Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34726 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1401 -201 7 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza n. 3631/03/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 09/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Tributi
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi e ricavi ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 200 8, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio accoglieva l’appello proposto dal la società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’atto impositivo in quanto sottoscritto da funzionario sprovvisto di valida delega in quanto non allegata all’avviso di accertamento né nello st esso riprodotta e priva dell’indicazione del nominativo del soggetto delegato. Aggiungeva che, in ogni caso, la delega doveva essere «motivata con riferimento alle specifiche e comprovate ragioni di servizio» e «temporalmente limitata».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza perché corredata da motivazione contraddittoria, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello, pur avendo ammesso in linea teorica la possibilità di conferire una delega di firma con ordine di servizio, come nel caso di specie, escludendone però in concreto la validità per mancata indicazione nella stessa del nominativo del funzionario delegato, avevano rilevato un ulteriore profilo di nullità dell’atto impositivo nella mancata allegazione a d esso della delega, rendendo in tal modo una motivazione contraddittoria posto che la prima affermazione, che presuppone la conoscenza del contenuto della delega, escludeva l’altra.
Il motivo è infondato e va rigettato in quanto la ricorrente confonde l’allegazione dell’atto di delega all’avviso di accertamento con la sua conoscenza da parte dei giudici di appello conseguente alla produzione in giudizio del documento da parte della stessa amministrazione finanziaria, la prima incidente sul contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, l’altra sul contenuto della delega.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello pronunciato su una questione, ovvero quella relativa al contenuto della delega di firma, ed in particolare sulla mancata indicazione in essa del nominativo del delegato, che la società contribuente non aveva mai dedotto in giudizio.
Il motivo è inammissibile in quanto diretta a censurare solo una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi della sentenza impugnata. Invero, la CTR ha accolto l’appello della società contribuente non solo per l’invalidità della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, ma anche per difetto di motivazione di quest’ultimo in quanto nello stesso non era stato riprodotto né ad esso allegato la predetta delega. Si legge nella sentenza impugnata che « Tale omissione determina una palese violazione dei diritti del contribuente il quale, non essendo a conoscenza dell’asserita delega, non può effettuare alcun controllo né sulla sua veridicità, né tanto meno sulla sua legittimità. L’accertamento impugnato, per tale motivo, è di conseguenza nullo sia per violazione del richiamato art. 42 DPR n. 600/1973 che dell’art. 7, comma 1, della Legge 27/07/2000 n. 212 ».
Tale ulteriore ed autonoma ratio decidendi non è stata censurata con il ricorso in esame conseguendone l’inammissibilità del motivo proposto, in ossequio al noto principio giurisprudenziale
secondo cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza» (Cass. n. 9752 del 2017; in termini anche Cass., Sez. U., n. 16602 del 2005; Cass. n. 13880 del 2020 e Cass. n. 11493 del 2018).
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata .
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 03/10/2023