Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22852 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22098/2017 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Ischia (NA), elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 24 marzo 2017, n. 1065/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO.
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO STIMA COMPARATIVA
RILEVATO CHE:
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 24 marzo 2017, n. 1065/12/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul valore accertato nella misura unitaria di €/mq. 40,00, in relazione ad atto notarile del 5 marzo 2010, portante ‘ convenzione di lottizzazione, transazione divisoria, cessione gratuita di aree al Comune, compravendite e divisione ‘, con riguardo a terreni ubicati in Porto Empedocle (AG), ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 5 novembre 2013, n. 512/07/2013, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’avviso di rettifica e liquidazione fosse affetto da nullità per carenza motivazionale, a causa del rinvio per relationem , per la rideterminazione del valore unitario dei terreni, ad una ‘allegata’ relazione estimativa dell’RAGIONE_SOCIALE, che non era stata annessa (in copia) né riprodotta (per estratto) ad integrazione di tale documento;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso , eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione;
i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale .
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la relazione e stimativa dell’RAGIONE_SOCIALE non fosse stata allegata all’avviso di rettifica e liquidazione, giacché quest’ultimo conteneva in motivazione « una descrizione sommaria dei terreni compravenduti, chiarendo che il valore unitario di euro 40,00 a mq. rappresenta un valore medio tra aree soggette a lottizzazione ed aree che esulano dalla stessa, rinviando, quanto alla specificazione dei criteri e dei parametri valutativi adottati, alla richiamata ed allegata Relazione di stima dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio all’atto impugnato », discendendone che « la parte ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere i criteri valutativi adottati e di articolare e proporre le proprie difese con il ricorso in oggetto »;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la relazione est imativa dell’RAGIONE_SOCIALE era stata allegata all’ impugnato avviso di rettifica e liquidazione;
preliminarmente, si deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso; in particolare, secondo i controricorrenti, posto che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 24 marzo 2017, la notificazione del ricorso a mezzo pec il 25 ottobre 2017 sarebbe tardiva, oltre che nulla, essendo stata indirizzata alla pec del domiciliatario (AVV_NOTAIO da Palermo) senza alcuna menzione del difensore costituito nel giudizio di appello ;
2.1 sotto il primo aspetto, posto che la sentenza impugnata non risulta essere stata notificata, si rileva che la proposizione del ricorso è tempestiva, essendo stata eseguita la relativa notificazione (in rinnovazione di precedente non andata a buon fine) -tenuto conto della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto 2017 – in perfetta coincidenza con la scadenza del termine lungo di impugnazione (25 ottobre 2017);
2.2 sotto il secondo aspetto, in disparte ogni considerazione sulle specifiche modalità di notificazione del ricorso al domiciliatario, si deve ribadire che l’eventuale irritualità della notificazione di un atto (anche di natura processuale) a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell’atto ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo legale (Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11383; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2024, n. 1937), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che i contribuenti si sono ampiamente difesi con il controricorso;
ciò posto, il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
3.1 a ben vedere, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell’atto impositivo, di cui si lamenta la insufficienza e l’inadeguatezza in ordine all’indicazione circa « i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione » (art. 7, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212, il cui testo è ripreso dall’art. 52, comma 2bis , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro; altrettanto vale anche per le imposte ipotecaria e
catastale, in virtù dell’espresso rinvio dell’art. 13 comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, alle « disposizioni relative all’imposta di registro »); invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11842; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, n. 26679; Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2024, n. 3885); ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570); ovviamente, analogo principio è
destinato a valere anche per l’amministrazione finanziaria, che intenda difendere in sede di legittimità l’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo;
3.2 ad ogni buon conto, la censura merita di essere disattesa; come è noto, l’art. 51, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che: « 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni »;
3 .3 inoltre, l’art. 52, commi 1, 2 e 2 -bis, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede che: « 1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L’avviso di
rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma »;
3.4 pertanto, si è coerentemente affermato che, alla stregua di quanto sancito dall’art.52, comma 2bis , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (quale introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), è nullo l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia rettificato il valore di un immobile oggetto di compravendita sulla base di una stima UTE, qualora la motivazione del primo faccia riferimento ad altri atti non conosciuti, né ricevuti dal contribuente, né allegati o riprodotti nell’avviso stesso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11967; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2016, n. 18893; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, n. 20936; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24775; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30861); peraltro, analogamente, si era già sancito in precedenza che l’ avviso di rettifica del valore di un cespite oggetto di compravendita, notificato al contribuente ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto ‘ Statuto del contribuente ‘ ), è viziato da difetto
di motivazione se non vi è allegata la stima dell’UTE (richiamata nell’avviso) in base alla quale l’amministrazione finanziaria ha determinato il maggior valore attesa la chiara natura precettiva della previsione di cui al comma 1, ultimo periodo, del citato art. 7, in forza del quale, quindi, ancor prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (che, per le singole imposte, ne ha riprodotto ed in parte attenuato il disposto), l’amministrazione finanziaria era tenuta all’allegazione (o alla riproduzione) dell’atto cui l’avviso di accertamento faceva riferimento (Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2006, n. 2203; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2008, n. 13490); ed altrettanto si deve ripetere per l’ipotesi di rinvio ad una relazione estimativa dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE per la revisione del valore imputato agli immobili trasferiti, fondandosi su tale documento la determinazione dei parametri adoperati per la rettifica;
3.5 ne discende che, a fronte dell’insindacabile accertamento da parte del giudice di merito circa la mancata allegazione della relazione estimativa all’atto impositivo, la ricorrente non poteva limitarsi a contestare tale circostanza sul piano della violazione di legge, potendo, al più, dedurre un errore percettivo al fine di impugnare con la revocazione ordinaria la sentenza di appello;
il secondo motivo è inammissibile;
4.1 come è noto, l ‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404); l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11
maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).
4.2 nella specie, il ‘ fatto ‘ asseritamente decisivo è stato ravvisato dalla ricorrente sempre nell’allegazione della relazione estimativa dell’RAGIONE_SOCIALE, di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto nella decisione del gravame;
4.3 a ben vedere, però, tale circostanza è stata precipuamente vagliata ed apprezzata dalla sentenza impugnata, che ha accertato in fatto la carenza di tale allegazione, desumendone l’invalidità dell’atto impositivo per difettosa indicazione dei criteri e dei parametri adottati nel procedimento di rettifica del valore dichiarato, alla quale, peraltro, le risultanze istruttorie non hanno fornito alcun elemento di riscontro in sede giudiziale;
in conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi;
nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi
dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore dei controricorrenti, AVV_NOTAIO da Ischia (NA), per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.