Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 581 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 581 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 141/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CF: CODICE_FISCALE) , come da procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), come da procura in atti;
-resistente –
-avverso le sentenze n. 764, n. 765 e n. 766 rese dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, sez. 3, in data 5.6.2018 e depositate in data 12.6.2018, non notificate;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica dell’imposta ICI, relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, emessi dal Comune di Lerici con riguardo a un immobile di sua proprietà con annessa
pertinenza. Gli avvisi si fondavano sull’accertamento all’esito del quale era emerso che l’immobile non costituiva la dimora abituale del contribuente. Assumeva il ricorrente l’illegittimità degli avvisi sotto i profili del difetto di notificazione degli atti presupposti, della carenza di motivazione per l’omessa allegazione degli atti richiamati, e deduceva l’utilizzo dell’immobile quale dimora abituale e l’irrilevanza degli accertamenti svolti dal Comune per verificare la sussistenza del predetto requisito.
La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, disattesa l’eccezione di nullità della notifica degli avvisi impugnati e ritenuta inammissibile la costituzione del Comune di Lerici in quanto avvenuta all’udienza di discussione, accoglieva i ricorsi con sentenze n. 1273/2015, n. 1274/2015 e n. 1275/2015.
Sulle impugnazioni dell’ente, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva gli appelli rilevando: che non sussisteva alcun onere in capo alla P.A. di allegare all’avviso di accertamento gli atti e i documenti in esso richiamati, essendone il contribuente a conoscenza; che le censure formulate dall’ente riguardavano tutte le statuizioni della sentenza; che gli avvisi di accertamento erano legittimi sotto tutti i profili evidenziati.
Avverso le sentenze, n. 764, n. 765 e n. 766 del 5.6.2018, depositate in data 12.6.2018, propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di quattro motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Lerici resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della costituzione in giudizio del Comune RAGIONE_SOCIALE Lerici, risultando il controricorso notificato in data 5 marzo 2019, oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (avvenuta, nel caso di specie, in data 13 dicembre 2018), fissato dall’art. 370 c.p.c., nella formulazione applicabile ‘ratione temporis’. Non
può conseguentemente tenersi conto, ai fini della decisione, del controricorso e della memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c. .
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 329, comma II, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancata specifica impugnazione del capo della sentenza riferito alla ritenuta nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la mancata formulazione di specifiche critiche nei confronti di detta statuizione, autonoma rispetto alla valutazione di fondatezza nel merito dell’impugnazione, avrebbe determinato l’inammissibilità del gravame. Le statuizioni delle sentenze, che hanno escluso la definitività del capo relativo alla ritenuta carenza di motivazione, sarebbero pertanto contrastanti con il principio dell’effetto devolutivo dell’appello.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello e la violazione del principio devolutivo avendo la Commissione tributaria regionale riformato un capo della sentenza -quello relativo alla ritenuta nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione -non impugnato. Le medesime statuizioni sarebbero pertanto inficiate da ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma I, della legge n. 212/2000, e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui le sentenze impugnate non censurano l’illegittimità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione degli atti -sconosciuti al destinatario -ai quali rinviava la motivazione dell’avviso. Si trattava del resoconto della verifica dei consumi, del verbale dei VV.UU e della segnalazione di un cittadino, atti che non erano stati resi noti in
precedenza e dei quali il contribuente non era venuto comunque a conoscenza in altro modo . Il ricorrente lamenta, inoltre, l’erroneità della decisione sotto il profilo dell’affermata conoscenza in capo al contribuente degli atti allegati all’avviso di accertamento, per effetto della loro rituale produzione nel corso del giudizio d’appello.
Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma II, del D.L. n. 201/2011, modificato dal D.L. n. 16/2012 e l’omessa applicazione dell’art. 8, comma II, D. Lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., censurando le sentenze impugnate per aver erratamente applicato disposizioni normative successive all’emissione degli avvisi di accertamento.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, atteso il riferimento alle medesime ragioni di censura o a questioni comunque alle stesse collegate.
6.1. Assume il ricorrente che le statuizioni inerenti, da un lato, alla nullità dell’atto per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e, dall’altro, alla fondatezza nel merito del ricorso, pur collegate rispetto alle conseguenze di improduttività di effetti dell’avviso di accertamento, riguardano tuttavia questioni autonome e fondate su distinti presupposti di fatto e di diritto. Ne consegue che l’omessa specifica impugnazione del capo riferito all’annullamento per difetto di motivazione, determinava la definitività della corrispondente statuizione e l’inammissibilità del gravame.
Le sentenze della Commissione tributaria regionale hanno, con riferimento alla questione prospettata, rilevato: ‘ …Anche qualora il Comune non abbia specificatamente censurato la dichiarata carenza di motivazione eccepita dell’atto impugnato questo non diventa sicuramente definitivo. Occorre tener presente che, a seguito di costituzione tardiva, il Comune non ha potuto produrre i documenti apportati ora alla ns attenzione correttamente, avendo la stessa Corte Costituzionale, con
sentenza 199/2017, riconosciuto che nuovi documenti possono essere prodotti in ogni ordine e grado del giudizio, riconoscendo infondata l’eccezione di incostituzionalità del comma 2 art. 58 d.lgs. 546/92. Non sussistono ostacoli alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado di giudizio. Nel processo tributario non trova applicazione il disposto dell’art. 345 c.p.c. che stabilisce preclusione nel processo civile di produzione di documenti in appello non prodotti in primo grado. ‘.
