Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20479 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25955/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 281/05/18 depositata il 24/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 281/05/18 del 24/05/2018, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 151/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata l’indeducibilità di alcuni costi nonché l’indetraibilità dell’IVA afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello di COGNOME evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) la motivazione dell’avviso di accertamento era legittima, in quanto riportava gli elementi essenziali della pretesa, pur non essendo stati allegati i processi verbali di constatazione concernenti le società cartiere; b) tenuto conto delle risultanze del processo verbale di constatazione, l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate (di seguito AE) aveva fornito la prova indiziaria dell’esistenza della frode e della consapevolezza della stessa in capo alla ricorrente, mentre quest’ultima non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante; c) le risultanze del processo verbale erano assistite da fede privilegiata in ordine ai fatti in esso descritti.
Avverso la sentenza di appello NOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che gli avvisi di accertamento sarebbero correttamente motivati, nonostante non sia stato allegato il processo verbale di constatazione concernente soggetti terzi, allegazione da ritenersi necessaria ai fini della motivazione dell’atto impositivo.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento » (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).
1.2.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti
rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva.
1.2.2. Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008), tra i quali rientrano certamente anche quelli comunicati al contribuente poi fallito, dovendosi presumere la conoscenza degli stessi da parte del curatore (Cass. n. 24254 del 27/11/2015; Cass. n. 20166 del 07/10/2016; Cass. n. 27628 del 30/10/2018).
1.3. Nel caso di specie, la CTR ha accertato, in punto di fatto, che nel processo verbale di constatazione notificato a COGNOME , cui l’avviso di accertamento fa riferimento, «è compiutamente descritto il meccanismo frodatorio, con illustrazione della struttura organizzativa della frode (…), indicazione dei soggetti coinvolti e del loro ruolo (…)», nonché gli elementi in ragione dei quali si è ritenuto di qualificare ‘cartiere’ le società che hanno avuto rapporti con la ricorrente.
1.4. Una simile motivazione è sicuramente sufficiente a giustificare la pretesa e a consentire alla controparte di difendersi, anche perché -in presenza della trascrizione degli elementi rilevanti della pretesa in seno all’atto impositivo la mancata produzione documentale non incide tanto sul piano della legittimità della
motivazione dell’avviso di accertamento, quanto sul piano della prova giudiziale dei fatti in esso dedotti.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che il processo verbale di constatazione avrebbe eventualmente dovuto essere contestato attraverso la proposizione di querela di falso.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. È noto che « il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi -esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono
comunque stati esaminati dall’agente verificatore » (Cass. n. 24461 del 05/10/2018; Cass. n. 28060 del 24/11/2017).
2.3. Nel caso di specie, il giudice di appello ha legittimamente tratto dal processo verbale di constatazione, richiamato dall’avviso di accertamento, i (numerosi) elementi indiziari che fondano la pretesa di AE e che giustificano l’inversione dell’onere della prova in capo alla società contribuente, la quale non vi ha assolto in alcun modo.
2.4. Il riferimento alla necessità di contestare con querela di falso il contenuto del processo verbale di constatazione è un’affermazione ulteriore (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata: «anche in considerazione del fatto (…)»), resa ad colorandum e che nulla aggiunge alla motivazione che il giudice di appello ha già estrinsecato.
2.5. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, che non coglie l’aspetto veramente rilevante della ratio decidendi , andando a censurare un’affermazione sovrabbondante della motivazione della sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 294.455,63.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/03/2024.