Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13898/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ.ST. CATANIA n. 6357/05/20 depositata il 17/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6357/05/20 del 17/11/2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sez. Staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) avverso la sentenza n. 1627/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME Modica avverso quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2010, l’uno per IRAP e IVA notificato alla società e gli altri per IRPEF notificati a ciascuno dei soci.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società aveva rettificato il reddito della stessa e, contestualmente, i maggiori utili percepiti erano stati imputati ai soci per trasparenza.
1.2. La CTR accoglieva quasi integralmente l’appello proposto da AE, evidenziando -per quanto ancora interessa -che: a) l’Ufficio aveva fornito la prova del potere di sottoscrizione degli avvisi da parte del funzionario delegato, senza che ci fosse la necessità di una sua individuazione specifica; b) non sussisteva il dedotto difetto di motivazione dell’atto impugnato; c) la metodologia di calcolo adoperata dai verbalizzanti appariva rigorosa ed immune da errori; d ) l’effettuazione di acquisti senza fattura risultava da documenti extracontabili.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE società e soci proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso società e soci deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli avvisi di accertamento impugnati siano stati validamente sottoscritti, nonostante le sottoscrizioni siano state apposte da soggetti non individuati nominativamente nelle deleghe del capo dell’Ufficio.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato, quanto all’IVA, dall’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass. n. 5177 del 26/02/2020; Cass. n. 24271 del 30/09/2019; Cass. n. 27871 del 31/10/2018; Cass. n. 9736 del 12/05/2016; Cass. n. 22810 del 09/11/2015; Cass. n. 22800 del 09/11/2015). Peraltro, trattasi di delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che, pertanto, può estrinsecarsi attraverso ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto che abbia materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 8814 del 29/03/2019).
1.3. Ne consegue che, correttamente, la CTR ha ritenuto che la specifica indicazione del nominativo del soggetto delegato non sia necessaria.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo un avviso di accertamento privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal menzionato art. 39, primo comma, lett. d), e in presenza di scritture contabili assolutamente regolari.
2.1. La censura dei ricorrenti riguarda, da un lato, l’insussistenza degli elementi indiziari per poter procedere ad accertamento analiticoinduttivo e, dall’altro, la metodologia di calcolo seguita dai verificatori, ritenuta corretta dalla CTR.
2.2. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.
2.3. In primo luogo, il motivo difetta del tutto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto, anche per riassunto, le parti salienti dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione, nonché le specifiche contestazioni formulate nei gradi di merito, segnalando specificamente la presenza di detti atti nel fascicolo relativo al giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022); questa Corte, pertanto, non è messa in grado di valutare i rilievi mossi dai contribuenti.
2.4. In secondo luogo (e con riferimento alla metodologia di calcolo seguita dai verificatori), società e soci tendono a mettere in discussione, con la formulazione di una censura di violazione di legge, l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, mirando alla rivalutazione dei fatti operata da quest’ultimo, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per inosservanza e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine alla rilevata regolarità dei presunti acquisti di merce senza fattura e della conseguente insussistenza RAGIONE_SOCIALE vendite ‘in nero’ , censura
che la Corte avrebbe risolto validando acriticamente le risultanze del processo verbale di constatazione, senza soffermarsi sulle argomentazioni e prove esposte dai ricorrenti, in assenza di alcuna specifica deduzione dell’Ufficio sul punto.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
3.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, di certo sintetica sul punto contestato, non può dirsi apparente, in quanto, il giudice di appello evidenzia che: i) gli acquisti di merce sono evincibili da documentazione extracontabile; ii) la riconciliazione della contabilità ordinaria con quella extracontabile ha fatto emergere la mancata emissione RAGIONE_SOCIALE fatture; iii) deve, pertanto, escludersi che di detti acquisti vi sia traccia in contabilità, diversamente da come ritenuto dai ricorrenti.
3.4. La superiore motivazione, infatti, dà puntualmente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni logico-giuridiche sottese alla conferma della ripresa, con conseguente piena esplicitazione della ratio decidendi .
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 44.345,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto
-ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.