Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1787 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1787  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 24/01/2025
Oggetto:
ARAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE –
Regime fiscale  agevolato  –
Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16091/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO – controRAGIONE_SOCIALE – avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio n. 6713/2017, depositata il 20.11.2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Latina, l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attesa l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2006, aveva recuperato a tassazione le somme dovute a titolo di Irap e Iva, acquisendo presso terzi le fatture emesse nei loro confronti dalla contribuente in relazione ai compensi ricevuti per l’attività di sponsorizzazione. Peraltro, dalla numerazione progressiva RAGIONE_SOCIALE 59 fatture reperite presso i clienti era stata riscontrata l’assenza di 20 fatture con numerazione intermedia, alle quali era stato attribuito un valore medio, determinato sulla base del fatturato complessivo riferito a quelle reperite. Dal complessivo calcolo degli importi risultanti, era emerso l’intervenuto superamento, per l’anno 2006, della soglia fissata dall’art. 1 della l. n. 398 del 1991, per poter usufruire del regime fiscale agevolato ivi previsto.
In primo grado, l’impugnazione veniva accolta, in relazione al contestato profilo della inutilizzabilità della documentazione allegata al p.v.c., in quanto illegittimamente acquisita mancando la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.
Proposto appello dal l’RAGIONE_SOCIALE, la decisione di primo grado veniva integralmente riformata dalla C.t.r., la quale riteneva utilizzabili le fatture relative al 2006, poiché, essendo state acquisite presso terzi e non mediante accesso domiciliare, non necessitavano della preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero. Riteneva, inoltre, sufficientemente motivato l’avviso di ac certamento impugnato, in quanto basato su documentazione proveniente dalla stessa contribuente e, pertanto, da essa conosciuta, non essendo necessaria la relativa allegazione. Infine, stante il superamento dell’importo limite di € 250.000, riteneva sussistente l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria in luogo di quella forfettaria.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE,  sulla  base  di  due  motivi.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE ,  depositando controricorso e una memoria.  Replicava,  a  sua  volta,  l’aRAGIONE_SOCIALE  contribuente  con memoria.
CONSIDERATO CHE:
 Con  il  primo  motivo  di  doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del la l. n. 212 del 2000 , in relazione all’art. 360,  comma  1,  n.  3,  c.p.c.,  avendo  la  C.t.r.  errato  nel  ritenere sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, ancorché privo dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE fattur e contestate, neanche ad esso allegate.
Con il secondo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 398 del 1991, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE. errato nel ritenere non applicabile il regime fiscale forfettario, a seguito dell’asserito superamento dell’importo limite di € 250.000 dei proventi, poiché il predetto requisito quantitativo doveva essere riferito non all’anno in corso, bensì all’anno pre cedente, e doveva essere calcolato non sugli importi fatturati, bensì su quelli effettivamente incassati: aspetti non presi in considerazione né nell’avviso di accertamento, né dal giudice di merito.
Nel controricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del secondo motivo di doglianza, poiché l’ RAGIONE_SOCIALE non ha mai sollevato tali contestazioni nelle fasi di merito.
Per motivi di ordine logico e sistematico, appare preliminare l’analisi del primo motivo di doglianza, che è fondato e va accolto.
Ed  invero,  la  Suprema  Corte  ha  costantemente  affermato  la validità dell’avviso di accertamento, anche se motivato per relationem ad  altri  atti,  non  rilevando  l’omessa  allegazione  di  un documento  o  la  mancata  ostensione  dello  stesso  al  contribuente, purché la  motivazione  sia  comunque sufficiente  (arg.  da  Cass.  n. 8016/2024, Rv. 67085801), tenuto conto che l’obbligo di
motivazione  è strumentale  all’esercizio  del  diritto  di  difesa  del contribuente e che può dirsi violato solo ove questo illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione dei documenti indicati negli atti  impositivi  impugnati,  e  ad  essi  non  allegati,  avrebbe  potuto influenzare  l’esito  dell’accertamento  nei  propri  confronti  (arg.  da Cass. n. 36852/2022, Rv. 66651401).
Ciò posto, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’ RAGIONE_SOCIALE ha contestato il vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione e la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE fatture poste alla base dei recuperi.
E’ pacifico, infatti, che, a fronte della contestazione di 79 fatture, di cui 59 acquisite dai clienti della contribuente e 20 ricostruite induttivamente, mediante l’attribuzione di un valore medio calcolato sulla base del fatturato di quelle reperite, l’amministrazione non ha allegato all’avviso di accertamento nessuna RAGIONE_SOCIALE fatture che ha rinvenuto, non ha riassunto il relativo contenuto; non ha indicato il cliente in favore del quale erano state emesse; né ha indicato il singolo importo, riportando esclu sivamente l’ammontare complessivo.
Ha errato, pertanto, la C.t.r. nel ritenere che la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE fatture richiamate e poste alla base dell’avviso di accertamento non abbia comportato una violazione dell’obbligo di motivazione. E ‘ vero, infatti, che, trattandosi di fatture emesse dalla contribuente, dovevano essere a lei note e che, come affermato dalla Suprema Corte, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968/2019, Rv. 65591701).
Tuttavia,  nel  caso  in  esame,  il  diritto  di  difesa  risulta  menomato, poiché  le  fatture  contestate  non  solo  non  sono  state  allegate all’avviso di accertamento, ma la contribuente non è stata messa in grado neanche di sapere di quali fatture si trattasse, non essendo
stato  indicato  neppure  il  numero  o  il  cliente  destinatario  della prestazione.
Né, del resto, tale lacuna motivazionale può essere colmata nel successivo giudizio di impugnazione, poiché, come affermato dalla Suprema Corte, l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere integrata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400/2018, Rv. 64851901).
Tali considerazioni sono decisive e comportano l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
Pertanto,  la  sentenza  impugnata  va  cassata,  con  rinvio  al giudice a quo per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  con  conseguente assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per l’ ulteriore esame dell’appello proposto dall’ ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto esposto in parte motiva, e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione