Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7782/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Caserta (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliata (indirizzi p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL;
EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO VALORE DI AREE EDIFICABILI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 17 settembre 2021, n. 6697/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 17 settembre 2021, n. 6697/07/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 4030/2018/54 notificatole il 6 novembre 2018 per parziale/tardivo pagamento dell’IMU relativa all’anno 2015, nella misura complessiva di € 6.967,76, con riguardo ad un terreno sito in Bellona (CE) e censito in catasto con la particella 87 del folio 12, del quale ella era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di Bellona (CE), avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 24 settembre 2019, n. 3873/10/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’imposta era stata correttamente determinata in relazione all ‘edificabilità risultante dalla destinazione urbanistica del terreno in questione.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che fosse « ‘assolutamente infondata … l’eccezione sollevata dalla contribuente circa l’erronea determinazione dell’IMU da parte del Comune’, cosi incorrendo in manifesto errore di diritto ».
Richiamato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui: « 5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche », la ricorrente assume che: « Nello stabilire il valore del fondo ai fini della determinazione della base di imposta, nessuno di detti elementi risulta contemplato, e pertanto l’IMU richiesta alla ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, è arbitraria e perciò illegittima ».
2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2 Anzitutto, il mezzo è assolutamente carente di autosufficienza.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla
motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501).
Nel caso di specie, in mancanza di trascrizione integrale dell’impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso, non bastando la eventuale riproduzione di stralci sparsi ed isolati nell’illustrazione complessiva del motivo, che non consentono la ricostruzione dei passaggi rilevanti, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo
2.3 Ad ogni modo, la doglianza deve essere disattesa.
Secondo la sentenza impugnata, « la conoscenza da parte del contribuente della diversa destinazione dei terreni di sua proprietà risale al 2009, data nella quale la stessa ebbe ad
allegare all’atto di citazione per opposizione a stima dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli delle visure nelle quali già emergeva la diversa destinazione dell’immobile. Tale giudizio risulta poi definito in modo favorevole alla contribuente alla quale fu riconosciuta un’indennità superiore a quella versata dall’ente, riconoscendo, tra l’altro, anche la vocazione industriale del fondo di mq. 28,867 identificato nel catasto dei terreni al f.12 part. 87 e classificato dall’ente come area produttiva di tipo D. In ogni caso, va evidenziato che dalla documentazione prodotta già in primo grado ed in particolare dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bellona allegato, risulta chiaramente che il terreno distinto dall’Agenzia del territorio al foglio 12 particella 87 ricade in zona D del programma di fabbricazione con destinazione “impianti produttivi”. Deve pertanto che il calcolo dell’IMU indicata nell’avviso impugnato per l’anno 2015 risulta corretto in quanto eseguito ai sensi dell’art. 5 del Dlgs.504/92 ».
Siffatta motivazione è in piena sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni
riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Pertanto, l’indicazione attraverso un prospetto analitico e riassuntivo -dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale de ll’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in termini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
3. Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado « la sentenza di primo grado evidenziando ‘la inconferenza delle sentenze prodotte dalla contribuente
rispetto al caso in esame, in considerazione del fatto che le stesse pur avendo annullato i precedenti avvisi per le diverse annualità non affrontano il merito della corretta determinazione dell’IMU, ma si limitano a stabilire che la motivazione degli avvisi di accertamento impugnati risultava insufficiente ‘ ».
Laddove, secondo la ricorrente: « Così decidendo, essi non si sono avveduti che la questione di merito sottoposta al loro esame aveva ad oggetto proprio l’immotivata determinazione della base imponibile, e che pertanto le sentenze che avevano accolto l’eccezione della contribuente annullando gli avvisi per le precedenti annualità fanno stato tra le parti proprio perché attengono espressamente al merito dell’accertamento » (pagina 6 del ricorso).
3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.2 Si legge in ricorso (a pagina 6) che: « Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la contribuente ha prodotto copia delle sentenze n. 5084/02/17, n. 5116/03/15 e n. 4764/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che hanno annullato gli avvisi di accertamento formati per gli anni di imposta 2013, 2012 e 2009 accogliendo l’eccezione di difet to di motivazione sollevata dalla parte, per avere l’Ente impositore agito ‘omettendo ogni parametro di riferimento’ (così, ad es., la sentenza n. 5116/03/15) . Gli avvisi e le relative sentenze risultano allegati ai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso in primo grado ».
Dunque, secondo la ricorrente, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della formazione del giudicato in relazione a talune sentenze rese dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che avevano annullato gli avvisi di accertamento
per l’IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2019 per carenza di motivazione sui parametri di riferimento.
3.3 Tuttavia, il mezzo non contiene alcuna trascrizione (anche se solo in forma di stralci) dei richiamati giudicati, che neppure sono stati prodotti in questa sede, non bastando il generico rinvio alla documentazione annessa al fascicolo di parte nel giudizio di prime cure.
Invero, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2024, n. 2717).
Per cui, nella specie, vi è carenza a monte dei presupposti per l’idonea formulazione in ricorso dell’ exceptio iudicati .
3.4 Ad ogni modo, come è stato correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, « risulta pienamente condivisibile la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla inconferenza delle sentenze prodotte dalla contribuente rispetto al caso in esame, in considerazione del fatto che le stesse pur avendo annullato i precedenti avvisi per diverse
annualità non affrontano il merito della corretta determinazione dell’IMU, ma si limitano a stabilire che la motivazione degli avvisi di accertamento impugnati risultava insufficiente ».
Per cui, si tratta, comunque, di pronunce caducatorie degli atti impositivi per vizio formale (cioè, per inadeguatezza motivazionale), l’accertamento incontrovertibile della cui invalidità non potrebbe estendersi anche alle annate successive.
Difatti, l’annullamento in sede giudiziaria dell’atto impositivo per vizi formali o per difetto motivazionale è ostativo all’espansione del giudicato esterno oltre il perimetro del giudizio in esito al quale esso si è formato, con riguardo, cioè, ad altri giudizi tra le medesime parti per diverse annate del medesimo tributo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916). In tal senso, questa Corte ha affermato che l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34656; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2020, n. 25070; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2021, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18187; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2284; Cass., Sez. Trib., 27 marzo 2023, n. 8568; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2024, n. 2070).
In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’ inammissibilità e l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio