Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5901  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36463/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    LAZIO  n.  5436/2018, depositata il 1° agosto 2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
2009 IRES IRAP IVA
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  era  attinta  da  avviso  di accertamento con ripresa a tassazione sull’anno d’imposta 2009 ai fini Ires, Irap e Iva. Nello specifico, veniva disconosciuta la natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lucrativa, facendo emergere l’attività di ristorazione ed intrattenimento musicale a favore di clienti, soprattutto provenienti dall’Est Europa.
L’RAGIONE_SOCIALE  contribuente  proponeva  ricorso  al  giudice  di prossimità che non ne apprezzava le ragioni. Per contro, la sentenza d’appello riformava la pronuncia di primo grado, motivando sotto il profilo  formale  non  essere  state  compiutamente  e  analiticamente controdedotte le osservazioni del privato nel suo apporto collaborativo al percorso endoprocedimentale.
Propone pertanto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con  l’unico  motivo  di  ricorso  si  propone  censura  ai  sensi dell’articolo  360  numero  3  del  codice  di  procedura  civile  per violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, settimo comma, della legge numero 212 del 2000.
Nella  sostanza,  il  patrono  erariale  lamenta  che  sia  stato sanzionato  con  la  nullità  l’atto  impositivo  che  non  abbia  risposto analiticamente alle osservazioni del privato in esito alla comunicazione al processo verbale di constatazione.
1.1. Il profilo è stato più volte esaminato da questa Suprema Corte  di  legittimità,  con  affinamenti  progressivi  che  merita  qui  di richiamare a maggior chiarezza.
Da tempo è stato affermato che in tema di imposte sui redditi e  sul  valore  aggiunto,  è  valido  l’avviso  di  accertamento  che  non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla
legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono (cfr. Cass. V, n. 3583/2016).
Successivamente si è precisato che è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. VI-5, n. 8378/2017).
Tale principio è stato confermato anche di recente (cfr. Cass. T., n. 12343/2024).
In  definitiva  il  ricorso  è  fondato  e  merita  accoglimento,  la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati i principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.