Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20037 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7210/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME; RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 1411/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di Castel San Pietro Terme) e in riforma della decisione di primo grado ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento per euro 4.473,00 per TARI, periodo 1° gennaio 2016 – 30 aprile 2016, relativamente ad un immobile sito nel RAGIONE_SOCIALE di Castel San Pietro Terme;
ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con due motivi di ricorso (1- violazione o falsa applicazione degli art. 1, commi 646 e 649, legge n. 147/2013, d. lgs. 507 del 1993, decisione della Commissione delle Comunità europee, 3 maggio 2000/532/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; 2violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso, ribadite in udienza.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la decisione di merito da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, con la condanna degli intimati alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva, possono compensarsi interamente.
E’ fondato il secondo motivo di ricorso, che logicamente assorbe il primo.
L’art. 70 del d. lgs. n. 507 del 1993 pone in capo al contribuente un obbligo di denuncia delle superfici tassabili (denuncia originaria) e per eventuali variazioni (denuncia di variazione). L’art. 72 del d. lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione ed iscrizione al ruolo sulla base dei ruoli (importi) degli anni precedenti, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; in questi casi non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (vedi Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016, Rv. 641102 -01; Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 -01).
Solo ove non sono contestate le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente è possibile iscrivere a ruolo gli importi del tributo dovuto, senza un previo avviso di accertamento; invece, quando la maggiore somma deriva dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo avviso di accertamento: «In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il RAGIONE_SOCIALE non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e RAGIONE_SOCIALE, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024, Rv. 670817 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 -01 e Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015, Rv. 634466 – 01).
Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica, dei due tributi.
Nel caso in giudizio la RAGIONE_SOCIALE ha emesso avviso di pagamento per euro 4.473,00 per la tassa rifiuti solidi urbani per tutte le aree del comparto logistico sito in Castel San Pietro Terme (mq 6093), a fronte della richiesta di esclusione di mq 5663 adibiti a locali tecnici e magazzini, dove per la contribuente si formavano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili, ovvero imballaggi (come dalla denuncia originaria del 17/09/2007).
Il riferimento della sentenza impugnata alle «bollette, assimilabili ad avvisi di accertamento e liquidazione per il pagamento della tassa di igiene ambientale con le quali si disconosceva implicitamente l’esenzione richiesta dalla società» risulta errato, in quanto ciò che rileva non sono i precedenti bollettini (impugnati o no), ma la denuncia originale o di variazione della società. Se si volessero modificare le condizioni di tassabilità indicate dal contribuente dovrebbe necessariamente emettersi un motivato avviso di accertamento.
La mancanza di un previo avviso di accertamento, come visto, rende illegittimo l’avviso di pagamento impugnato, che deve annullarsi direttamente da questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo coma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente annullando l’atto impugnato.
Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito compensate interamente.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.