Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/05/2025
TARES MAGGIORE SUPERFICIE SOPRALLUOGO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17576/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI NAPOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dagli avv.ti dagli Avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 1030/3/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 27 gennaio 2022. Numero sezionale 3988/2025 Numero di raccolta generale 21578/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui il Comune di Napoli accertò, ai fini TARES per l’anno d’imposta 2016, una maggiore superficie tassabile in relazione all’immobile condotto dal contribuente.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dal ricorrente, ritenendo -per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che l’avviso impugnato fosse motivato, contenendo tutti gli elementi tesi a rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva, indicando gli atti deliberativi comunali di riferimento, esplicitando le somme dovute come da dettaglio relativo alla quota del Comune, alla quota Provinciale, alla misura della sanzione con il connesso criterio di calcolo, nonché degli interessi moratori, oltre a riportare gli estremi dell’immobile soggetto a tassazione.
Quanto al tema della superficie tassabile, la Commissione regionale affermava che in base al sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Napoli data 5 dicembre 2019 era risultata la maggiore superficie oggetto di tassazione, come da documentazione versata in atti e sottoscritta anche da un soggetto terzo presente al sopralluogo in qualità di « Parte per avvenuto sopralluogo » (così nella sentenza impugnata), senza che fossero state formulate, in detta occasione, osservazioni.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25/29 giugno 2022, formulando tre motivi d’impugnazione. Numero di raccolta generale 21578/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
4 . Il Comune di Napoli resisteva con controricorso notificato l’8 settembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata non ha fatto menzione della richiesta avanzata dal contribuente di conciliazione ex art. 48bis d.lgs. n. 546/1992, né ha fornito una pronuncia sul punto, in violazione dell’art. 112 c.p.c.
1.1. La censura non può ricevere seguito.
Si tratta di motivo, innanzitutto inammissibile, poiché incapace di incidere sulla validità della pronuncia, non concretizzando alcun vizio della stessa, meno che mai quello di omessa pronuncia, che concerne le domande e le eccezioni di parte contro l’atto impugnato, non anche la suindicata mera istanza di conciliazione che coinvolge le determinazioni della controparte.
Conta piuttosto rilevare sul punto che la decisione nel merito della controversia da parte del giudice regionale rende evidente che abbia ritenuto non sussistenti le relative condizioni di ammissibilità, come peraltro dedotto dal Comune che ha rappresentato, in termini non contestati, che l’accordo conciliativo intercorso tra le parti operava solo per l’anno 2018.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3,
c.p.c., la «omessa motivazione in violazione del combinato disposto di cui all’art. 3, L. n. 241/1990 e 7, L. n. 212/2000» (così a pagina n. 12 del ricorso), assumendo che «Le argomentazioni del giudice del riesame non possono essere condivise» (v. pagina n. 12 del ricorso), segnalando che il ricorrente aveva eccepito che l’avviso di accertamento aveva tassato l’intera superfice dell’unità immobiliare e non dei soli locali condotti in affitto dal contribuente, la cui occupazione era stata regolarmente denunciata al Comune, aggiungendo che era stata dedotto il mancato riscontro alla richiesta di variazione e di sopralluogo, così come negli atti difensivi era stata denunciata l’assenza di ogni richiamo alle norme regolatrici del tributo, nonché a quelle sanzionatorie ed al calcolo degli interessi liquidati. Numero sezionale 3988/2025 Numero di raccolta generale 21578/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
2.1. Il motivo si presenta inammissibile perché mescola temi disomogenei fra di loro, quali l’omessa motivazione dell’avviso impugnato e la non condivisione delle argomentazioni svolte dal Giudice d’appello, riproponendo, peraltro, in questa sede una serie di circostanze fattuali all’evidenza non esaminabili per queste sede.
2.2. Ciò, peraltro, senza trascurare di considerare che la difesa del contribuente ha omesso di illustrare i contenuti essenziali dell’atto impugnato, incorrendo pertanto nell’ulteriore vizio di non autosufficienza del motivo di ricorso in esame.
Va, infatti, sul punto ribadito il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui « qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti
Numero sezionale 3988/2025
testualmente (ndr. o quantomeno riassuma) i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6., c.p.c. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096). Numero di raccolta generale 21578/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
2.3. Per il resto, stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato su l’omessa motivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come la suindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamente illustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è stata considerato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capaci di porre conseguente il contribuente nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere.
2.4. Appena aggiungendo sul punto che la divergenza tra la superfice denunciata e quella accertata attiene alla fondatezza della
Numero sezionale 3988/2025
pretesa, non certo alla motivazione del relativo avviso, dovendo rimarcarsi la distinzione tra la questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale suo requisito formale di validità, e quella concernente, invece, l’effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo, ma è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744; Cass., 14 maggio 2024, n. 13305). Numero di raccolta generale 21578/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
E, sotto tale profilo, si coglie nella sua evidenza l’inammissibile tentativo di rimettere in discussione nella presente sede le valutazioni di merito compiute dal Giudice regionale.
Con la terza ragione di contestazione, l’istante ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.lgs. n. 507/1993 per avere il Giudice regionale fondato la decisione su di una mera scheda di sopralluogo tecnico, priva di ogni dato significativo e senza aver notificato al contribuente il relativo preavviso.
3.1. Anche in tal caso, sia pure per un diverso motivo, il motivo si rivela inammissibile per difetto di specificità, essendosi limitato ad una mera riedizione delle censure avanzate nel giudizio di merito, senza confutare le ragioni poste a base della decisione impugnata, come se il presente giudizio fosse un terzo grado di merito.
Ricorre allora l’orientamento di questa Corte secondo cui l’esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi,
Numero di raccolta generale 21578/2025
nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (così, tra le tante Cass. Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429, che richiama Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; nello stesso senso, ex multis : Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2009, n. 9388; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2014, n. 187; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2016, n. 21296; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2018, n. 4611; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12982; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26300; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2022, n. 28884)» (così Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783). Data pubblicazione 27/07/2025
3.2. Vale poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta anche infondato, in quanto -a tutto voler concedere – il mancato preavviso al contribuente «almeno cinque giorni prima della verifica», previsto dal cit. art. 73, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 costituisce vizio procedurale non sanzionato a pena di nullità dell’accertamento e l’eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità o cortesia, sicché la sua mancanza non determina l’invalidità della procedura (cfr. Cass. n. 21062/2019, che richiama Cass. 4568/2010; Cass. 131230/09; Cass. n. 15713/2009 e Cass. n. 5093/2005).
Alla stregua delle riflessioni sopra svolte il ricorso va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del
Numero sezionale 3988/2025
ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Numero di raccolta generale 21578/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Napoli nella misura di 1.486,00 € per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME