Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24672/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 4020/2015 depositata il 24/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento che sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di finanza di Catania, in data 22 ottobre 2004, in contraddittorio con la parte privata, a conclusione di una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2003 2004, appurava l’esistenza di maggiori ricavi da parte di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, veniva accertata la vendita di auto usate in evasione di imposta, sulla base del raffronto fra i veicoli risultanti dalle fatture di acquisto e quelli giacenti presso la sede della società, ritenendosi che l’attività di vendita di vetture usate per conto terzi, in relazione alla quale erano state rinvenute le fatture della RAGIONE_SOCIALE per le relative provvigioni, consistesse, in realtà, in un’attività di vendita in proprio.
La CTP di Catania accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Sicilia rigettava il successivo appello erariale. L’Agenzia affida ora il proprio ricorso ad un unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente considerato illegittimo l’avviso di accertamento per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, ancorché il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Il motivo è fondato.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’allegazione del PVC all’atto di accertamento che su di esso si fonda sia atto ab origine indefettibile e non surrogabile ai fini della validità dell’atto.
In realtà, l’allegazione in parola non è necessaria e imprescindibile ove il PVC sia stato portato altrimenti a piena conoscenza del contribuente mediante notificazione (Cass. n. 18073 del 2008) ovvero quando sia in esso riprodotto il contenuto essenziale dell’atto (Cass. n. 28058 del 2009). Quel che rileva è, più nello specifico, che l’avviso abbia richiamato il contenuto del processo verbale di constatazione redatto all’esito della verifica effettuata nei confronti della società, riportando gli esiti di tale verifica ed i rilievi che ne sono conseguiti, ossia tutti gli elementi necessari ai fini di una adeguata motivazione dell’atto impositivo e della sua piena comprensibilità per il contribuente ai fini dell’impugnazione.
La trama dei principi nomofilattici è in linea generale assolutamente chiara su questi aspetti. È sedimentato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte l’indirizzo secondo cui l’onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell’atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto; conoscenza che sussiste ove l’atto impositivo sia motivato per relationem al contenuto dell’atto istruttorio presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere. In questo caso, l’Amministrazione non ha alcun onere di allegazione di atti istruttori presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l’onere di motivazione mediante trascrizione degli atti suddetti nell’atto impositivo (Cass. n. 24417 del 2018; Cass. n. 4396 del 2018). L’obbligo di allegazione degli atti presuppone che l’atto presupposto, ancorché non trascritto, non sia conosciuto né
agevolmente conoscibile – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte -con l’ordinaria diligenza da parte del contribuente. Si afferma, difatti, che l’obbligo di allegazione – al fine del rispetto dell’obbligo di motivazione imposto all’Amministrazione finanziaria per gli atti ai quali l’atto impositivo faccia rinvio, senza riprodurli riguardi solo gli atti non conosciuti, né agevolmente conoscibili dal contribuente, se non attraverso una ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. n. 11283 del 2022; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 21127 del 2012; Cass. n. 13321 del 2011). Da qui l’evidente fondatezza del motivo di censura, che implica l’accoglimento del ricorso, la conseguente cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.