Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20904/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 394/2022 depositata il 09/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe emerge che, con ricorso in data 2 maggio 2019 avanti la CTP di Milano, NOME COGNOME rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella esattoriale di pagamento n. 068 2019 00288981 17/000, notificatale da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 4 marzo 2019 a seguito del controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, sulla dichiarazione resa con Mod. Unico SC/2016, IVA, sanzioni e interessi, per il periodo d’imposta 2015, chiedendone l’annullamento, oltre alla rideterminazione di sanzioni e interessi, previa sospensione dell’efficacia esecutiva.
La contribuente lamentava la mancata conoscenza dell’avviso di accertamento il quale veniva invece notificato al dott. NOME COGNOME intermediario che aveva presentato la dichiarazione.
.
Con sentenza n. 148 del 21 gennaio 2020 la CTP di Milano accoglieva il ricorso nella parte in cui chiedeva la rideterminazione delle sanzioni nella misura del 10%, compensando le spese di lite.
Proponeva appello in via principale l’ADER, contestando nel merito l’erronea applicazione del’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997, poiché nel caso di specie la contestazione formulata riguardava gli omessi versamenti periodi dell’IVA.
La contribuente proponeva appello in via incidentale sulle spese.
La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello incidentale e rigettava il principale.
Quanto a quest’ultimo, osservava:
La decisione deve riguardare solo le sanzioni da applicare le quali devono essere confermate nella percentuale già stabilita dalla pronuncia di primo grado e terminate precisamente nel 10%, con conferma della cartella impugnata per il resto.
Propone ricorso per cassazione l’ADER con un motivo, mentre la contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 54 -bis DPR n. 633 del 1972 e 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997. Invero, secondo la ricorrente, ‘la decisione della CTR appare viziata, per violazione della normativa in epigrafe richiamata, laddove ha confermato l’annullamento parziale delle sanzioni iscritte a ruolo ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 disposto dalla CTP sul presupposto che non era stata prodotta la prova della rituale notifica alla società dell’avviso bonario, ritenendo che la stessa avrebbe avuto diritto di ricevere e definire ai sensi dei co. 3 degli artt. 36 -bis e 54 -bis cit., cui rinvia il co, 2 dell’art. 2 D.Lgs. 462/1997’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’A.F.
Al di fuori di tale ipotesi, il contraddittorio preventivo non è dovuto, per l’effetto precludendo anche la riduzione delle sanzioni.
Invero questa Corte (Cass. n. 13759 del 2016; 12831 del 2022) ha già avuto modo di affermare il seguente principio (enfasi aggiunta):
In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento
non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 .
La sentenza impugnata – che peraltro di per sé esibisce una motivazione meramente assertiva – non si è attenuta al superiore principio, che deve essere espressamente ribadito.
Ne consegue che essa va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 13 febbraio 2025.