6.2. I motivi di censura in esame contestano la riportata motivazione osservando che gli aspetti inerenti da un lato alla nullità dell’atto per mancanza di motivazione ex art. 7, comma I, della legge n. 212/2000 e dall’altro alla fondatezza nel merito del ricorso, come enunciati nella sentenza della Commissione tributaria provinciale, riguardano questioni completamente autonome e fondate su distinti presupposti in fatto e in diritto. Afferma il ricorrente che ciascuna delle statuizioni della sentenza di primo grado ‘conservava efficacia precettiva autonoma’ e, in difetto di specifica impugnazione del capo riferito all’annullamento dell’avviso di accertamento per nullità derivante dalla mancanza di motivazione, la Commissione tributaria regionale non solo non avrebbe potuto riesaminare la statuizione avverso la quale non erano state formulate censure, ma avrebbe dovuto accertare l’acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata e rilevarne pertanto il passaggio in giudicato.
6.3. I motivi sono infondati.
6.4. Va premesso che le sentenze della Commissione tributaria provinciale, una delle quali figura allegata al ricorso, fondavano la motivazione dell’accoglimento, da un lato, sulla ritenuta sussistenza del diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale e, dall’altro, sul difetto di prova contraria sul punto da parte dell’ente impositore. Affermavano i giudici di primo grado che il Comune di Lerici si
sarebbe limitato a rilevare, nell’avviso di accertamento impugnato, ‘ che l’immobile non poteva essere considerato quale residenza abituale sulla base di ‘verifiche consumi controllo VVUU e segnalazione cittadino’ e perché la ‘moglie abita altrove’ senza allegare gli atti relativi agli accertamenti e controlli richiamati per relationem ‘. Le sentenze appellate facevano inoltre riferimento al contenuto dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e all’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
Il ragionamento della Commissione di prime cure, secondo il tenore testuale della motivazione e la ricostruzione logica del suo contenuto, era incentrato sul riscontro dei requisiti per ottenere il beneficio fiscale e sul difetto di ‘prova di segno contrario’ da parte del Comune impositore, cosicché il riferimento alla mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento, nei termini richiamati, rilevava essenzialmente sotto il profilo dell’assenza di elementi atti a dimostrare la carenza dei requisiti dell’agevolazione fiscale. L’affermazione relativa alla mancanza di motivazione dell’atto costituiva, quindi, nel contesto del riportato ragionamento dei giudici di primo grado, solo un richiamo improprio all’infondatezza della pretesa impositiva, considerata priva dei relativi presupposti, senza assumere la portata e il significato propri di un capo autonomo o di un punto decisivo della pronunzia di accoglimento del ricorso, suscettibile di impugnazione autonoma e di acquisire forza di giudicato interno.
6.5. Le censure appaiono destituite di fondamento sotto ulteriore profilo.
Come si evince dall’atto di appello, le contestazioni dell’Ufficio alla pronuncia di prime cure coinvolgevano non soltanto l’accertamento in fatto operato quanto alla prova della dimora abituale del contribuente, alla luce delle complessive risultanze consistenti anche nella documentazione richiamata dagli avvisi di accertamento, ancorché ritualmente depositata
solo nel corso del giudizio d’appello. L’impugnazione del Comune di Lerici, infatti, nel reputare infondata la ricostruzione in fatto e in diritto contenuta nella sentenza appellata, faceva espressamente riferimento anche alla contestazione riferita alla mancata allegazione dei documenti a base della pretesa tributaria. L’appello era, invero, diretto a contestare la sentenza impugnata, le cui argomentazioni, ad avviso dell’ente, si basavano ‘su ricostruzioni, di fatto e di diritto, assolutamente infondate e alquanto pretestuose’. La Commissione tributaria regionale era -quindi -investita del riesame di tutte le questioni.
7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che il contribuente fosse a conoscenza degli atti richiamati nell’avviso di accertamento, in tal modo essendo in condizione di difendersi. La conoscenza di tali documenti, inoltre, non è stata espressamente collegata alla produzione degli atti nel corso del giudizio d’appello, avendo la Commissione tributaria regionale richiamato tale argomento nella parte della motivazione relativa all’esame di altra questione preliminare esaminata.
Ciò posto, il ricorrente pur deducendo una violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito terzo grado di merito (Cass., 4 luglio 2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).
8. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La sentenza gravata richiama espressamente l’art. 8 della legge n. 504/1992, e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema. La fattispecie è stata pertanto sussunta nella corretta disposizione normativa, con un accertamento di fatto (prova positiva di non dimora abituale) insindacabile in sede di legittimità.
8. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Nulla per le spese, considerata la tardività della costituzione in giudizio del Comune di Lerici.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME