Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8189/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVACODICE_FISCALE, con domicilio fiscale in Gaeta (LT), alla INDIRIZZO elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), che lo rappresenta e difende in forza di delega su foglio separato notificato unitamente al ricorso (telefax: 06.80.68.79.54; indirizzo di posta certificata: COGNOMEEMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Gaeta (C.F.: 00142300599), con sede in Gaeta (LT), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco, dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
Avviso accertamento Tari -Difetto motivazione
CODICE_FISCALE), del foro di Napoli, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato e notificata telematicamente in una con il controricorso, e da lui difeso, congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocatura Comunale di Gaeta, nella persona dell’ Avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec dei difensori di seguito indicati: EMAIL, EMAIL;
– controricorrente –
-avverso la sentenza 584/2023 emessa dalla CTR Lazio il 06/02/2023 e notificata il 09/02/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava dinanzi alla CTP di Latina l’avviso di accertamento relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARES) contraddistinto dal numero 13/S per ‘infedele denuncia’ avente ad oggetto l’anno di imposta 2013.
L’adìta CTP rigettava il ricorso, affermando che: a) le informazioni precise ed univoche, contenute nell’atto impugnato, avevano consentito al contribuente di ben comprendere l’esatta consistenza della pretesa tributaria e quindi l’ambito delle difese da svolgere; b) l’atto non poteva annullarsi per omessa indicazione del calcolo degli interessi, atteso che l’accertamento aveva indicato i saggi di interessi applicati ed il periodo di riferimento; c) gli importi richiesti non erano errati in quanto, tenuto conto che la riduzione era stata applicata sia sulla parte fissa che variabile dell’imposta, l’Ente aveva correttamente agito disconoscendo e richiedendo la restituzione della riduzione sul ‘Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali ( 5%)’ e sulla ‘Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq.; d) le sanzioni erano state legittimamente applicate in virtù della normativa applicabile; e) la riduzione prevista dal Regolamento Tares non spettava, in quanto agli atti non era presente la dichiarazione del contribuente con cui detta riduzione era stata richiesta.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio accoglieva parzialmente il gravame (limitatamente alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l’atto oggetto di impugnazione conteneva tutti gli elementi necessari a rappresentare l’iter lo gicogiuridico seguito dall’Ente nella sua formazione ed emissione (articolo del Regolamento TARI violato, dati catastali e superficie di ogni immobile, tariffa applicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l’Amministrazione comunale, a seguito di alcune verifiche telematiche, aveva riscontrato la mancanza dei requisiti previsti dal Regolamento comunale, come speci ficatamente indicato nell’avviso di accertamento impugnato, vale a dire la mancanza della traduzione del sito in quattro lingue e delle informazioni turistiche sulla città; d) l’avviso riportava sia le percentuali degli interessi legali applicate, sia il periodo di vigenza di ciascuna di esse, oltre che il totale dovuto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME sulla base di sei motivi. Il Comune di Gaeta ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione da lui sollevata circa il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell’art. 15 del Regolamento Tares approvato dal Comune di Gaeta, nonché quali controlli sarebbero stati effettuati e quando gli stessi sarebbero stati effettuati.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione
degli artt. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nella parte in cui ha considerato l’avviso di accertamento impugnato come completo e corretto.
I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Va premesso che, sebbene la violazione della norma regolamentare non sia espressamente indicata nella rubrica dei due motivi (avuto particolare riguardo al quarto), nel corpo degli stessi viene chiaramente individuata la normativa violata nell’art. 14, com mi 3 e 4, del Regolamento Tari del Comune di Gaeta (cfr. pagg. 14 e ss. del ricorso).
Ciò debitamente premesso, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017).
Orbene, premesso che, in osservanza del principio di autosufficienza, il ricorrente ha trascritto (a pagina 14 del ricorso) l’avviso di accertamento impugnato, non è revocabile in dubbio che lo stesso, oltre a far riferimento a non meglio specificati controlli eseguiti (solo in sede di controdeduzioni identificati in verifiche telematiche), difettasse della specifica indicazione di quali fossero, tra la pluralità di quelli previsti dall’art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento Tari del Comune di Gaeta, i requisiti mancanti.
E’ nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso ove la motivazione dell’atto faccia riferimento a ‘controlli d’ufficio effettuati’, di fatto non allegati né precedentemente noti a l contribuente o riprodotti nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira
a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 11/05/2017).
Solo in sede di controdeduzioni in primo grado, il Comune di Gaeta ha, infatti, indicato i requisiti mancanti, affermando che <>.
Rappresenta, del resto, un principio consolidato quello secondo cui l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (fra le tante, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018). Invero, la motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante , basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018).
Va ricordato che la motivazione dell’avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass., Sez.
5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014).
In quest’ottica, pienamente condivisibili sono le argomentazioni del ricorrente a tenore delle quali <>.
Senza tralasciare che, in tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria non è consentito mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020).
E’ noto, peraltro, che, sebbene il processo tributario sia annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” (in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio), il giudice, solo ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020).
Inconferente è la deduzione difensiva del Comune (cfr. pag. 7 del controricorso), a mente della quale <>, atteso che non è in gioco, nel caso di specie, l’assolvimento o
meno dell’onere probatorio (nel qual caso varrebbe il principio secondo cui per le riduzioni di tariffe e agevolazioni è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività; cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2373 del 27/01/2022), bensì la congruità o meno, dal punto di vista motivazionale, degli avvisi di accertamento impugnati.
Da ultimo, è opportuno evidenziare che l’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comunque, la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024). Ragion per cui non incide sulle considerazioni che precedono la circostanza, valorizzata invece, dalla CTR, secondo cui gli elementi contenuti negli avvisi di accertamento <>.
Ciò a prescindere dagli ulteriori rilievi per cui gli avvisi impugnati contengono <> e <>.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine rispetto ai primi
due motivi, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., per errore di percezione sulla ricognizione del contenuto della prova (avviso di accertamento impugnato). 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per totale inesistenza della motivazione in relazione all’eccezione da lui solle vata circa la non applicabilità delle sanzioni, anche in virtù del principio di legittimo affidamento.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, Cost., 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), in relazione all’eccezione da lui sollevata circa il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi, avuto particolare riguardo alla ‘decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti’.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione da lui sollevata circa l’errata determinazione degli importi dovuti, tenuto presente che il Comune aveva accertato l’infedeltà anche per quanto riguardava il ‘Tribut o Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali in (5%) e per la ‘Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq ‘.
I motivi dal terzo al sesto restano assorbiti nell’accoglimento del primo e del secondo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo e del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove ricorrono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.2.2025.