Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20945 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20945 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13341/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME;
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di MESSINA n. 5264/2019 depositata il 13/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 11 novembre 2008 il Comune di Milazzo ha notificato all’odierna ricorrente, l’avviso n. 232 relativo all’imposta sulla pubblicità anno 2008.
Tale avviso è stato impugnato dalla società contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che, con sentenza n. 1091/2010, ha rigettato il ricorso.
Avverso la predetta sentenza, la ricorrente ha proposto appello, e la CTR di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha respinto, rilevando che l’avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare l’oggetto e i termini della pretesa tributaria (numero e tipo dei mezzi pubblicitari; riferimento alla società ricorrente; ubicazione degli impianti; categoria e superficie degli impianti con relativa tariffa applicata; normativa applicata). La Commissione di appello ha inoltre affermato che, in base all’art. 10 del D. Lgs. 507/93, l’ente impositore può provvedere alla liquidazione dell’imposta sulla base della superficie degli impianti; che il calcolo discende ex lege sicché non è necessaria una analitica motivazione o indicazione, e che, quanto riguarda l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la figura fosse individuabile nel funzionario sottoscrittore dell’atto, ritenendo tale elemento non invalidante.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi.
La intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
La motivazione dell’avviso sarebbe insufficiente per la mancanza di indicazioni precise come il numero civico o la distanza chilometrica, rendendo impossibile contestare l’esistenza di un impianto pubblicitario in un luogo specifico. La CTR sarebbe dunque incorsa in violazione di legge nel ritenerlo legittimo.
1.1. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, pur nella versione dell’onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d’interesse in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n. 3612; Cass., 28/05/2024, n. 14843).
Nella fattispecie, invero, il ricorrente avrebbe dovuto indicare quale fosse l’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento, al fine di contestarne gli elementi asseritamente mancanti.
La decisione della CTR è difatti estremamente chiara sul punto, argomentando che ‘dall’esame accertamento oggetto di impugnazione (ritualmente notificato), si riscontrino gli elementi essenziali per l’individuazione dell’oggetto e dei termini della pretesa tributaria; specificatamente: il numero dei mezzi pubblicitari e il tipo utilizzato; la riconducibilità dello stesso alla società ricorrente, recando l’impianto la dicitura della ragione sociale della RAGIONE_SOCIALE; l’esatta ubicazione di ciascun singolo impianto (con l’indicazione delia via o, nel caso di mancanza del numero civico, la descrizione del sito di allocazione); la categoria e la superficie di ciascun impianto, con la conseguente tariffa applicabile per mq.; l’imposta a tale titolo complessivamente dovuta e la normativa applicata’.
1.3. In mancanza di (più) specifica contestazione, alla luce del verbale di accertamento, il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta ‘la violazione dell’art. 360 , c. 1, n. 5 c.p.c. e degli artt. 132, c. 1 n. 4 c.p.c.
e 36, c. 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art 360, c . 1 n. 4 c.p.c. per mancanza di motivazione’.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) non si sarebbe pronunciata sulla censura relativa alla violazione del divieto di motivazione successiva. In particolare, durante il processo, il Comune avrebbe cambiato più volte la propria versione dei fatti, indicando diverse basi per l’avviso di accertamento (dichiarazioni, risultanze degli archivi comunali, schede di rilevazione) e tale comportamento avrebbe violato il diritto di difesa del contribuente.
2.1. Il motivo è infondato in fatto.
Non si tratta, invero, di integrazione della motivazione, ma di mera difesa in giudizio.
Del resto, come già evidenziato, la CTR ha ampiamente argomentato sulla completezza dell’avviso in contestazione, con la conseguenza che non può dirsi già in partenza esistente una motivazione da integrare.
Rispetto alla motivazione, dunque, le deduzioni dell’amministrazione hanno costituito una mera azione difensiva e la parte finisce col confondere le difese svolte in giudizio dall’Ente impositore -che rilevano ai fini del riscontro di fondatezza della pretesa impositiva -con la compiutezza motivazionale dell’atto (che, per l’appunto, il giudice del gravame ha specificamente verificato escludendo il vizio di motivazione).
2.2. La censura va rigettata.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la ‘violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e degli artt. 132, comma 1 ,n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 c.p.c.’. In particolare, la sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile, trattandosi di procedimento svoltosi al solo interno dell’amministrazione a seguito del rilascio della autorizzazione, e senza
che fosse ma stata presentata alcuna denuncia della società ricorrente (recante n. 5830/2009-RA), che invece costituirebbe il fondamento della decisione di gravame.
3.1. Nemmeno tale motivo può trovare accoglimento.
Il riferimento alla dichiarazione di parte non rende apparente la motivazione che dà compiutamente conto della ratio decidendi .
Va precisato che quando la CTR fa riferimento alla dichiarazione si esprime nei seguenti termini: <> .
Pertanto, la CTR fa riferimento al principio di ultrattività della dichiarazione (che, se non immutata, produce effetto anche per gli anni successivi; d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, comma 3); e soggiunge che, ad ogni modo, nella fattispecie la pretesa veniva identificata <>.
La CTR ha, quindi, offerto una risposta alla questione della mancanza della denuncia, rilevando come si applichi la regola dell’ultrattività: la pregressa conoscenza dello stato di fatto utile ai fini impositivi resta immutata sino a diversa comunicazione del contribuente.
3.2. La censura va dunque disattesa.
Con il quarto motivo di ricorso, si contesta la violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, L. 241/90 come modificato dalla L. n. 15/2005, nonché dell’art. 7 , comma 2, L. 212/2000, per violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. La società RAGIONE_SOCIALE
non avrebbe mai prodotto la delibera di designazione del responsabile del procedimento.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La giurisprudenza citata dalla ricorrente non assume rilievo alcuno nella fattispecie, atteso che si tratta di accertamento, e non di riscossione, e che, per giunta, si tratta di attività delegata al concessionario e non svolta direttamente dall’ammin istrazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria non è richiesta dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4ter , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722 cui adde, ex plurimis , Cass., 9 ottobre 2020, n. 21817; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1150; Cass., 5 luglio 2018, n. 17637; Cass., 12 maggio 2017, n. 11856; Cass., 12 gennaio 2016, n. 332; Cass., 21 marzo 2012, n. 4516; Cass., 15 aprile 2011, n. 8613; Cass., 5 maggio 2010, n. 10805).
4.3. Anche tale ultima censura non può dunque essere accolta.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve disporsi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
7 . In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.