Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 508 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 508 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12903/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8797/2017 depositata il 20/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La controversia verte sulla debenza della Tarsu – relativamente alle annualità d’imposta 2008 -2012 – in relazione agli immobili siti nel
Comune di Sarno, di proprietà di NOME COGNOME, il quale si è opposto agli atti impositivi sul rilievo che sia il piano terra che l’alloggio al primo piano siano improduttivi di rifiuti.
In particolare, il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, eccependo , tra l’altro, la mancata sottoscrizione dell’atto impositivo.
2.La Commissione tributaria provinciale di Salerno respingeva il ricorso.
Sull’appello di NOME COGNOME, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’impugnazione, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’appellante in ordine all’asserito difetto di potere in capo al direttore generale della RAGIONE_SOCIALE che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, sul presupposto che mancasse la documentazione atta a dimostrare il potere di emissione dell’atto impositivo, ritenendo .
Per la cassazione della summenzionata decisione, ha proposto ricorso la società di riscossione (RAGIONE_SOCIALE), affidato a cinque motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivoproposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -reca la denuncia di .
La società ricorrente lamenta l’error in iudicando nel quale sarebbe incorso il Collegio di secondo grado, che ha annullato la pretesa tributaria sulla base del fatto che ‘i primi Giudici avrebbero dovuto ritenere fondata ed assorbente la censura con la quale veniva contestata la sussistenza della
delega alla sottoscrizione in capo al soggetto indicato in calce ai provvedimenti impugnati ‘ (pagina n. 2 della sentenza impugnata).
Si assume che detta censura non sia stata sollevata dal contribuente nel primo grado di giudizio, bensì rilevata, inammissibilmente, d’ufficio dalla Corte di secondo grado, in quanto, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si proponeva esclusivamente il motivo di ricorso concernente ( vedasi pag. 11 del ricorso introduttivo ).
Con le memorie difensive, la RAGIONE_SOCIALE ha foto-riprodotto i motivi proposti con il ricorso originario, quali la necessità del nominativo e della firma del responsabile del procedimento, nonché la nullità dell’avviso se emesso in assenza di delega all’esercizio del potere impositivo da parte della concessionaria.
Si osserva che la doglianza avente ad oggetto la nullità degli avvisi di accertamento per mancanza, in particolare, di una valida sottoscrizione degli stessi non può ritenersi inclusiva della censura concernente la mancanza della delega alla loro sottoscrizione, profilo quest’ ultimo che implica una ‘estensione’ del thema decidendum.
2. Il secondo mezzo di ricorso deduce la .
Si critica la statuizione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, rendendo una decisione giudiziale per relationem, non ha esaminato la normativa applicata dal Giudice di prime cure, rendendo una motivazione meramente apparente.
Si deduce che il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene la legittimità della motivazione per relationem, allorquando questa risulti autosufficiente, requisito che, nel caso in esame, difetta non potendosi
rinvenire nella parte motiva della decisione impugnata una adeguata argomentazione che contenga un’autonoma valutazione critica e la chiara ed esaustiva esplicitazione delle ragioni che la sorreggono.
3.Il terzo strumento di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art 74 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, avendo il decidente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 9726 del 2012, che disciplina una fattispecie avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso per una ‘imposta di pubblicità’ e dunque non concernente la Tarsu. Per tali ragioni, la pronuncia gravata risulterebbe illegittima, poiché ha considerato applicabile il regime di una nullità prevista per uno specifico procedimento tributario (in questo caso imposta di pubblicità) alla Tarsu.
4. La quarta censuraintrodotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. c.p.c. -reca la denuncia della violazione dell’art 74 d.lgs. n. 597 del 1993, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 9726 del 2012, la quale ha affermato il principio di diritto sulla base dell’art. 10 d.P.R. n. 507/1993, abrogato dall’art. 1, comma 172, lett., b), legge n. 296/2006, con decorrenza dal primo gennaio 2007, mentre gli avvisi di accertamento, impugnati dal contribuente, sono stati emessi negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ovvero in epoca successiva alla abrogazione della richiamata normativa, da ciò derivandone l’impossibilità dell’applicazione, alla fattispecie de qua, della decisione di legittimità citata nella sentenza impugnata.
Si soggiunge che l’art. 74 del d.lgs. 1993, n. 507 disciplina l’emissione dell’avviso di accertamento Tarsu e non recita, a differenza dell’art. 10 del medesimo decreto legislativo, che ‘ in caso di gestione in concessione, l’avviso di accertamento deve essere firmato da un rappresentante del concessionario ‘.
5. L’ultimo mezzo di ricorso, proposto ai sensi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione art. 21octies legge 7 agosto 1990, n. 241; per non aver la Corte regionale applicato agli avvisi di accertamento Tarsu, relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE e sottoscritti dal suo Direttore Generale, l’art. 21 octies della legge rubricata, secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ” qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato “.
Si afferma che, in materia, è costante l’indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte, secondo cui sia la cartella di pagamento, sia l’avviso di mora non devono essere sottoscritti dal concessionario ‘ essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l’indicazione, della causale tramite apposito numero di codice ‘ (Cass. civ. sez. Trib. 27.07.2012 n. 13461; Cass. 10.09.2007 n. 18972; Cass. civ sez. Trib. 17.04.1998 n. 3911).
6. La prima censura è inammissibile.
Osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366, n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), era onere della ricorrente – onde suffragare adeguatamente le proprie contestazioni sul fatto che l’esaminato motivo di appello investiva una questione non proposta nel giudizio di primo grado ed evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto della norma codicistica citata – non solo trascrivere integralmente le censure proposte con l’originario ricorso ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto del ricorso originario proposto dal contribuente, al fine di consentire a questa
Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti. Difatti, la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo , è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2/2/2017 n. 2771, Cass. 30/09/2015 n. 19410); ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all’interno del ricorso originario (si vedano in questo senso Cass. 15/03/2019, n. 7499; Cass. 23/3/2018 n. 7371, Cass. 10/1/2012 n. 86 e Cass. 21/5/2004 n. 9734). Occorreva pertanto che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi. Al contrario il ricorrente si è limitato a richiamare, in maniera indiretta, la doglianza relativa alla novità della proposizione del motivo in appello rispetto al precedente grado di giudizio, in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura.
Rimane, in ogni caso, pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –
quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).
Con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 3612 del 04/02/2022; Cass. n. 24048 del 06/09/2021; Cass. 30/07/2024, n. 21346).
Nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso la ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stess a, nel dolersi che la Corte d’appello avrebbe erroneamente respinto l’impugnazione sulla base di un motivo proposto solo in sede di appello, ha tuttavia omesso di fornire idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione
negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore – con particolare riguardo all’indicazione dei fatti specifici esaminati dalla CTR, ancorchè estranei al giudizio, e gli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo al ricorso originario contenente i motivi ad esso sottostanti -, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.
In particolare, la concessionaria si è limitata a trascrivere un breve passo del ricorso di primo grado laddove il contribuente lamenta , omettendo di riprodurre il contenuto integrale delle difese svolte nel ricorso introduttivo.
Solo con la memoria difensiva , depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE ha foto-riprodotto una pagina del ricorso originario del contribuente: tuttavia, la memoria non puo’ integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiche’ assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano gia’ stati ritualmente cioe’ in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimita’, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 26670/2014; Cass. n. 8949/2023, in motiv.).
7. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La pronuncia impugnata espone chiaramente la ratio decidendi posta a fondamento dell’accoglimento dell’appello, ritenendo necessaria la sussistenza della delega della sottoscrizione in capo al soggetto in calce
all’avviso di accertamento, pur se erroneamente richiama precedenti non pertinenti al tributo oggetto degli avvisi impugnati.
Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U n. 22232/2016) la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da ” error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.. Nella fattispecie, non è ravvisabile un’apparente motivazione nella concatenazione logica delle argomentazioni sorreggenti il ragionamento del giudice di appello.
8.La terza e la quarta censura che -involgendo la medesima questione di diritto – possono essere esaminate congiuntamente, non hanno pregio.
Il potere del Concessionario dipende dal rapporto di convenzione “a monte” con l’ente impositore, e l’emissione del singolo atto è “sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette, a prescindere dal funzionario che materialmente lo esegue” (Cass. n. 26176/2011, in fattispecie concernente avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione; Cass. n. 31707 del 07/12/2018).
Non è qui in discussione che la concessionaria procedesse all’attività di accertamento in forza di valida ed efficace convenzione stipulata con il Comune di Sarno per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali (per la Tarsu, rilevano in particolare gli artt.71, 4^ co. e 74), ma non anche la effettiva rispondenza del sottoscrittore alla sfera di legale rappresentanza di tale società (Cass. n. 31707/2018; Cass. n. 22895/2017).
Qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie (Cass. n. 1138 del 21/01/2008; così 6772/10 e 20852/10; Cass. 6 febbraio 2020, n. 2841).
Lo stesso principio è inoltre desumibile -sebbene a contrario -anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. ex art. 49: dalla quale si evince che, fermo restando il potere del Comune di accertare e riscuotere la tassa di smaltimento (TARSU) in vigore prima della sua sostituzione ad opera della tariffa (TIA), tale potere va invece riconosciuto -all’esito del regime transitorio di introduzione di quest’ultima, come qui rilevante proprio al ‘soggetto che gestisce il servizio’ in forza di concessione; e ciò anche per quanto concerne la legittimazione processuale nelle relative controversie (Cass. 4893/13; 1179/04).
L’art. 1, comma 87, legge n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati»; questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017) e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della
trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
Siffatta garanzia per il contribuente deve valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva, in quanto il “provvedimento di livello dirigenziale” rimanda inequivocabilmente ad un atto della pubblica amministrazione, ipotesi rispetto alla quale la formulazione letterale della norma appare calibrata, ma ciò non di meno, qualora l’imposta sia gestita da un concessionario, “sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione compiuta, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico impositore, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui al secondo alinea della legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 87′ ( Cass. n. 11045 del 24 aprile 2024; n. 15973 del 15 giugno 2025), a nulla rilevando la circostanza che la controversia oggetto della sentenza di questa Corte n. 9627/2012, richiamata dai giudici regionali, concernesse l’imposta di pubblicità, avendo fondato il decisum sul disposto dell’art. 1, comma 87, summenzionato.
Dato questo presupposto, non si evince dalla sentenza impugnata né dal ricorso o da documentazione prodotta nel giudizio di merito se l’avviso in oggetto sia stato effettivamente sottoscritto dal legale rappresentante della società concessionaria ovvero a nome di quest’ultima. Ed è proprio con riferimento a tale circostanza che il giudice di merito ha riscontrato con valutazione fattuale qui non sindacabile – che: a. il sottoscrittore dell’avviso è il direttore generale; b. che manca la documentazione atta a dimostrare l’atto dal quale il direttore mutuava i poteri rappresentativi.
Infine l’ultima censura relativa alla irrilevanza, ai fini della legittimità dell’atto impositivo adottato, della sottoscrizione non richiesta per la cartella esattoriale e l’avviso di mora, non appare pertinente, vertendo la controversia sulla legittimità degli avvisi di accertamento emessi dalla RAGIONE_SOCIALE
Segue l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri mezzi.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato poiché il medesimo non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione in data 2 dicembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME