Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33326 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
Comune di Cisterna di Latina, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO sul ricorso iscritto al n. 9575/2017 R.G. proposto da COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
e
avverso la sentenza della Commissione Regionale Tributaria del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 5872/39/16 depositata il 10 ottobre 2016; Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dalla Consigliera
NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Cisterna di Latina (d’ora in poi ricorrente) ha proposto sei motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, respingendo
Oggetto: ICI -avviso di accertamento
l’appello dallo stesso proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la illegittimità di un avviso di accertamento (n. 1475) per parziale versamento dell’Ici per l’anno 2005 , emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) .
La CTR ha fondato le sue ragioni sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, ritenendo che in esso non fosse dato rilevare l’aliquota di riferimento , approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 18 febbraio 2005, la quale non era stata allegata all’atto impositivo .
Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi e ha depositato memoria, la controricorrente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria, mentre il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso depositando requisitoria scritta.
La causa è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo di merito , al fine di verificare se la questione della dedotta mancata indicazione dell’aliquota fosse stata ritualmente introdotta ed oggetto di discussione tra le parti; il Procuratore Generale si è riportato alle precedenti conclusioni di accoglimento con rinvio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, degli artt. 6 e 11, comma 2 bis , del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2001 e dell’art. 5 del regolamento comunale Ici . Contesta la conclusione della sentenza impugnata secondo cui all’avviso impugnato avrebbe dovuto essere allegata la deliberazione comunale di determinazione dell’aliquota , richiamando in proposito la giurisprudenza di legittimità. Esclude che la parte, odierna controricorrente, non avesse conoscenza dell’aliquota applicabile , avendo provveduto al pagamento, sia pure in misura inferiore al dovuto, ed evidenzia che la stessa non ha mai nel proprio atto introduttivo lamentato la mancata conoscenza dell’aliquota.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art . 112 c.p.c.. In proposito evidenzia che il giudice di primo grado aveva qualificato il secondo motivo di ricorso dell ‘odierna controricorrente come contestazione di un’asserita mancata
materiale allegazione della deliberazione della giunta comunale n. 64, ipotizzando che contenesse i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione dell’ufficio. La CTR, ad avviso del ricorrente, invece, avrebbe attribuito alla censura della società, originaria ricorrente, un significato diverso, mai prospettato dalla stessa, di omessa indicazione dell’aliquota nell’avviso di accertamento . In conseguenza, dunque, il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato su una questione nuova. La controricorrente, ad avviso dell’odierno ricorrente , non avrebbe potuto mai lamentarsi della mancata conoscenza dell’aliquota, in quanto quest’ultima era riportata nel prospetto di calcolo allegato all’avviso di accertamento.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art . 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Restando nel tema del secondo motivo, ma sotto un diverso profilo, il ricorrente sostiene che, ove la società, odierna controricorrente, avesse inteso contestare in secondo grado la mancata allegazione n ell’avviso di accertamento dell’aliquota , la doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione fra le parti ( dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata non abbia considerato come l’atto di accertamento, nell’allegato prospetto di calcolo, riportava espressamente l’aliquota.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c. . Sulla base di quanto prospettato nel quarto motivo lamenta l’illogicità e l’apparente motivazione della sentenza, laddove afferma la mancata indicazione dell’aliquota , non solo nel provvedimento impugnato, ma anche nella stessa deliberazione n. 64.
Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 102 c.p.c. Contesta che la società abbia denunciato la nullità della rendita catastale, senza tuttavia avere
notificato il ricorso all’RAGIONE_SOCIALE , oggi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
L ‘oggetto del contendere riguarda il mancato pagamento dell’Ici da parte dell’od ierna controricorrente su alcuni terreni che la stessa aveva ritenuto fossero pertinenze di cinque immobili per i quali aveva, invece, pagato la suddetta imposta.
La questione centrale di merito su cui si fonda la sentenza impugnata è la in sufficienza della motivazione contenuta nell’avviso impugnato e la necessità di allegazione RAGIONE_SOCIALE delibere comunali di determinazione dell’aliquota .
I primi cinque motivi, proposti dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., ruotano intorno: 1) alla insussistenza dell’obbligo di allegazione della delibera di determinazione dell’aliquota ; 2) alla sufficienza degli elementi indicati come p arametro nell’avviso impugnato ; 3) alla circostanza che la società, odierna controricorrente, non abbia mai contestato la mancata conoscenza dell’aliquota .
