Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto: impugnazione avviso di presa in carico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2180/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3258/06/2022 depositata in data 13/07/2022, non notificata; camerale del
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di presa in carico da parte del riscossore per maggiore Iva ed Irpef per complessivi euro 436.558,72 poiché riteneva non regolarmente notificato l’ atto ad esso presupposto;
il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
appellava l’RAGIONE_SOCIALE;
-con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice dell’impugnazione ha accolto l’appello poiché ha ritenuto regolarmente notificato l’atto prodromico ex art. 8 L. 890 del 1982;
ricorre a questa Corte NOME COGNOME con atto affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in due sub-censure;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE mentre il Riscossore è rimasto intimato nel giudizio di fronte a questa Corte;
il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
il contribuente ha anche depositato memoria illustrativa del ricorso e separata istanza di fissazione della pubblica udienza per la discussione;
Considerato che:
il primo motivo deduce la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR tralasciato di valutare la raccomandata informativa, quale necessario completamento della procedura notificatoria. Inoltre, secondo parte ricorrente, nel complesso la sentenza della CTR ha violato o quanto meno falsamente applicato l’art. 221 c.p.c.; il difetto degli originali, secondo la prospettazione offerta in ricorso, è una circostanza decisiva per il giudizio e l ‘ esame del fatto è stato omesso dal Giudice di secondo grado;
il motivo è manifestamente infondato;
con riguardo al primo profilo di doglianza, in realtà la CTR ha qui correttamente accertato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 35014 del 29/11/2022) la regolare notifica dell’avviso di accertamento presupposto all’atto qui impugnato ai sensi dell’art. 8 L. 890 del 1982,
notifica che si è perfezionata per compiuta giacenza (risultando peraltro il procedimento notificatorio corretto anche alla luce degli atti del medesimo trascritti in controricorso);
-quanto poi al l’ulteriore profilo posto nel motivo, relativo al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie prodotte in giudizio di tali atti, la RAGIONE_SOCIALE ha anche sotto tale aspetto dimostrato di avere compiutamente prima percepito e quindi poi preso debitamente in esame la questione, che ha risolto come ha ritenuto;
essa, all’esito , ha rilevato come il contribuente non abbia evidenziato ‘circostanze specifiche idonee a dimostrare la difformità RAGIONE_SOCIALE fotocopie depositate dall’Ufficio con gli originali degli atti in questione’: per tale ragione tale disconoscimento è stato ritenuto, correttamente come dovevasi, privo di effetti (conforme tra molte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, secondo la quale il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni);
il secondo motivo si incentra sulla omessa decisione e motivazione sulla domanda di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; sostiene parte ricorrente che al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2014 il rapporto tributario non era ancora esaurito, in quanto l’avviso di accertamento sottostante all’atto qui impugnato è stato emesso così come affermato nell’avviso di presa in carico stesso dall’RAGIONE_SOCIALE – in data 16 ottobre 2014;
pertanto, secondo il contribuente, l’Ufficio prima -e il giudice poi, si sottintende- avrebbero dovuto tenere conto di tale pronuncia del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi rettificando la pretesa manifestata nell’avviso di
accertamento secondo le indicazioni espresse in essa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi;
il motivo, in ordine al quale parte contribuente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza della presente controversia, insistendo specificamente nei profili di diritto relativi alla incostituzionalità (secondo l’ interpretazione e l’ applicazione che si prospettano in ricorso) dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile;
la censura denuncia in realtà un vizio dell’avviso di accertamento nei confronti del quale si dirige nella sua critica; non viene quindi minimamente attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata che resta quindi immune dalle doglianze svolte (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018);
in ogni caso, in ordine a ll’avviso di accertamento che conterrebbe l’applicazione di una disposizione che si denuncia come contrastante con la Costituzione, ogni contestazione è comunque preclusa in questa sede: era invero necessario che tale doglianza, anche se relativa alla incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE disposizioni poste a base dell’azione di controllo, venisse in ogni caso proposta tempestivamente ed espressamente, e quindi formalmente introdotta nel giudizio avverso l’avviso di accertamento stesso; giudizio che pacificamente risulta dagli atti non esser stato mai instaurato;
pertanto, l’avviso di accertamento presupposto, in quanto divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, è ormai del tutto intangibile e non suscettibile di modificazione o rettifica alcuna, anche a ritenerlo affetto dal vizio in parola (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9116 del 05/07/2001);
in conclusione, il ricorso è rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo in favore della sola RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel presente giudizio;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione
accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022), nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
tale disposizione codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 4.500,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. ancora l’ulteriore importo di euro 2.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00 oltre a spese prenotate a debito, oltre che al pagamento della ulteriore somma di euro 4.500,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e al pagamento della ancora ulteriore somma di euro 2.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico RAGIONE_SOCIALE
parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.