Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 8218-2016 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , cf 03297190872, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente Avverso la sentenza n. 764/12/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 27 febbraio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME,
Premesso che :
Alla RAGIONE_SOCIALE fu notificata la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 254.711,15 -comprensivo di sanzioni e interessi-, preteso per
Cartella di pagamento -36 bis -Comunicazione dell’avviso bonario – Limiti
recupero di crediti d’imposta per ‘investimenti in aree svantaggiate’, ex art. 8 l. n. 488 del 2000, relativi alle annualità 2001 e 2002, nonché per controllo automatizzato, ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi relativa al 2002.
La cartella, impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, fu annullata con sentenza n. 539/07/2009. L’appello dell’ufficio fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, con sentenza n. 764/12/2015, ora al vaglio della Corte. Il Giudice regionale ha ritenuto nulla la cartella, non preceduta dal cd. avviso bonario.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso.
Nell’Adunanza camerale del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo l ‘Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’esistenza di un avviso di recupero, notificato all a contribuente e mai impugnato, relativo ai crediti d’imposta illegittimamente utilizzati nell’an no 2001, atto prodromico rispetto ad una parte dei crediti portati nella cartella erariale.
Il motivo è fondato. Il giudice d’appello , nel considerare illegittima la cartella, ha del tutto pretermesso la pronuncia su una RAGIONE_SOCIALE ragioni d’appello, ossia la circostanza che parte del credito erariale era fondato su un avviso di recupero, relativo a crediti d’imposta, ritenuti non spettanti, mai impugnato dalla contribuente e divenuto pertanto definitivo.
Sulla questione la sentenza, tutta concentrata sulla mancata comunicazione dell’avviso bonario, è del tutto omissiva, così che, nei limiti della domanda non esaminata, il provvedimento del giudice d’appello è nullo.
Irrilevanti sono le difese della controricorrente, secondo cui l’atto di recupero non sarebbe mai stato notificato, e che comunque il motivo non sarebbe autosufficiente. Posto infatti che la stessa difesa della società non contesta che la questione fosse stata sottoposta all’attenzione dell’organo giudicante sin dal primo grado del processo, si tratta di questioni di merito,
che il giudice avrebbe dovuto esaminare, eventualmente disattendendo le ragioni della pretesa erariale. Di contro l’omessa pronuncia ha del tutto obliterato ogni valutazione in tema, così viziando processualmente la sentenza.
Con il secondo motivo l’Ufficio si duole d ella violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36 bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello ha ritenuto erroneamente che la cartella di pagamento fosse nulla perché non preceduta dalla comunicazione del cd. avviso bonario. Al contrario, sostiene la difesa erariale, la pretesa fiscale mediante accertamento automatizzato non necessitava di alcun avviso, per trattarsi del recupero di importi non spettanti ex actis .
Anche questo motivo è palesemente fondato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si è affermato che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall’art. 6, co. 5, della I. n. 212 del 2000 (ex multis, Cass., 24 gennaio 2018, n. 1711; 8 giugno 2018, n. 14949; 28 giugno 2019, n. 17479; 30 giugno 2021, n. 18405; 10 dicembre 2021, n. 39331).
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. NOME COGNOME COGNOME caso di specie le irregolarità rilevate dall’amministrazione finanziaria, e poste a fondamento della cartella di pagamento notificata alla società,
attenevano al recupero di crediti d’imposta per incrementi occupazionali, ai sensi della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, oppure, ai fini Iva, per debiti relativi ad importi dichiarati in misura superiore ai versamenti risultanti.
Si tratta di errori che, sul piano formale, non rientrano in quelle ipotesi di incertezza interpretativa della dichiarazione, per le quali non è necessaria la preventiva comunicazione di un avviso bonario.
Questo non vuol dire che il credito erariale non fosse parimenti contestabile dal contribuente, ma ciò appartiene al merito della vicenda, sulla quale il giudice regionale non si è pronunciato, per aver ritenuto preliminarmente nulla la cartella per difetto del contraddittorio endoprocedimentale, nel caso di specie invece insussistente.
Così decidendo la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai principi di diritto dispensati dalla giurisprudenza di legittimità.
La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, dovrà riesaminare l’appello, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023