I primi cinque motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati, e sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al contenuto minimo e sufficiente della motivazione dell’avviso di accertamento si ricorda un principio di legittimità risalente e condiviso, in base al quale, in tema di ICI, è illegittimo l’avviso di accertamento privo di un puntuale riferimento alla delibera con cui il Comune, giusta l’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio RAGIONE_SOCIALE aree fabbricabili, atteso che la stessa, pur non avendo natura imperativa, nondimeno integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa (Cass., Sez. 6 – 5, n. 3757/2014, Rv. 629983 -01, prima ancora nello stesso senso Sez. 5, n. 13105/2012, Rv. 623846 -01, Sez. 5, n. 9601/2012, Rv. 622998 -01, Sez. 5, n. 25371/2008, Rv. 605430 – 01).
È stato, poi, da tempo affermato anche che le delibere comunali in materia, quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all’obbligo di allegazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il
soddisfacimento del requisito motivazionale dell’atto (tra le molte, quanto alle delibere comunali, Cass. sez. 5, n. 9601/2012, Rv. 622998 – 01; Cass. sez. 5, n. 13105/2012, Rv. 623846 – 01; Cass. sez. 5, nn. 1295, 1296, 1297 e 1298 del 26 gennaio 2015; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676, Sez. 6 – 5, n. 22254/2016, Rv. 642016 – 01).
Di recente è stato anche precisato che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi RAGIONE_SOCIALE aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l’onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell’area rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass., Sez. 5, n. 4590/2025, Rv. 674112 – 01).
Nel caso di specie non è contestato che all’atto impugnato sia stata allegata le delibera n. 39/2006, relativa alla determinazione del valore di mercato RAGIONE_SOCIALE aree edificabili, mentre in esso viene richiamata la n. 64/2005, riguardante la determinazione generale RAGIONE_SOCIALE aliquote Ici nella misura del 6,50 per mille.
L ‘ acquisizione del fascicolo del merito ha consentito di chiarire che l’ aliquota risulta espressamente riportata nel prospetto di calcolo dei tributi facente parte integrale dell’avviso di accertamento, come risulta dagli avvisi allegati agli atti (doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo).
Ne consegue che, tra il rinvio all a delibera e l’indicazione dell’aliquota applicata, si può ben ritenere che l’obbligo di motivazione dell’avviso per cui è causa sia stato adeguatamente assolto, e che la questione dell’aliquota rientrasse nel thema decidendum .
Emerge, inoltre, dagli atti che la stessa contribuente, originaria ricorrente, ha allegato al ricorso di primo grado le ricevute di pagamento del tributo per cui è causa, indicando chiaramente l’aliquota ICI al 6,50 (all. 4, al ricorso di primo grado, dove si legge: ‘aliquota 6,50’) .
Da quanto esposto consegue, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che:
-il tema dell’aliquota rientrava nel perimetro del decidere essendo incluso in diversi atti di causa al momento dell’introduzione del giudizio ;
-l’allegazione della deliberazione n. 64 appariva superflua , visto che era richiamata nell’ avviso impugnato.
Si può, pertanto, ben ritenere la legittimità dell’avviso impugnato e l’infondatezza della doglianza relativa alla novità della questione introdotta dalla sentenza impugnata, riguardante la circostanza che l’odierna controricorrente non abbia mai contestato la mancata conoscenza dell’aliquota , alla luce della sufficienza della motivazione contenuta nell’avviso impugnato che nel prospetto di calcolo faceva riferimento specifico all’aliquota applicata.
Il sesto motivo con cui è stato denunciato il difetto di contraddittorio è infondato. In esso si prospetta che l ‘originaria ricorrente aveva denunciato la nullità della rendita catastale, in quanto mai comunicata, senza tuttavia avere notificato il ricorso all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Si è condivisibilmente affermato che, nel giudizio di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l’ICI, anch’esso impugnato, atteso il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti non sussiste litisconsorzio necessario fra l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale (Cass., Sez. 5, n. 3226/2021, Rv. 660645 – 02).
Tale precedente è del tutto applicabile al caso di specie, in quanto la previsione del litisconsorzio obbligatorio (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, modificato dal d.lgs. n. 175 del 2024) è intervenuta successivamente e, trattandosi di disciplina processuale, non ha portata retroattiva.
Nel presente giudizio si controverte esclusivamente, del resto, della legittimità di avviso di accertamento Ici, e come tale esso è stato radicato nei confronti dell’ente impositore.
11 . Da quanto esposto segue l’accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso, il rigetto del sesto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CGT II del Lazio, in diversa composizione, per l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori questioni proposte
con l’atto introduttivo, riguardanti la necessità o meno della comunicazione di variazione catastale, la natura pertinenziale o meno dei terreni per i quali è stata chiesta la maggiore imposta , l’incertezza normativa per l’esclusione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni, il mancato riconoscimento di un versamento in acconto del tributo per cui è causa effettuato il 18 giugno 2005.
Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, rigettato il sesto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT II del Lazio, in diversa composizione, per l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori questioni , oltre alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità .
Così deciso il 2 dicembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME