Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36067 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36067 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
MENDITTO NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 1925/18/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1 marzo 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto avverso la
Tributi-avviso di accertamento-delega sottoscrizione
prima decisione da NOME COGNOME, annullava l’avviso di accertamento, notificato a quest’ultimo, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2007. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la delega per la sottoscrizione , versata in atti, dall’Ufficio, siccome generica, inficiasse di nullità l’atto impositivo.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso su unico motivo.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis . 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1 con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. laddove aveva ritenuto che la mancata specificazione del nome del delegato costituisse vizio invalidante la delega di firma.
1.1La censura è fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 8814 del 29 marzo 2019 ha statuito il principio a tutt’oggi seguito e che, in assenza di idonee ragioni di segno contrario, va, anche in questa sede condiviso- secondo cui <>.
Nel caso in esame, lo stesso Giudice di appello dà atto della produzione in giudizio, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, della
disposizione di servizio con il quale venivano delegati alla firma i Capi Area Accertamento quale era (per come accertato dalla stessa C.T.R.) il sig. NOME COGNOME COGNOME aveva sottoscri tto l’atto impositivo impugnato.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre