezione staccata di Foggia NOME COGNOME, il difensore RAGIONE_SOCIALE società NOME COGNOME ed altri. È stata altresì allegata copia RAGIONE_SOCIALE sentenza 21/12/2020 del Tribunale di Foggia, di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena ex art. 444 c.p.p. ad alcuni degli imputati, tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i delitti di cui agli artt. 110 -319 e 479 c.p.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c., 53 e 57 d.lgs. n. 546/92.
1.1. Allega la ricorrente che, in entrambi i ricorsi, parte contribuente aveva dedotto l ‘ invalidità dell’accertamento non per la omessa notifica del processo verbale di constatazione, bensì perché al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società non era stato possibile partecipare alle verifiche, e dunque sotto il diverso profilo del mancato rispetto del contraddittorio.
La CTR, pertanto, non avrebbe potuto decidere, come di fatto avrebbe deciso, sul thema decidendum del l’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’avviso di accertamento, né sulla violazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in quanto costituenti doglianze nuove ed inammissibili perché proposte per la prima volta in appello, diverse da quella contestata con la domanda introduttiva del giudizio.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. Si rileva dalla lettura dei passaggi salienti dei ricorsi introduttivi RAGIONE_SOCIALE contribuente, riportati per estratti salienti dall’RAGIONE_SOCIALE in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, che la doglianza RAGIONE_SOCIALE contribuente, effettivamente, non aveva avuto ad oggetto la invalidità dell’accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione. Era stata contestata, invece, la pretesa invalidità degli atti impositivi: i) per violazione del contraddittorio, deducendosi che il legale rappresentante non sarebbe stato messo in condizione d’intervenire per la
firma del p.v.c., non avendo ricevuto in tempo utile il relativo invito, nonché ii) per non essere stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale, di cui la parte non avrebbe avuto conoscenza.
1.4. Si tratta, pertanto di profili del tutto differenti da quelli presi in considerazione dalla Commissione territoriale che, invece, ha pronunciato in merito alla omessa notificazione del p.v.c., tema non dedotto in primo grado, nonché sulla pretesa violazione dell’articolo 12 comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e l’emissione dell’avviso, anch’essa questione non dedotta dal contribuente in primo grado, ma evocata per la prima volta in appello.
1.5. Ad indiretto riscontro di quanto osservato, si rileva, infine, che la società nel proprio controricorso ha obiettato di avere denunciato nei ricorsi introduttivi la «palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio obbligatorio», «che la mancata partecipazione alle operazioni di verifica aveva comportato la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio obbligatorio», che «il ricorrente non ha partecipato alla redazione del Processo Verbale di Constatazione che non risulta notificato secondo il rito . .. oltre che lo stesso non risulta allegato all’accertamento de quo opposto».
1.6. Ma, per l’appunto, si tratta , con tutta evidenza, di questioni differenti rispetto a quelle esaminate ed accolte dal giudice dell’appello.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 d.P.R. 600/73, 52 d.P.R. 633/72, 115 c.p.c. e 2697, 2700 c.c.
2.1. Il motivo risulta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE precedente doglianza.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 32, 33 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/72.
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE censura l’affermazione resa in sentenza, laddove la CTR ha fatto discendere dal preteso difetto di sottoscrizione da parte del contribuente un vizio del processo verbale e quindi, derivativamente, un vizio degli atti impugnati che sullo stesso si fondino: invero, e di contro, si osserva, il p.v.c. precisava la ragione RAGIONE_SOCIALE mancata sottoscrizione riconducendola alla mancata risposta all’invito a presentarsi, sicché era perfettamente rispettata la regola imposta dal combinato disposto degli artt. 33 d.P.R. 600/73, e 52,comma 11, del d.P.R. 633/72.
Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge 212/2000, 42 e 43 d.P.R. 600/73.
4.1. Deduce l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che l a sentenza è altresì errata laddove dichiara la nullità dell’avviso di accertamento sul presupposto che l’obbligo di portare a conoscenza, anche mediante notifica, il p.v.c, richiamato dall’avviso di accertamento, costituisca prescrizione prevista a pena di nullità dell’atto impositivo.
Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati.
5.1. In primo luogo, la CTR, erroneamente, ha postulato la necessità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del p.v.c., laddove la regola imposta dall’art. 33 d.P.R. 600/73 richiama, al comma 11, l’articolo 52 del d.P.R. 633/72, da cui si ricava, pertanto, la disciplina generale degli accessi, il cui comma 6, secondo periodo, a sua volta, precisa che «Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo RAGIONE_SOCIALE mancata sottoscrizione.»
5.2. E, nella specie, tale motivo è stato puntualmente indicato, dandosi atto che il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società era stato invitato a partecipare alla chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, fatto storico sul quale non vi è contestazione.
5.3. Va inoltre ribadito che «In tema di avviso di accertamento, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale» (ex multis, Cass. Sez. 5, 30/12/2024, n. 34906, Rv. 673153 – 01).
5.4. A tale riguardo si osserva che, ai fini RAGIONE_SOCIALE autosufficienza e specificità, parte ricorrente ha trascritto nel proprio ricorso ampi stralci degli avvisi di accertamento, prodotti nel giudizio di merito, ove si dava atto RAGIONE_SOCIALE risultanze del p.v.c. posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale esercitata.
5.5. La CTR, escludendo la rilevanza di tali allegazioni, non si è conformata al principio ora richiamato.
Con il quinto e sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’o messo esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, per non avere rilevato la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE valida motivazione per relationem e non avere esaminato compiutamente il processo verbale di constatazione che, comunque, sarebbe entrato nel materiale probatorio del giudizio.
I motivi risultano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti.
In conclusione, accolti il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Sezione Staccata di Foggia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –
Sezione Staccata di Foggia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME