Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
CARTELLA DI
PAGAMENTO IRPEF 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19906/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita in giudizio,
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 6243/02/2014, depositata il 23 giugno 2014;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la cartella di pagamento n. 012-2008-0003253528, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione dei redditi mod. Unico/2005 per l’anno di imposta 2004, con recupero di € 2.199,00 a titolo di IRPEF, € 26,00 di addizionale comunale ed € 92,00 di addizionale regionale, oltre sanzioni ed interessi.
La C.T.P. di Avellino, con sentenza n. 56/06/2009 depositata il 24 febbraio 2009, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, annullando la cartella in questione.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 6243/2/2014 depositata il 23 giugno 2014, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 31 agosto 2015).
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 15072 del 12 maggio 2022, emessa all’esito dell’adunanza camerale del 6 aprile 2022,
questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Effettuato tale adempimento (ricorso notificato l’11 luglio 2022) , quest’ultima rimaneva intimata.
La discussione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’ RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973 , dell’art. 6, comma 1 , e dell’art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che le norme censurate prevederebbero che, prima dell’iscrizione a ruolo, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ciò posto, nel caso di specie, secondo l’Ufficio, non vi sarebbe alcuna incertezza rilevabile, dato che il medesimo si sarebbe esclusivamente limitato a iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate, senza alcun apporto correttivo ai dati di scienza rappresentati dal contribuente.
In ogni caso, l’Amministrazione ricorrente ritiene che la sanzione per il mancato rispetto della normativa in questione non sarebbe quella della nullità della cartella di pagamento, dato che la comunicazione non costituirebbe atto prodromico
necessario alla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte a titolo definitivo. La ratio sottesa all’invito a fornire chiarimenti , infatti, non interesserebbe l’esercizio de i diritti di difesa e di contraddittorio, ma sarebbe rivolta ad orientare il futuro comportamento del contribuente.
Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Con ordinanza interlocutoria n. 15072/2022, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE).
Al riguardo, si rileva che l’RAGIONE_SOCIALE ha correttamente provveduto all’integrazione del ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
2 .2. L’unico motivo di ricorso è fondato.
L’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 prevede che «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il
versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al presente comma».
L’invio della richiesta di fornire chiarimenti o di produrre documenti mancanti prima dell’iscrizione a ruolo è, pertanto, obbligatorio solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha soltanto provveduto a iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate, riscontrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, cioè a seguito di una verifica automatizzata circa la correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione.
In altri termini, diversamente da come accade nel controllo ex art. 36ter del medesimo decreto, non si è proceduto a un riscontro e a una correzione dei dati di scienza riportati dal contribuente nella propria dichiarazione, ma soltanto alla constatazione del l’omesso versamento di somme dichiarate .
Una siffatta verifica non ha quindi interessato aspetti rilevanti della dichiarazione, avendo solo riguardato una difformità tra quanto dichiarato e quanto versato, senza correggere in alcun modo parti della dichiarazione presentata. L’argomentazione , inoltre, per cui l’incertezza deriverebbe per il solo fatto della contemporanea presenza di un’altra dichiarazione non è condivisibile, dato che l’incertezza è da rapportarsi alla dichiarazione rispetto alla quale si procede al controllo e poi all’iscrizione a ruolo. Nel caso di specie, infatti, l’iscrizione a ruolo è stata effettuat a, in applicazione dell’art. 36 -bis del d .P.R. n. 600/1973, a seguito di controllo, per l’appunto
automatizzato, sulla sola dichiarazione presentata mod. NUMERO_DOCUMENTO/2005.
Ne consegue, pertanto, che l’insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione rende, nel caso di specie, inapplicabile l’obbligo dell’invio della richiesta di chiarimenti o di produzione di documenti.
Ciò chiarito, in merito, poi, alla notifica della comunicazione di irregolarità, c.d. avviso bonario, il terzo comma del citato art. 36bis prevede che «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2bis , emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».
Nel caso di specie, non era pertanto necessario neppure l’invio del c.d. avviso bonario in quanto non era stata riscontrata un’irregolarità nella dichiarazione, ma soltanto un omesso versamento RAGIONE_SOCIALE somme dichiarate.
In sintesi, come questa Corte ha avuto già modo di precisare, «la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” ex art. 36bis , comma
3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endo-procedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36bis , che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo» (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26508; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33344).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania -sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania -sezione staccata di Salerno, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024 .