Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22740/2024 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo
Oggetto:
Oggetto:
Canone per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche
(COSAP) – Presupposti –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 18/09/2025 CC
studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO TORINO n. 716/2024 depositata il 26/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 716/2024, pubblicata in data 26 luglio 2024, la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia dell’altro appellato RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 498/2922, pubblicata in data 9 febbraio 2022 e, per l’effetto, ha dichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento n. 54 per l’anno 2012, emesso da RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto la somma di € 82.573,00 richiesta a titolo di COSAP per l’occupazione del soprassuolo ‘Ponte Autostradale’ di mq 1.779 e per l’occupazione del suolo ‘Piloni’ di mq 19.
La Corte territoriale, in particolare, ha accolto il motivo di gravame con il quale l’odierna controricorrente veniva a reiterare le proprie deduzioni concernenti la violazione dell’art. 28 del Regolamento Comunale del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE n. 154/2005 -adottato ai sensi
dell’art. 40, D. Lgs. n. 507/1993 sostenendo la illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla notifica di una diffida ad adempiere.
La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato che il Regolamento disciplinava le modalità di riscossione della tassa per l’occupazione, delineando un procedimento amministrativo avente come atto prodromico, una diffida ad adempiere, ‘quale presupposto per provocare il successivo contraddittorio tra la PA ed il contribuente’ , ed ha quindi concluso che, in assenza della previa notifica di tale atto, l’immediata notifica dell’avviso di accertamento comportava l’illegittimità dell’avviso medesimo, risultando in t al modo assorbiti gli altri motivi di gravame.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 63, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 446/1997, nella versione vigente ratione temporis ; la falsa applicazione dell’art. 40, D. Lgs. n. 507/1993; la violazione degli artt. 52, comma 5, D. Lgs. n. 446/1997 nonché 28 e 29 del Regolamento COSAP del Comune di Rivoli.
Il ricorso, in primo luogo, censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa ha affermato l’applicabilità dell’art. 40, D. Lgs. n. 507/1993 ed argomenta , in contrario, che ad essere applicabili sarebbero gli artt. 63, commi 1 e 2, e 52, comma 5, D. Lgs. n. 446/1997
Operata tale premessa l’odierna ricorrente, evidenzia che secondo la disciplina vigente ratione temporis -la formazione del titolo esecutivo avveniva solo con l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, con la conseguenza che anche nel caso in esame sarebbe stata comunque necessaria la successiva emissione dell’ingiunzione di pagamento, ovvero la formazione di un titolo esecutivo giudiziale.
Ne consegue -conclude la ricorrente -che ‘ al di là della diversa denominazione formale dell’atto previamente notificato a cura dell’odierna ricorrente (<> piuttosto che <>), non era quindi pretendibile dal giudice del merito che fosse notificato un ulteriore atto (la richiesta diffida ad adempiere)’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella ‘sostanziale equiparabilità dell’avviso di accertamento notificato dall’esponente alla diffida ad adempiere di cui all’articolo 28 del Regolamento comunale COSAP in quanto dotato delle stesse caratteristiche e degli stessi requisiti previsti da quest’ultima norma per la diffida ad adempiere’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112; 276, comma 2; 277, comma 1, c.p.c.
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe statuito sull’ulteriore domanda formulata dall’odierna controricorrente
nella citazione originaria, e cioè sulla domanda con la quale si contestava an e quantum della richiesta di corresponsione del COSAP al di là delle precedenti contestazioni concernenti la ritualità dell’avviso di accertamento.
1.4. Il ricorso contiene poi un paragrafo recante n. 4 – rubricato ‘Le questioni rimaste assorbite nella decisione qui impugnata (Cass. Civ., Sez. Unite 21.03.2019, n.7940). La decisione della causa nel merito ai sensi dell’articolo 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.’ -nel quale la ricorrente, non articola veri e propri motivi di censura ma ripropone questioni che la Corte territoriale ha ritenuto assorbite, chiedendo a questa Corte di definire la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Vi è da osservare, in primo luogo, che la Corte torinese, nel richiamare, a fondamento della propria decisione, l’art. 28 del Regolamento del Comune di Rivoli, ha omesso di considerare l’indicazione semantica costituita dal reiterato riferimento -contenuto sia nella rubrica sia nel testo della previsione -alla ‘ Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento ‘ , con impiego di una locuzione alternativa che valeva ad evidenziare come il passaggio intermedio per la riscossione del canone fosse un atto il cui contenuto -al di là dell’intestazione formale doveva comunque sostanziarsi nella sollecitazione rivolta al soggetto passivo a procedere al pagamento spontaneo del canone, precedentemente non versato, e delle relative sanzioni.
Tanto avrebbe dovuto indurre la Corte torinese ad operare una valutazione non ancorata asetticamente alla tesi della imprescindibilità dell’invio di un atto sacramentalmente intestato ‘diffida ad adempiere’, dando invece prevalenza al contenuto sostanziale dell’atto inviato, e quindi alla presenza nel medesimo dei contenuti di una intimazione a
procedere al pagamento delle somme ritenute dovute dall’RAGIONE_SOCIALE comunale.
Una simile impostazione avrebbe quindi dovuto indurre la Corte d’appello a verificare nel concreto la presenza nell’avviso di accertamento emesso dall’odierna ricorrente per conto del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE appunto della formale intimazione a procedere al pagamento, cioè di una diffida ad adempiere.
Diffida che costituisce uno dei contenuti dell’avviso di accertamento, dal momento che funzione di quest’ultimo anche prima delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 e quindi della diretta attribuzione della qualità di titolo esecutivo -è, appunto, quella di contestare il mancato versamento delle somme dovute, indicare l’entità di queste ultime e delle relative sanzioni e sollecitare il soggetto passivo a procedere al pagamento entro un certo termine, salva facoltà di impugnazio ne dell’avviso medesimo.
Conclusivamente, l’approdo cui è giunta la decisione impugnata avrebbe potuto ritenersi corretto solo ove si fosse constatata nel concreto -procedendo al relativo scrutinio l’assenza nell’avviso di accertamento di una intimazione a procedere al pagamento entro un determinato termine -e cioè il contenuto concreto della diffida ad adempiere – laddove il percorso decisionale – non semplicemente formalistico ma sostanzialmente mutilo -seguito dalla Corte territoriale si è tradotto in un inadeguato governo delle previsioni di cui agli artt. 63, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 446/1997; 52, comma 5, D. Lgs. n. 446/1997; 28 e 29 del Regolamento COSAP del Comune di Rivoli e comporta, pertanto, l’accoglimento del motivo di ricorso.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori due, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME