Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7982/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4919/21/15 depositata il 18 settembre 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello spiegato da NOME COGNOME avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che in precedenza aveva rigettato il ricorso da lei proposto avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE
in relazione all’anno di imposta 2004.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato , viene lamentata l’erroneità della decisione gravata, nella parte in cui ha escluso che l’impugnato avviso di accertamento sia affetto da nullità, perchè privo del richiamo alla norma giuridica (l’art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600 del 1973) sul quale esso si fonda e della precisa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (genericamente individuato in tale COGNOME, funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo, prospettante l’ , viene contestata la correttezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni addotte dalla C.T.R. a sostegno della pronuncia di rigetto dell’appello spiegato dall’odierna ricorrente, ribadendosi che la mancata esplicita indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e della norma giuridica posta a base dell’atto impositivo costituisce .
I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi.
Anche a voler tralasciare ogni considerazione in ordine alla genericità RAGIONE_SOCIALE censure e all’imprecisa formulazione della relativa
rubrica, esse appaiono prive di fondamento.
Invero, per costante giurisprudenza di questa Sezione, non è necessario che l’avviso di accertamento rechi l’indicazione della «norma di riferimento», essendo invece sufficiente che tale atto esponga i presupposti fattuali e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. n. 8353/2022, Cass. n. 435/2020, Cass. n. 9499/2017 Cass. n. 24227/2016, Cass. n. 28968/2008, Cass. n. 3257/2002).
Giova, al riguardo, rammentare che l’art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 così recita: «L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e RAGIONE_SOCIALE imposte liquidate, al lordo e al netto RAGIONE_SOCIALE detrazioni, RAGIONE_SOCIALE ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi RAGIONE_SOCIALE varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e RAGIONE_SOCIALE ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».
Il comma immediatamente successivo statuisce che «l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma».
Dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE richiamate previsioni normative si evince che la nullità dell’avviso di accertamento non può mai dipendere, di per sé, dalla mancata indicazione della norma sulla
quale esso si fonda, ma eventualmente dall’omessa indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
Su tale ultima questione, tuttavia, non è stato articolato uno specifico motivo di ricorso per cassazione.
In ogni caso, quand’anche si ritenesse che dal contesto generale RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte in questa sede dalla ricorrente sia implicitamente desumibile la sua intenzione di dolersi della carenza motivazionale dell’avviso di accertamento di cui trattasi, comunque la Corte non potrebbe occuparsi della cennata questione, non risultando che la COGNOME -per quanto è dato ricavare dalla lacunosa ricostruzione della vicenda processuale da lei stessa operata e dalla lettura dell’allegata sentenza della C.T.R. -abbia formulato sul punto uno specifico motivo di impugnazione nell’originario ricorso ex art. 18 D. Lgs. n. 546 del 1992 (secondo quanto prescritto, a pena di decadenza, dall’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973) e nel successivo atto di appello.
Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr., ex multis , Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 509/2018, Cass. n. 10211/2015, Cass. n. 23675/2013, Cass. n. 22909/2005, Cass. n. 14816/2004, Cass. n. 13593/2004).
Quanto, poi, alla doglianza concernente l’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del tutto
correttamente il giudice regionale, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato trattarsi di dato informativo non richiesto a pena di nullità dall’art. 7 L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), soggiungendo che tale sanzione è stata introdotta dall’art. 36, comma 4 -ter , D.L. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. n 31 del 2008, per le sole cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (cfr. Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 23537/2018, Cass. n. 14983/2018, Cass. Sez. Un. n. 11722/2010).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata al deposito di un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione