Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1179 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23136/2017 R.G. proposto da : NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1963/49/17, depositata il 2/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME era notificato un avviso di accertamento per l’anno 2011 a seguito di una verifica fiscale conclusasi con un
PVC. La Guardia di Finanza aveva eseguito un accesso pressi i locali di ‘Villa RAGIONE_SOCIALE‘, in cui NOME svolgeva un’ ‘ attività di ristorazione ‘ mai dichiarata, adibiti anche ad abitazione del titolare. Non essendo stato consegnato alcun registro o libro contabile attinente all’attività di ristorazione di ‘ Villa RAGIONE_SOCIALE ‘ , era stato eseguito un accertamento induttivo sulla base dell’esito RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie . Applicata la presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, dopo aver accolto parzialmente le giustificazioni del contribuente sulle operazioni di versamento e di prelievo, erano stati individuati dapprima i ricavi non dichiarati e quindi il reddito sulla base di un coefficiente di redditività, con riprese ai fini IRPEF, IVA e IRAP.
Con la sentenza n. 1963/2017 impugnata, che aveva riformato la sentenza della CTP di Caserta n. 4806/2015, veniva respinto il ricorso del contribuente.
2.1 Il giudice di primo grado aveva ritenuto che gli atti fossero confusi perché la verifica si riferiva a un’attività di ristorazione presso ‘Villa RAGIONE_SOCIALE‘ e a un accesso presso la sede dove si svolgeva tale attività di ristorazione senza la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Il contribuente era però titolare di un’impresa individuale di gioielleria e al contempo amministratore della RAGIONE_SOCIALE.
2.2 La CTR evidenziava che l’avviso di accertamento riguarda va NOME COGNOME come imprenditore individuale e non la società a responsabilità limitata di cui il medesimo era amministratore. Pur avendo dichiarato di svolgere l’attività di gioielliere, NOME traeva il proprio reddito in totale evasione d’imposta da una distinta attività di somministrazione di alimenti e bevande con ristorazione. Non era ravvisabile la confusione fra attività a cui aveva fatto riferimento il primo giudice, perché il destinatario dell’avviso era proprio il contribuente NOME
Contro la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp att. c.p.c. e 111 Cost., con nullità della sentenza per motivazione apparente perché la decisione a) si limita a una mera riproduzione RAGIONE_SOCIALE considerazioni e conclusioni dell’RAGIONE_SOCIALE con inconsistenti differenze; b) non dà conto di alcuna RAGIONE_SOCIALE difese che il ricorrente aveva proposto nel ricorso e nelle controdeduzioni.
Il motivo è infondato.
2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la
motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
2.2 Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALE modalità espositive (Cass., Sez. U., 642/2015, Cass. 22562/2016 e Cass. 29028/2022).
2.3 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza spiega che gli accertamenti hanno riguardato esclusivamente l’attività dell’imprenditore individuale NOME COGNOME e non l’attività della RAGIONE_SOCIALE. Il fatto che il giudice di secondo grado abbia condiviso le argomentazioni della difesa erariale non integra un vizio di motivazione. Le ‘ considerazioni ‘ della difesa del contribuente (v. ricorso, pag. 15) rispetto a cui la
CTR non avrebbe preso posizione non vengono indicate dal ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. L’avviso di accertamento confonde la posizione individuale del contribuente e l’attività di ristorazione svolta dalla società , come rilevato dal giudice di primo grado. Esisteva un’impresa individuale riguardante il commercio al dettaglio di orologi, gioielli e argenteria e non era controverso che il contribuente svolgesse in Cassino questa attività commerciale . L’avviso di accertamento non identifica il soggetto destinatario del controllo ed è stata fatta confusione fra i fatti e i luoghi di causa.
Il motivo non può essere accolto.
