Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 951 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29925/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 4579/46/15, depositata il 14 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4579/46/15 del 14/05/2015 la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 440/02/14 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, con l’avviso di accertamento impugnato era stato accertato un maggior reddito d’impresa in ragione di costi ritenuti indeducibili.
1.2. La CTR motivava il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio evidenziando che: a) con riferimento ai costi ritenuti non di competenza per euro 37.992,69, «trattasi di spese di cui nell’esercizio di competenza non è ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, in quanto concorreranno a formarlo nell’esercizio in cui si verificheranno tali condizioni»; b) con riferimento ai canoni di leasing , la detraibilità era «determinata in funzione RAGIONE_SOCIALEa categoria di appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘attività effettivamente svolta» e l’Ufficio aveva «applicato coefficienti stabiliti per un RAGIONE_SOCIALE diverso da quello relativo alla categoria merceologica RAGIONE_SOCIALE‘azienda»; c) con riferimento, infine, ai compensi degli amministratori, gli stessi erano stati effettivamente corrisposti come risultante dai moRAGIONE_SOCIALEi CUD, che certificavano anche le imposte pagate.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riguardo alla ripresa concernente i canoni di leasing , non avendo specificato il RAGIONE_SOCIALE al quale i coefficienti di ammortamento applicati sarebbero stati erroneamente collegati e quali siano le categorie merceologiche messe a raffronto.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
1.3. Nel caso di specie, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza con riferimento ai canoni di leasing va letta unitamente alla parte in fatto RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza, laddove sono stati indicati i motivi di ricorso proposti avverso l’avviso di accertamento.
1.4. In particolare, la società contribuente aveva evidenziato che l’azienda apparteneva al RAGIONE_SOCIALE IX ed esercitava l’attività di produzione di fertilizzanti chimici organici. Non si trattava di una impresa agraria e, pertanto, non rientrando nel RAGIONE_SOCIALE I, non dovevano alla stessa applicarsi i coefficienti di ammortamento previsti per tale RAGIONE_SOCIALE, ma quelli attribuiti al reale settore di appartenenza.
1.5. Proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa domanda originariamente proposta da COGNOME, riassunta nella sentenza impugnata, si può
agevolmente comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice di appello, il quale ha annullato la ripresa perché RAGIONE_SOCIALE ha applicato dei coefficienti di ammortamento erronei, riguardanti il RAGIONE_SOCIALE I anziché il RAGIONE_SOCIALE IX, cui effettivamente appartiene l’azienda gestita dalla controricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), nella formulazione applicabile ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR annullato senza alcuna motivazione il rilievo per il quale i canoni di leasing concernenti il contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE n. 935772, RAGIONE_SOCIALEa durata di sessanta mesi, sarebbero comunque indeducibili (per un importo di euro 14.502,00 + IVA al 20%) pur applicando i coefficienti previsti per il RAGIONE_SOCIALE IX indicato dalla società contribuente. Invero, per le tettoie mobili oggetto di detto contratto il periodo minimo di durata contrattuale era di ottanta mesi.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
2.2. Invero, la difesa erariale, pur riportandone liberamente il contenuto, non ha integralmente trascritto in ricorso, per la parte che qui interessa, né il processo verbale di constatazione, né l’avviso di accertamento e, nel contempo, non ha specificato la esatta collocazione in atti di detti documenti, in palese violazione del principio enunciato da Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente allorquando ha ritenuto deducibili i compensi degli amministratori che, secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, non sarebbero mai stati corrisposti.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La CTR ha affermato che la società contribuente ha depositato «copiosa documentazione idonea a confutare quanto sostenuto dall’Ufficio» e, in particolare, gli allegati moRAGIONE_SOCIALEi CUD «certificano i compensi erogati agli amministratori, nonché le imposte pagate».
3.3. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma idonea alla comprensione RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi : la prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo versamento dei compensi degli amministratori è rinvenibile nei moRAGIONE_SOCIALEi CUD.
3.4. In realtà, parte ricorrente sembra contestare, più che la motivazione apparente, una insufficienza motivazionale, non più censurabile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), tanto più in presenza di una doppia conforme di merito.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato RAGIONE_SOCIALEa lite di euro 183.845,50.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.