Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21052/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
(LLNMRC74E17F351S)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia, SEZ.DIST. TARANTO, n. 679/2023 depositata il 09/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha parzialmente accolto l’appello del Comune dichiarando legittimo l’avviso di accertamento impugnato, per ICI 2009 (insufficiente versamento, per terreni edificabili e d altri immobili) escludendo le sole sanzioni;
ricorre in cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con sette motivi di ricorso;
il Comune ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato relativamente ai motivi terzo, quarto e quinto, infondato nel resto. La sentenza deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla CGT di secondo grado della Puglia Sezione distaccata di Taranto, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo del ricorso la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 7, primo comma, l. n. 212 del 2000, 1, comma 162, l. n. 296 del 2006 e dell’art. 24, costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La decisione impugnata ha ritenuto motivato l’avviso di accertamento, in quanto lo stesso conteneva l’indicazione delle aree edificabili, oggetto dell’imposta, e richiamava la delibera del Comune (della Giunta) n. 74 del 29 aprile 2010. Conseguentemente, per la CTR la contribuente era stata messa in grado di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi nel merito.
La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente
sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, per un atto di accertamento concernente la vendita di un appezzamento di terreno, il riferimento, oltre che ai valori dichiarati nel triennio per terreni similari, altresì a quelli comunicati dall’Osservatorio prezzi dell’Agenzia del territorio, nonché al valore dichiarato dall’acquirente per l’atto di vendita dello stesso bene a meno di un mese dall’acquisto)» (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 – 01).
La stessa ricorrente, del resto, evidenzia che ha proposto ricorso senza nessuna lesione al suo diritto di difesa. Infine, deve rilevarsi che l’avviso di accertamento riguardava l’imposta versata in meno da parte dello stesso contribuente (rettifica dei valori delle aree) e, conseguentemente, la ricorrente era a conoscenza dei presupposti dell’imposta, avendo adempiuto al versamento per l’anno di imposta (acconto e saldo).
Altra considerazione deve ricevere la valutazione della fondatezza della richiesta del fisco, la base imponibile, che deve ritenersi distinta dalla motivazione dell’avviso, investendo la fondatezza della pretesa, l’ammontare della tassazione (di cui agli altri motivi di ricorso). I due piani non possono essere confusi, come prospettato nel ricorso in cassazione. L’avviso non deve contenere anche le prove della pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validità dell’avviso di accertamento non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della
pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024, Rv. 670858 -01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881 del 6 giugno 2024).
Anche il secondo motivo risulta infondato (violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., art. 5 d. lgs. 504 del 1992 e 59, l. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Per la ricorrente la CTR avrebbe invertito l’onere della prova che graverebbe sul Comune e non sulla contribuente. Inoltre, la prova della pretesa del Comune sarebbe stata valutata solo in relazione alla delibera di Giunta del n. 74 del 29 aprile 2010, senza ulteriori prove da parte del Comune.
La sentenza rileva la determinazione del prezzo delle aree edificabili da parte del Comune, con la citata delibera di giunta e correttamente evidenzia che i valori possono essere contestati dai contribuenti che devono provare il valore diverso. Invero, la sentenza, in conformità alle decisioni sul punto di questa Corte di Cassazione valuta i valori di cui alla delibera della Giunta quali indici di valutazione, presunzioni di correttezza del valore: «In tema di ICI, le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l’ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un’area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un’autonoma stima utilizzando i parametri di legge» (Sez. 5 -,
Sentenza n. 17248 del 27/06/2019, Rv. 654691 -01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 11643 del 03/05/2019, Rv. 653722 – 01).
Inoltre, in ragione della loro natura non imperativa, e funzione probatoria, dette delibere ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (tra varie, Cass. Sez. 5 -, n. 24297 del 4/08/2022; Cass., Sez. trib., n. 14559 del 30/05/2025).
La sentenza impugnata ha solo utilizzato la presunzione risultante dalla delibera di Giunta evidenziando l’assenza di prova contraria (per vincere la presunzione). Conseguentemente, nessuna violazione di legge sussiste.
4. Il terzo, quarto e quinto motivo (che si analizzano congiuntamente per evidente connessione logica) risultano fondati (omesso esame di fatti decisivi, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; motivazione meramente apparente della sentenza; omesso esame di fatti decisivi, perizia giurata e nota di trascrizione del contratto notarile di compravendita al. 1 della perizia e visura storica, allegato 2 alla perizia ). La ricorrente prospetta l’omesso esame dei fatti storici già allegati (la contribuente allega al riguardo il ricorso introduttivo del giudizio) e documentati dalla perizia di parte sul valore dei terreni, dell’Arch. NOME COGNOME. La sentenza motiva sulla perizia di parte depositata in appello dalla contribuente (conseguentemente risulta ammissibile il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo le due sentenze fondate su elementi diversi) e rileva come la stessa ha un valore probatorio relativo e non ha sufficientemente dimostrato ed avvalorato le tesi esposte dal ricorrente in quanto in essa, erroneamente considera esenti da ICI alcuni terreni soggetti ad eventuale esproprio da parte del Comune stesso e contestualmente riferisce che altri terreni non sono di proprietà del contribuente, pur risultando catastalmente in capo alla società; la perizia di parte, inoltre, sarebbe stata effettuata senza il contraddittorio proprio delle consulenze tecniche di ufficio.
La sentenza, quindi, analizza la perizia di parte (perizia giurata dell’Arch. NOME COGNOME), ma senza esaminare i fatti storici dati dalla proprietà sostanziale degli immobili specificamente in essa evidenziati, anche con documentazione ivi allegata (nota di trascrizione e visura storica).
Sul punto, quindi deve cassarsi la sentenza per nuovo esame da parte del giudice del merito.
Inoltre, con il terzo motivo la ricorrente evidenzia sempre l’omesso esame dei fatti storici allegati e documentati con la perizia di parte relativamente ai vincoli espropriativi di alcuni immobili, che comportano un valore venale inferiore a quello considerato dal Comune. Anche per quest’aspetto il ricorso è fondato in quanto la decisione impugnata non analizza i vincoli espropriativi al fine della determinazione dei valori da tassare (vedi Cass. n. 26456 del 2017 sull’onere di motivazione della decisione nell’ipotesi di vincoli espropriativi, incidenti sul valore dei terreni).
i motivi sesto e settimo, che affrontano le medesime questioni sotto diversi punti di vista (deducendo la motivazione apparente quanto al sesto e la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 quanto al settimo) risultano logicamente assorbiti.
…
P.Q.M.
Accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, assorbiti i motivi sesto e settimo, rigetta nel resto, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Puglia Sezione, distaccata di Taranto, cui demanda di provvedere anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 24/01/2025.