4.1 L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo “petitum e nella causa petendi”, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza che l’atto possa esaurirsi nell’enunciazione di un ‘ imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ‘ ex post ‘ , dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto e istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e, dall’altro, pienamente controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione (Cass., 30039/2018). La motivazione deve permettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi. Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto della pretesa, l’avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenziali per comprendere le ragioni dell’accertamento. L ‘Ufficio ha l’obbligo d’ illustrare chiaramente perché ritiene che il
contribuente debba pagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cui si basa la pretesa (Cass. 28722/2025).
4.2 L’avviso di accertamento riguarda in maniera inequivoca l’attività di NOME COGNOME , come imprenditore individuale nel campo della ristorazione, svolta in INDIRIZZO di Mondragone. La lamentata contraddittorietà della motivazione dell’avviso non è ravvisabile. A prescindere dai riferimenti contenuti nell’avviso alla dichiarata attività di gioielliere esercitata in Cassino e al fatto che all’epoca dell’avviso NOME era diventato oramai anche l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dall’estratto dell’avviso riportato a pag. 3 del ricorso si comprende che la verifica fiscale abbia interessato l’attività di ristorazione svolta dal NOME nell’anno d’imposta 20 11 come imprenditore individuale, senza che il contribuente avesse posto a disposizione dell’Ufficio alcuna contabilità. I maggiori redditi dell’attività di ristorazione erano stati accertati tramite indagini bancarie. L’avviso dà atto dei prelievi e dei versamenti e RAGIONE_SOCIALE operazioni che erano state ritenute non giustificate. L’attività nel settore della ristorazione della società di capitali, iniziata solo nella seconda metà del 2012 in un luogo diverso, non era stata oggetto di verifiche né avrebbe potuto esserlo per il 2011. Una commistione fra l’attività non dichiarata esercitata da NOME COGNOME a Villa RAGIONE_SOCIALE come imprenditore individuale e quella svolta dal COGNOME come amministratore della RAGIONE_SOCIALE non è ipotizzabile perché nel 2011 la società non era ancora stata costituita. Non era stata oggetto di controllo nemmeno l’attività di gioielliere, che il contribuente aveva dichiarato di esercitare in Cassino.
Con il terzo motivo il contribuente deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, stat. contrib. perché la verifica era iniziata il 7/4/2014 e il PVC era stato redatto il 29/5/2014, senza che
risultino proroghe autorizzate dal comandante del nucleo del nucleo di polizia tributaria. L’anomala procedura è in contrasto con il termine massimo della verifica di 30 giorni e con il principio secondo cui le operazioni devono svolgersi arrecando il minor disagio possibile al contribuente. La conseguenza è che il PVC e l’atto impositivo sono illegittimi mentre le prove acquisite in violazione della norma imperativa divengono inutilizzabili.
6. Nemmeno il terzo motivo è fondato.
L’art. 12, comma 5, stat. contrib. prevede: « La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio » . Sul disagio arrecato nulla è allegato se non evidenziando il tempo impiegato per i controlli. La giurisprudenza della Corte è innanzitutto ferma nel ritenere che il termine si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso la sede del contribuente, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi senza che in materia assumano alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte – come l’art. 8, comma 6 d.m. Finanze 30 dicembre 1993 – per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice (Cass. 23595/2011 e Cass. 11878/2017). Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, che si è limitato a indicare la prima e l’ultima data riportate nel PVC, il computo non può essere eseguito soltanto sulla base dei giorni trascorsi tra l’inizio e la fine RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica. In secondo luogo, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non determina la decadenza del fisco dal potere-dovere di accertare il debito del contribuente e, quindi, non
inficia la validità dell’accertamento, poiché non si tratta di un termine perentorio, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l’incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua “ratio” ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno (Cass. 16323/2014, Cass. 7584/2014, Cass. 2055/2017 e Cass. 6779/2022).
7. Il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014 nella misura complessiva indicata nel dispositivo (euro 3.400,00 per la fase di studio ed euro 2.400,00 per la fase introduttiva), seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME