Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29148/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in Roma, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 911/2020 depositata il 29/01/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue.
L’A.E. emise l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, a seguito di PVC del 4.10.2016 eseguito dalla GDF di Benevento, per riprendere a tassazione l’anno 2007 , a seguito a sua volta del procedimento penale n. 1824/10/201 da cui la verifica fu originata.
La società impugnò l’avviso, lamentando il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’ art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e la CTP accolse il ricorso.
La decisione venne impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE osservando come i giudici di prime cure non avessero preso in considerazione tutti gli elementi che avevano giustificato l’emissione dell’accertamento prima dei sessanta giorni.
Nel giudizio si costituì la società, che nel frattempo venne dichiarata fallita, di talché intervenne il curatore fallimentare.
Il giudice di seconde cure accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE affermando, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali e richiamando Cass. n. 8892/2018, secondo cui in presenza di casi di urgenza, la deroga al termine di 60 giorni opera a prescindere dalla sua esternazione all’interno dell’atto impositivo, che l’avviso di accertamento impugnato fosse legittimo ‘ poiché -anche in questa sede, oltre che in primo grado -non ha fornito in concreto elementi che potessero portare ad una diversa formazione dell’avviso opposto, anche in ragione della pericolosità fiscale della società, come accertato dalle indagini della ARAGIONE_SOCIALEG. oltre che prima dalla liquidazione e poi dall’avvenuto fallimento… ad avviso del collegio, la particolarità della condizione del contribuente in stato liquidatorio ed ancor più fallimentare giustifica l’emissione di un avviso di
accertamento prima del termine di 60 giorni, senza che si verifichi la lesione del principio di equaglianza tra soggetti falliti e soggetti in bonis…. L’ufficio ha provato le ragioni che hanno condotto all’emissione dell’accertamento prima dei sessanta giorni rispetto al PVC. Risulta dalla difesa erariale e dai dati disponibili che il contribuente in nulla è stato pregiudicato nelle sue facoltà difensive e di esposizione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in fase precontenziosa ‘.
Avverso la prefata sentenza la società contribuente propone ricorso con 2 motivi, resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. In prossimità dell’udienza, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RILEVATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce la violazione della legge n. 212 del 2000 art. 12, comma 7, in relazione alla legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies; del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 2, dell’art. 56 c.p. e dell’art. 5 del d.p.r. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 .
Si censura, nella sostanza, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ancorché emanato prima del decorso dei 60 giorni.
Ad avviso del ricorrente non sussisterebbe, la particolare e motivata urgenza che legittima l’emanazione dell’avviso prima del termine innanzi citato.
2.La doglianza è infondata.
Com’è noto in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico “ex ante”, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza
deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante (Cass. n. 29987/2022).
Cass. n. 21517/2023 ha inoltre statuito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato.
Deve infine evidenziarsi che l’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è giustificata dalla messa in liquidazione della società, che, non comportandone l’estinzione, non preclude l’attività di accertamento, né la soddisfazione RAGIONE_SOCIALE eventuali ragioni creditorie dell’Ufficio (Cass. n. 3045/2023).
Al fine di ritenersi legittimo l’avviso di accertamento, emanato prima del decorso dei 60 giorni è necessario, quindi, con una valutazione ex ante, che sussistano ragioni di urgenza le quali non possono essere costituite dalla sola messa in liquidazione della società.
Il giudice di seconde cure si è conformato ai principi di cui innanzi in quanto ha ritenuto legittimo l’avviso valutando, non uno ma diversi elementi probatori i quali deponevano, unitariamente, per la necessarietà dell’avviso prima del termine dei 60 giorni in forza della conclamata pericolosità fiscale della società contribuente ‘come accertato dalle indagini della ARAGIONE_SOCIALEG., oltre che prima della liquidazione e poi dell’avvenuto fallimento della stessa società’.
A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha affermato, ritenendo legittima l’emissione dell’avviso prima del decorso di 60 giorni, come il contribuente non avesse, in sostanza, fornito la prova della cd. resistenza: questa autonoma ratio peraltro non risulta impugnata.
La doglianza si risolve, nella sostanza, premessa l’applicazione della disposizione da parte del giudice di seconde cure in conformità della giurisprudenza di questa Corte, in una censura al merito della decisione, inammissibile sotto questo profilo.
2.Con il secondo motivo, in subordine si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 perché la sentenza avrebbe considerato ai fini della ritenuta validità dell’avviso, fatti successivi alla notifica dell’accertamento ossia avrebbe considerato, in via esclusiva, l’avvenuto fallimento.
Il motivo è infondato, la sentenza chiaramente considera tutti gli elementi presenti al momento dell’emanazione dell’avviso e, inoltre, (a riprova della pericolosità già conclamata) l’avvenuta liquidazione della società ed il suo fallimento.
Ne consegue, ancora una volta, che la censura si risolve in un inammissibile tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della controversia .
In conclusione, il ricorso deve essere respinto ed i ricorrenti devono essere condanni al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nei termini di cui in parte motiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in euro 8200,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2023