Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29085 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
Oggetto : Transfer pricing – IRES ed IRAP 2009 – Metodo TNMM – Indice di riferimento ROS – Diversità tra PVC e avviso di accertamento -Rilevanza in termini di violazione del diritto al contraddittorio – Esclusione * Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5294/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria RAGIONE_SOCIALE Toscana, n. 849/03/2021, depositata in data 12 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
All’esito di una verifica fiscale, iniziata l’8 aprile 2014 e culminata nel processo verbale di constatazione notificato il 16
ottobre 2014, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2009 , con cui recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini Ires e Irap, per complessivi 242.820,00 euro, sul rilievo che i valori riportati dalla contribuente fossero molto lontani da quelli medi praticati dalle società comparabili, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r..
La contribuente, esercente l’attività di ‘commercio al dettaglio di orologi e gioielleria’ aveva acquistato dalla controllante RAGIONE_SOCIALE (società di diritto svizzero) gioielli e orologi da rivendere nel mercato italiano, presso i punti vendita siti in Roma e Porto Cervo.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato il metodo TNMM ( Transactional net margin method ) individuato anche dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in sede di verifica come quello più affidabile nella fattispecie , e l’indice di riferimento ROS ( Return on sales ), in luogo di quello individuato (NCP) dai militari nel PVC.
Aveva, quindi, acclarato che la contribuente aveva acquistato i beni dalla capogruppo ad un prezzo lontano d al ‘valore normale’ di cui al citato art. 110, comma 7.
La società impugnava l’ atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accoglieva il ricorso: evidenziava che l’Ufficio si era discostato completamente dall’attività istruttoria svolta dalla GdF, ‘mutando completamente la metodologia di rettifica del valore normale, senza attivare il contraddittorio con il contribuente’; ciò aveva comportato la for mulazione di una ‘pretesa a carico dell’odierna ricorrente del tutto differente rispetto a quella risultante in base al verbale della GDF’; pertanto, l’Ufficio, prima di emettere l’av viso, avrebbe dovuto invitare la contribuente alla presentazione di deduzioni.
L ‘Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello affermando che, a prescindere dal merito, ovvero dalla correttezza del metodo adoperato dall’Ufficio, la vertenza andava risolta ‘sul terreno RAGIONE_SOCIALE regole processuali’ ; sul punto condivideva la decisione della CTP circa la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto ‘atto che si presenta sostanzialmente e totalmente novativo rispetto alle conclusioni del PVC’, atteso che si era sostituito il metodo NCP con il diverso metodo ROS (pag. 4 della sentenza).
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidato ad un motivo. La contribuente è rimasta intimata.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 22 ottobre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la « violazione o falsa applicazione dell’art. 12 L. 212/2000 e dell’art. 42 DPR 600/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) del Cod. Proc. Civ.» per avere la CTR erroneamente annullato il recupero dell’Erario in quanto l’atto impositivo avrebbe avuto un contenuto ‘novativo’ rispetto al PVC. Sostiene, di contro, che l’A.F. ha un’autonomia di valutazione rispetto al contenuto del PVC, autonomia che non inficia il diritto di difesa del contribuente, esercitabile sia in fase procedimentale (con istanza di accertamento con adesione) sia in fa se processuale (con l’impugnativa dell’atto innanzi alla CTP).
Il motivo è fondato.
1.1. In disparte la considerazione che nel caso di specie trattandosi di accertamento a tavolino non sussisteva l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso di accertamento a tavolino «l’avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c., perché in esso, atto impositivo, si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto lo stesso giudice tributario» (Cass. 18/05/2019, n. 13490).
Deve essere, quindi, ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l’atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario».
1.2. La sentenza gravata non ha fatto corretta applicazione del sopra enucleato principio, avendo ritenuto nullo tout court l’avviso di accertamento, sol perché avente contenuto diverso (tra l’altro, unicamente sotto il profilo dell’indice correttivo ROS) rispetto al PVC e, in tal guisa, leso il diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME